Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28510 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28510 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Di Francesco Filippo n. a Teramo il 12/2/1959
avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 12/12/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611,commi 1 e 1- bis cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le memorie dei difensori dell’imputato, Avv. COGNOME e del patrono della parte civile;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 14/3/2022 il Tribunale di Teramo assolveva Di NOME NOME dal delitto di danneggiamento aggravato dall’esposizione alla pubblica fede di un carro-cisterna di proprietà di COGNOME NOME perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte d’Appello di L’Aquila con l’impugnata decisione dichiarava l’imputato responsabile del delitto ascrittogli ai fini civili,
condannandolo al risarcimento del danno, liquidato in euro 500,00, in favore della parte civile.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 603, comma 3bis , cod.proc.pen. e 6 CEDU nonché dell’art. 635, comma 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 cod.pen. per la mancata rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio d’appello.
Il difensore sostiene che la Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado a seguito di impugnazione della parte civile sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali della p.o. e di COGNOME COGNOME senza provvedere alla rinnovazione dell’esame dei predetti testi. In particolare la Corte territoriale ha contestato il giudizio di inattendibilità della deposizione del COGNOME ed ha affermato la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede sulla base di una rivalutazione delle prove dichiarative. Infatti, la sentenza impugnata ha riformato la decisione assolutoria discostandosi radicalmente dall’interpretazione della prova testimoniale fornita dal primo giudice, ritenendo che le fotografie prodotte dalla parte civile costituissero non delle estrapolazioni delle riprese del sistema di videosorveglianza fisso predisposto dal teste ma fossero state realizzate con una macchina fotografica nel corso di un occasionale appostamento. La differente ricostruzione della piattaforma probatoria riconosce valenza preminente alla prova testimonale, circostanza che imponeva la previa rinnovazione dibattimentale delle fonti dichiarative decisive;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n. 7, cod.pen. e relativo travisamento della prova.
Secondo il difensore la Corte di merito ha erroneamente interpretato le dichiarazioni della p.o. in ordine alle iniziative adottate per vigilare sulle attività dell’imputato, attestanti un sistematico controllo dei beni della famiglia anche con l’utilizzo di sistemi di videoripresa, e si è discostata dal principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede deve essere esclusa in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi sui beni. Nella specie il teste COGNOME nonostante avesse notato l’imputato dotarsi di un punteruolo ed avvicinarsi al carro cisterna, non interveniva per impedire il danneggiamento dello pneumatico.
La sentenza impugnata ha, inoltre, trascurato che il teste era anche l’utilizzatore e compossessore del bene danneggiato ed ha impropriamente richiamato la giurisprudenza di legittimità riferibile alle ipotesi di momentanea ed occasionale presenza del titolare del bene aggredito, travisando il volontario allontanamento della p.o. al fine di simulare la sua assenza e quella dei familiari.
Aggiunge ancora il difensore che la sentenza impugnata non si è soffermata sull’argomento trattato dal primo giudice relativo alla qualità delle fotografie allegate dalla parte civile, che ha ritenuto estrapolate dalle riprese del sistema di videosorveglianza.
2.3 Con atto del 23 giugno u.s. il difensore, Avv. COGNOME ha depositato memoria contenente un motivo nuovo con il quale lamenta il vizio della motivazione per non avere i giudici d’appello reso una motivazione rafforzata a sostegno del ribaltamento della pronuncia assolutoria. E’ stata depositata ulteriore memoria a firma dell’Avv. COGNOME a sostegno della fondatezza dell’impugnazione.
2.4 Il difensore della parte civile ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso, illustrando le ragioni della loro infondatezza e chiedendone l’inammissibilità o il rigetto.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Il primo motivo, di carattere assorbente, è fondato. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 281228 – 02; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489 – 01). Ha, inoltre, evidenziato che costituiscono prove decisive, al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (Sez. U, n. 27620/2016, Dasgupta, cit.; Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, P., Rv. 287215 – 01).
1.1 Nella specie, la Corte distrettuale ha ribaltato la pronunzia assolutoria di primo grado, che aveva ritenuto l’irrilevanza penale del fatto, previa esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, sulla base di una ricostruzione della vicenda a giudizio difforme da quella operata dal Tribunale quanto ad
attendibilità dei testi di accusa e credibilità delle circostanze riferite, con specifico riguardo alle modalità di documentazione del danneggiamento contestato e alle precauzioni adottate dalla p.o. e dai familiari per evitare siffatte condotte ad opera dell’imputato. La sentenza impugnata si è espressa in termini apertamente dissenzienti rispetto alla valutazione delle fonti dichiarative effettuata dal primo giudice e posta a fondamento della pronunzia assolutoria, sicché, alla luce dei principi richiamati, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione istruttoria delle prove orali ritenute dirimenti ai fini del ribaltamento della decisione del Tribunale, non potendo limitarsi ad operarne una difforme lettura in contrasto con il sistema di garanzie enucleato dalla giurisprudenza convenzionale e interna.
2. Pertanto, assorbite le residue censure, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, a norma dell’art. 622 cod.proc.pen., al giudice civile competente in grado d’appello in ragione dell’epoca in cui, nella specie, è intervenuta la costituzione di parte civile, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui l’art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01). Al giudice civile è, inoltre, demandata la liquidazione delle spese relative all’odierno grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025