Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46690 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Polonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30/01/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 gennaio 2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Monza ha condannato COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 4 D.Igs. 74/2000, per avere, qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere VIVA, ind nella dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2014, relativa a detta imposta operazio imponibili riferibili ad acquisti intracomunitari effettuati da società di diritto polacc ammontare inferiore a quello effettivo con conseguente maggiore IVA dovuta per euro 427.503,00 in Nova Milanese in data 30 settembre 2015.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità agli artt. 606 lett. e proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto l’imputato a conoscenza del processo, basandosi
sull’avvenuto perfezionamento delle notifiche all’indirizzo estero di quest’ultimo, in base disciplina dell’irreperibilità, che sarebbe del tutto inconferente rispetto all’esigenza di a la volontà dell’imputato di sottrarsi al processo, che sarebbe stata dedotta in modo apoditt Deduce, in premessa, il difensore che, in ogni caso, per l’applicazione dell’art. 581-quater, che impone al difensore il deposito del mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, non dovrebbe essere applicata al ricorso in esame, trovando tale regola il propri presupposto nella nuova disciplina della dichiarazione di assenza, prevista dalla nuov formulazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen.
2.2. Errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 606 lett. e) cod. proc per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato, basandosi su posizione di amministratore del ricorrente, senza aver considerato che si tratta di sogge straniero, residente all’estero, divenuto rappresentante legale dell’impresa durante il peri delle ferie estive, ovvero appena un mese e mezzo prima del deposito della dichiarazione, e, inoltre, che mai si era occupato di contabilità, che veniva invece gestita da altro soggetto.
3. Il PG, con requisitoria scritta depositata telematicamente in data 28/09/2023, ha chie dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Secondo il PG, il ricorso è inammissibile per generi perché manifestamente infondato. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quan non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire “replica in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendo quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittim è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudi del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riporta dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (v., tra le tante: Sez 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessa critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi inve in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affett dedotti vizi. Ed invero, dall’esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (c com’è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 -dep. 04/11/2013, COGNOME, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, atteso la Corte d’appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell’impugnat sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, di dover escludere la fondatezza d tesi difensiva circa la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata conoscenza processo e per l’assenza del dolo in capo all’imputato. Ed invero, quanto al primo motivo, i giud di appello, nel rispondere all’argomentazione difensiva si conformano correttamente all
giurisprudenza di legittimità. Difatti, nella specie, le notifiche di avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio risultano compiute ex art. 169 comma 1 c.p.p. presso difensore d’ufficio dell’imputato, il quale, residente all’estero in luogo certo, non ha r raccomandata contenente l’invito prescritto dalla ridetta norma, restituita con la dicitura “pas reclame”. Si è stabilita la non possibilità di dedurre l’irreperibilità dell’imputato che resi dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avvis ricevimento, contenente l’informazione sull’addebito e l’invito ad eleggere o dichiarare domic in Italia, o ne ometta il ritiro all’ufficio postale, con conseguente impossibilità di dare svolgimento di nuove ricerche (Sez. V, n. 47542/2016). La compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione. Non si comprende allora per il PG la premessa riportata nei motivi di doglian La Corte territoriale si è conformata al principio esegetico in materia, stabilito, senza app la norma richiamata ex art. 581 comma 1-quater c.p.p., del resto al di fuori del suo contesto temporale di deducibilità ante riforma. In punto, non vi è stata alcuna mancata ricezione della raccomandata, utile per la disposizione di nuove ricerche al fine di dichiararne la irreperi (Sez. 3, n. 46813 del 10/11/2021). Non ritirando il plico inoltratogli, l’imputa volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, come correttamente riportato in sentenza, con ritualità della notifica per il combinato disposto ex artt. 97 e 169 c.p.p., con altrettanto corretta dichiarazione di assenza dell’imputato. Omologhe considerazioni valgono secondo il PG, per il secondo motivo. I giudici di appello, nel rispondere all’argomentazi difensiva si conformano al principio esegetico per il quale in tema di reati tributari, la pr dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione può essere desunta dall’entità superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da part del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 de 19/01/2016, Rv. 267022 – 01). Deve, a tal proposito, essere evidenziato come l’obbligo dell presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere dichiarazione a pena di nullità (D.P.R. n.322 del 22 luglio 1998; art. 1, comma 4). Il fatto contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmission della dichiarazione (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 3 e 3-bis) non vale a trasferir queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in c trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 6). L’adempiment formale, dunque, fa carico al contribuente il quale deve essere a conoscenza delle relati scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in ca di infruttuoso superamento del termine (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, e Digs. n. del 2000, art. 5, comma 2). Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professioni già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmet dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell’ob Corte di Cassazione – copia non ufficiale c(7
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possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare come solo la forza maggiore può giustificare tale omissio (Sez. 3, n. 3928 del 25.2.1991, Pasquino, rv. 186784), ma nella valutazione della su sussistenza non si può prescindere dal fatto che il contribuente ha, come detto, 90 giorni tempo dalla scadenza del termine per adempiere all’obbligo. L’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera in il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (D.Ig 74 del 10 marzo 2000, art. 5), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la no tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere. Ma la prova del d specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da u “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattu dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. del 18/06/2015, Rv. 265087 – 01). In altra pronuncia, precedente, affermando lo stesso principio, si è stabilito che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell’ in capo al delegato, finirebbe per modificare l’obbligo originariamente previsto per il deleg in mera attività di controllo sull’adempimento da parte del soggetto delegato (sez. 3, n. 9 del 29.10.2009, dep. 2010, Lombardi, rv. 246208). Gli obblighi fiscali, infatti, hanno cara strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi Pertanto, i già menzionati obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con semplice conferimento dell’incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione (sez. 3, n. 116 del 3.11.1983, dep. 1984, Taiano, rv. 162025 Giudici di merito, puntualizza il PG, hanno sindacato correttamente che il tempo per presentazione della dichiarazione fosse congruo e tale da fornire la consapevolezza o comunque l’assunzione concreta del rischio di dare luogo ad una dichiarazione mendace. Il tutto con giudiz fattuale corretto e non sindacabile. In particolare, a rafforzare il convincimento dei giu appello circa la responsabilità del ricorrente, nonché della sua volontà di non presentar dichiarazione al fine di evadere le imposte, milita, come si legge in sentenza, la circosta desunta dal comportamento successivo del reo, desumibile dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate. Difatti, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglia del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel “dissenso” sul ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di me operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunto vizio di erronea valutazione in punto di elemento soggettivo con cui, in realtà propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte del Giudice di legittimità. Il cont di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la mig possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limit Corte di Cassazione – copia non ufficiale
verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plau opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/20 Moro, Rv. 215745). E sotto tale profilo la decisione non merita censura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, occorre analizzare il profilo, evidenziato dallo stesso ricorrente, d applicabilità o meno al presente ricorso di quanto stabilito dall’articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia” (art. 33, comma 1, lett. d, d 150/2022), a mente del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandat ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a g
Nel caso in esame, preme evidenziare come la sentenza impugnata sia stata pronunciata in assenza dell’imputato il 30 gennaio 2023.
Tale data è rilevante, in quanto, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d. Igs. 150/2022 disposizioni dell’art. 581, commi i-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 157-ter, comma 3, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto», ossia in data successiva al 30 dicembre 2022 (v. art. 99-bis del decreto stesso).
La questione è stata recentemente affrontata da Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., n.m. (conforme, sul punto, Sez. 4, n. 43718 dell’11/10/2023, NOME CODICE_FISCALE, n.m.), la quale ha evidenziato che la collocazione della norma nel corpo dell’art. 58 cod. proc. pen., che fa parte delle disposizioni generali sulle impugnazioni, in mancanza contrari indici normativi, regola anche il ricorso per cassazione, per cui la nuova disciplina trovare applicazione a tutti i provvedimenti emanati dalla data di entrata in vigore della le
Non ignora, peraltro, il Collegio l’esistenza di un precedente difforme (Sez. 1, n. 43523 28/06/2023, Cop, n.m.), ritenendo tuttavia condivisibile la soluzione ermeneutica cui è giunta giurisprudenza prevalente, ritenendo di non poter avallare la tesi, sostenuta dal ricorrente, la nuova disciplina dell’articolo 581 del codice di rito potrebbe trovare applicazione ai soli cui sarebbe applicabile la più stringente disciplina del novellato articolo 420-bis cod. proc. poiché altrimenti si perverrebbe ad una interpretatio abrogans della norma transitoria dianzi analizzata.
Non a caso, infatti, il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che «salvo quant previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procediment ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione,
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello rescissione del giudicato», con ciò espressamente facendo salva l’immediata applicazione ai processi in corso della disciplina prevista dal novellato articolo 581 cod. proc. pen. espressamente richiamato.
Il ricorso – assorbite pertanto entrambe le doglianze difensive, peraltro inammissibili le ragioni rappresentate dal PG con la sua requisitoria’scritta, che questo Collegio condivide e proprie (e che, per economia motivazionale, devono in questa sede essere integralmente richiamate) – deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 581, comma quater, cod. proc. pen., in quanto non contenente lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicil dell’imputato.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato ch nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/11/2023