Riforma Cartabia impugnazioni: la Cassazione fa chiarezza sulla data di applicazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul regime transitorio della riforma Cartabia impugnazioni. La Corte ha stabilito che le nuove, più stringenti, regole di ammissibilità degli appelli si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022. Questa decisione riafferma il principio della certezza del diritto, delineando un confine temporale netto per l’applicazione delle nuove norme procedurali.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di danneggiamento, emessa dal Tribunale di Roma il 15 dicembre 2022. La difesa dell’imputato presentava appello avverso tale decisione. Tuttavia, la Corte di Appello di Roma, con un’ordinanza del 23 giugno 2023, dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? La mancata elezione di domicilio e l’assenza del mandato ad impugnare, formalità introdotte dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, una delle novità della Riforma Cartabia.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente applicato la nuova normativa. L’argomento centrale del ricorso era che, in base alle disposizioni transitorie della Riforma (art. 89, comma 3, D.Lgs 150/2022), la nuova disciplina sulle impugnazioni avrebbe dovuto applicarsi solo alle sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della legge, e non a quelle pronunciate prima, come nel caso di specie.
La decisione della Cassazione sulla riforma Cartabia impugnazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza di inammissibilità e disposto la trasmissione degli atti ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo giudizio.
Il criterio della data di pronuncia della sentenza
Il punto cruciale della decisione è l’individuazione del momento esatto che determina quale disciplina applicare. La Cassazione ha chiarito che il riferimento legislativo alla “data della sentenza” deve essere inteso come la data in cui il dispositivo viene letto in udienza. Non ha alcuna rilevanza, a tal fine, la data successiva in cui vengono depositate le motivazioni, né tantomeno la data in cui l’impugnazione viene materialmente proposta.
Questo orientamento si fonda su due pilastri:
1. L’interpretazione letterale delle disposizioni transitorie: L’art. 89 del D.Lgs. 150/2022 stabilisce chiaramente che le nuove norme si applicano alle impugnazioni di sentenze pronunciate a decorrere dal 30 dicembre 2022.
2. Il principio “tempus regit actum”: Richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che, in caso di successione di leggi processuali, il regime applicabile si determina con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato, non al momento in cui si esercita il diritto di impugnazione.
Le motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sulla corretta interpretazione del diritto transitorio introdotto dalla Riforma Cartabia. La sentenza sottolinea che la volontà del legislatore era quella di ancorare l’applicazione delle nuove norme a un momento certo e inequivocabile: la data di pronuncia della sentenza. Poiché la sentenza del Tribunale di Roma era datata 15 dicembre 2022, quindi anteriore al 30 dicembre 2022, non poteva essere soggetta alle nuove e più gravose condizioni di ammissibilità dell’appello. La Corte di Appello, applicando retroattivamente una norma non ancora in vigore per quel procedimento, ha commesso un errore di diritto. La Cassazione ha quindi censurato tale interpretazione, ripristinando la corretta applicazione della legge nel tempo.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
In conclusione, questa pronuncia è di grande importanza pratica per avvocati e operatori del diritto. Essa stabilisce un principio chiaro: per tutte le sentenze pronunciate fino al 29 dicembre 2022, continuano a valere le vecchie regole per proporre appello. Le nuove disposizioni, tra cui l’obbligo di elezione di domicilio e il mandato specifico ad impugnare contestualmente al deposito dell’atto, valgono solo per le sentenze pronunciate dal 30 dicembre 2022 in poi. Questa decisione non solo garantisce il diritto di difesa dell’imputato nel caso specifico, ma offre anche una guida interpretativa sicura per gestire il periodo di transizione generato dalla riforma Cartabia impugnazioni, evitando incertezze e disparità di trattamento.
Quando si applicano le nuove regole sulle impugnazioni della Riforma Cartabia?
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate (cioè lette in udienza) a partire dal 30 dicembre 2022.
Ai fini dell’applicazione della riforma Cartabia impugnazioni, conta la data di deposito delle motivazioni o quella di proposizione dell’appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che né la data di deposito delle motivazioni della sentenza, né quella in cui viene presentato l’atto di appello sono rilevanti. L’unico criterio da considerare è la data di pronuncia del dispositivo della sentenza.
Cosa succede se una Corte d’Appello dichiara un appello inammissibile applicando erroneamente le nuove norme a una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022?
La parte interessata può presentare ricorso in Cassazione. Come avvenuto in questo caso, la Corte di Cassazione annullerà l’ordinanza di inammissibilità e rinvierà gli atti alla Corte d’Appello per la celebrazione del giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47945 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 23 giugno 2023, dichiarava inammissibile l’appello avanzato nell’interesse di NOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma datata 15-12-2022 che aveva condannato il predetto alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di danneggiamento. Riteneva la corte di appello ch l’impugnazione non risultava corredata dalla necessaria elezione di domicilio e dal mandato ad impugnare e ciò ai sensi dell’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. introdotto dalla c.d. rifor Cartabia.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 89 D.Lgs 150/2022, 581 comm ter ed 1 quater cod.proc.pen. posto che, ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dalla Legge Cartabia anche la disciplina dettata dall’art. 5131 comma 1 quater cod. proc.pen. doveva essere applicata alle sole sentenze emesse in data successiva il 30 dic:embre 2022 e non anche a quelle pronunciate, come quella in esame, anteriormente detta data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
Ed invero, come esattamente rilevato dal ricorso e sottolineato anche dal parere del AVV_NOTAIO Generale, per effetto della previsione contenuta nell’art. 89 comma terzo D.Lgs 150/2022 le disposizioni della legge Cartabia relative alle impugnazioni si applicano per le s sentenze pronunciate in data successiva l’entrata in vigore della stessa legge e, quindi, solta per le sentenze successive il 30 dicembre 2022. Nel caso in esame risulta invece che la sentenza del Tribunale di Roma aveva data 15 dicembre 2022 così che alla stessa non poteva essere applicata la disciplina dettata dall’art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen..
Né rileva in alcun modo la data di deposito della motivazione (3-.3-2023) o di proposizione dell’appello (10-4-2023) posto che facendo la legc:ie riferimento alla data di pronuncia de sentenza è alla data di lettura del dispositivo che deve univocamente aversi riferimento.
Al proposito l’irrilevanza della data di proposizione dell’impugnazione risulta già afferm dalla sentenza a Sezioni Unite secondo cui ai fini clell’individuazione del regime applicabil materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applica del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione (Sez. U. n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 – 01).
Quanto alla data di deposito della motivazione anch’essa risulta irrilevante essendos affermato anche recentemente sullo stesso tema che in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma ::3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 l’applicabilità del nuovo regime previsto dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comm 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quell deposito della motivazione (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Rv. 285148 – 01).
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi ad altra sezione della corte di appello di Roma per nuovo giudiz
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte Appello di Roma per l’ulteriore corso.
Roma, 9 novembre 2023
L CONSIGLIERE EST.
1- 1 1 io Pardo ,