Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Teramo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila in data 22/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, il quale ha formalizzato le proprie conclusioni, riportandosi al ricorso introduttivo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22 giugno 2023, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello depositato in data 3 gennaio 2023 dall’AVV_NOTAIO in qualità di difensore di fiducia di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 19 dicembre 2022, con la quale quest’ultimo era stato condannato, in assenza, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il delitto previsto dall’art. 582, secondo comma, cod. pen. Secondo il Collegio, contestualmente all’impugnazione non risultava essere stato depositato
J)
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lo specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sicché l’appello doveva ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 33, comma 1, lett. d) e 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, nonché dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello di L’Aquila abbia errato nel richiamare l’applicabilità al caso di specie dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sull’erroneo presupposto che l’atto di impugnazione fosse stato depositato in data 3 gennaio 2023, dopo l’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e che, dunque, fosse necessario adempiere a quanto stabilito dalla citata disposizione processuale. In realtà, dal momento che la sentenza del Tribunale di Teramo era stata pronunciata e depositata, con motivazione contestuale, in data 19 dicembre 2022, la norma de qua non avrebbe dovuto essere applicabile, concernendo essa le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
In data 10 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il prosieguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Secondo quanto disposto dall’art. 89, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., alla stregua del quale la Corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, si applica per le sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado oggetto dell’appel era stata emessa il 19 dicembre 2022 e, dunque, in data anteriore al termi sopraindicato.
Ne consegue, dunque, che il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanz impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti a Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso del procedimento.
3.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione de decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 27 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Rresidente