Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48839 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Romania
avverso l’ordinanza in data 22/06/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/06/2023 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, perché privo di specifico mandato contenente elezione di domicilio, GLYPH l’appello presentato nell’interesse di NOME RAGIONE_SOCIALE, giudicato in assenza con sentenza del Tribunale di Vasto in data 28/11/2022.
Ha presentato ricorso il difensore di NOME.
Deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 89 d.lgs. 150 del 2022, la cui entrata in vigore era stata differita al 30 dicembre 2022, ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifico mandato, sebbene venisse in rilievo sentenza pronunciata prima di quella data, alla quale dunque non avrebbe potuto applicarsi la nuova normativa, essendo inoltre prevista l’applicazione delle norme previgenti in materia di assenza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato requisitoria concludendo per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, all’evidenza, fondato.
L’inammissibilità del ricorso è stata dichiarata in ragione della mancanza di un requisito formale -il rilascio di specifico mandato da parte dell’imputato giudicato in assenza- introdotto, a regime, dal d.lgs. 150 del 2022 attraverso l’inserimento nell’art. 581 cod. proc. pen. del comma 1-quater, requisito che tuttavia, sulla base della norma transitoria dettata dall’art. 89 d.lgs. 150 cit. può applicarsi solo nel caso di sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore, differita dal d.l. 162 del 2022, convertito dalla legge 199 del 2022, al 30 dicembre 2022.
Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 28/11/2022, per cui la mancanza di specifico mandato non avrebbe potuto assumere rilievo.
Di qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso il 15/11/2023