Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7254 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Bosnia Erzegovina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 4/7/2023 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullare con rinvio l’ordinanza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto, anche con note d’udienza, l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4/7/2023, la Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile – per violazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. – il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 9/11/2022 dal Tribunale di Pescara con riguardo al delitto di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Propone ricorso per cassazione il NOME, deducendo – con unico motivo l’erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello non avrebbe pot dichiarare inammissibile il gravame per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto la sentenza sarebbe stata emessa prima dell’entrata in v del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che introdotto nel codice di rito la richiamata), avvenuta il 30 dicembre 2002, ai sensi del d.l. 31 ottobre 202 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell’ 581, comma 1-ter cod. proc. pen., in forza del quale con l’atto di impugnazion delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibil dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del dec citazione a giudizio. Questa disposizione è stata introdotta nel codice di rit Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, e la sua applicazione concerne soltant impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quel di entrata in vigore dello stesso decreto, ossia al 30 dicembre 2022, ai dell’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dal dicembre 2022, n. 199.
4.1. Il gravame contro la sentenza pronunciata a carico del ricorrente, a 9/11/2022, non è dunque sottoposto all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pe come invece affermato dalla Corte di appello.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato senza rinvio con trasmissione atti alla Corte di appello di L’Aquila per la celebrazion giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Corte d’appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2024
Il C7igliere estensore
Il Presidente