Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47174 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47174 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Germania
avverso l’ordinanza in data 29/05/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/05/2023 la Corte di appello di L.ecce ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. presso il Tribunale di Brindisi in data 24/01/2023.
Ha in particolare rilevato che all’atto di impugnazione non erano allegati né lo specifico mandato ad impugnare né l’elezione di domicilio agli effetti dell’art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
Rileva che nel giudizio di primo grado l’imputato era stato presente all’udienza in cui era stato ammesso al giudizio abbreviato e che dunque avrebbe dovuto considerarsi presente anche all’udienza successiva, sebbene non comparso.
Rileva inoltre che l’imputato, detenuto da lungo tempo per altra causa, era stato correttamente qualificato come dichiaratamente domiciliato in Ostuni INDIRIZZO nella sua abitazione di residenza.
Non ricorreva dunque l’assenza e corretta risultava comunque l’elezione di domicilio.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 150 del 2022 la nuova disciplina dettata dall’art. 581, comrna 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. è applicabile nel caso di sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, ipotesi ricorrente nel caso di specie.
2. Nondimeno il ricorso è fondato.
2.1. Va infatti rimarcato che, contrariamente a quanto prospettato nel provvedimento impugnato, il ricorrente, presente alla prima udienza, nella quale era stato ammesso al giudizio abbreviato, e poi non comparso nelle udienze successive per rinuncia, avrebbe dovuto considerarsi presente, agli effetti dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione anteriore al d.lgs. 150 cit., o agli effetti dell’art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., come introdotto dalla riforma Cartabia.
Non avrebbe dunque potuto farsi applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. applicabile nel caso di processo celebrato in assenza.
2.2. D’altro canto, va rimarcato come all’epoca del giudizio e all’epoca della presentazione dell’atto di appello il ricorrente fosse detenuto per altra causa.
Deve allora richiamarsi l’orientamento già espresso in alcune pronunce della Corte di cassazione secondo cui «nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione
I .
del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 CEDIJ» (Sez. 2, n. 38442 dei 13/09/2023, COGNOME NOME, Rv. 285029; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021).
Non incide in senso contrario la circostanza che di seguito il ricorrente fosse stato collocato agli arresti domiciliari e che fosse necessaria una notifica ex art. 157 cod. proc. pen.: posto che l’adempimento va comunque commisurato all’epoca della presentazione dell’atto di appello, deve nondimeno osservarsi che finalità della nuova disposizione è quella di agevolare la notificazione della citazione a giudizio e rendere più agevole la celebrazione dei processi, dovendosi dunque rilevare che nel caso di mutamento dello status custodiae per effetto di scarcerazione vi è l’onere dell’interessato di indicare il domicilici, ciò che comunque consente l’agevole individuazione del recapito per le notifiche.
In tale quadro deve ritenersi che non potesse dichiararsi l’inammissibilità dell’appello, dovendosi dunque annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per il giudizio. Così deciso il 07/11/2023