Riforma Cartabia e Appelli: Niente Benefici per i Processi in Corso
La recente Riforma Cartabia ha introdotto significative novità nel processo penale, tra cui meccanismi premiali per chi rinuncia a impugnare la sentenza di primo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha però messo un punto fermo sull’applicabilità di tali benefici ai procedimenti già in corso. Vediamo insieme cosa ha deciso la Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro la decisione della Corte d’appello di Napoli. L’imputato aveva chiesto la cosiddetta “restituzione nel termine” per poter revocare la propria impugnazione. L’obiettivo era chiaro: rinunciando all’appello, sperava di poter accedere al regime sanzionatorio più favorevole previsto dall’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, una delle innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia.
La Corte d’appello aveva respinto la richiesta, e l’imputato si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione, sostenendo che negargli questa possibilità fosse ingiusto e contrario a principi costituzionali.
La Decisione della Cassazione sulla Riforma Cartabia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. La decisione si basa su un’interpretazione rigorosa dei principi che regolano la successione delle leggi processuali nel tempo, stabilendo un confine netto per l’applicazione dei nuovi benefici.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, confermando la linea dura contro ricorsi palesemente privi di fondamento.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono cruciali per comprendere la portata della decisione. Esse si articolano su tre pilastri fondamentali del diritto.
Il Principio “Tempus Regit Actum”
Il cuore della decisione risiede nel principio latino tempus regit actum, secondo cui un atto giuridico è regolato dalla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere. La Corte ha spiegato che le norme processuali, a differenza di quelle penali sostanziali, non sono retroattive. La possibilità di beneficiare della nuova norma della Riforma Cartabia è legata a una condizione processuale precisa: la mancata impugnazione della sentenza di primo grado. Questa condizione, per produrre i suoi effetti, deve verificarsi quando la nuova legge è già in vigore. Di conseguenza, la norma non può applicarsi a chi aveva già presentato appello prima dell’entrata in vigore della riforma, poiché la sua scelta processuale è stata compiuta sotto l’imperio della vecchia legge.
L’Inapplicabilità della “Lex Mitior”
Il ricorrente invocava implicitamente il principio della lex mitior, cioè della legge più favorevole. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che tale principio riguarda esclusivamente le norme sostanziali (quelle che definiscono reati e pene), non quelle processuali. La scelta di come condurre un processo non rientra in questa categoria. Pertanto, non si può pretendere di applicare retroattivamente una norma processuale più vantaggiosa.
L’Assenza di Violazioni Costituzionali
Infine, la Corte ha escluso qualsiasi violazione degli articoli 3, 25, 27 e 117 della Costituzione. La differenza di trattamento tra chi ha impugnato prima della riforma e chi può scegliere di non farlo dopo la sua entrata in vigore non è una disparità ingiustificata. Al contrario, è la logica conseguenza di diverse situazioni disciplinate da leggi diverse in momenti diversi. La scelta processuale di impugnare, con i suoi rischi e le sue conseguenze, è un atto che cristallizza la situazione giuridica del soggetto in quel determinato momento storico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre un importante chiarimento sull’applicazione della Riforma Cartabia. Stabilisce che i benefici processuali introdotti non possono essere utilizzati per rimettere in discussione scelte già compiute in passato. La decisione riafferma la centralità del principio tempus regit actum nel diritto processuale penale, tracciando una linea invalicabile tra il “prima” e il “dopo” l’entrata in vigore delle nuove norme. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: le riforme processuali guardano al futuro e non possono alterare gli effetti di atti giuridici già perfezionatisi nel passato.
Un imputato che ha già presentato appello può beneficiare delle nuove norme premiali della Riforma Cartabia per la mancata impugnazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nuova disposizione non si applica ai procedimenti penali che erano già in fase di impugnazione al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Perché in questo caso non si applica il principio della legge più favorevole (lex mitior)?
Il principio della ‘lex mitior’ riguarda le norme sostanziali, cioè quelle che definiscono i reati e le pene. La norma in questione è invece di natura processuale e, come tale, è soggetta al principio ‘tempus regit actum’, secondo cui si applica la legge in vigore al momento del compimento dell’atto.
Il fatto di trattare diversamente chi ha impugnato prima e dopo la Riforma Cartabia viola il principio di uguaglianza?
No. Secondo la Corte, il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e dalla diversa scelta processuale compiuta dall’imputato in un diverso contesto normativo, pertanto non è percepito come ingiusto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2274 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2274 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il rigetto, dal parte della Corte d’appello di Napoli, della richiesta di restituzione nel termine «per far dichiarare la mancata impugnazione allo scopo di usufruire del migliore regime sanzionatorio attualmente governato dall’art. 442 co. 2 bis c.p.p., introdotto dalla riforma “Cartabia”», è manifestamente infondato, atteso che tale disposizione non si applica ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; inapplicabilità che non contrasta con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, atteso che, posto che la condizione processuale che ne consente l’applicazione, costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato decreto legislativo, pur s pronunciate antecedentemente, non risulta violato né il principio di retroattività
della lex mitíor, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, quarto comma, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 28454501);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.