Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45576 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
nato a
omissis
avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Savona ha applicato la pena di anni due di reclusione nei confronti di GLYPH B.F. GLYPH , in relazione al reato di stalking aggravato commesso ai danni della sua ex compagna NOMECOGNOME riconosciuta la recidiva.
Il GIP ha rigettato un’istanza dell’imputato volta a consentire la revoca del propr consenso al patteggiamento concordato, o alla definizione del procedimento con un rito alternativo, con relativa richiesta di procedere al dibattimento ordinario. Il giudic ritenuto che l’accordo tra le parti, in quanto atto recettizio, non possa essere ogggetto revoca o modifica unilaterale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo tre motivi distinti.
2.1. Un primo ed un secondo motivo denunciano vizio di violazione di legge in relazione all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. c) del codice dì rito, per omessa traduzione dell’imputato all’udienza de 9.5.2024, e omessa motivazione della valutazione del suo impedimento assoluto a comparire per motivi di salute.
Il ricorrente lamenta l’omessa traduzione in udienza per la data fissata, nonostante la sua richiesta di partecipazione: egli, detenuto in precarie condizioni di salute, ave chiesto di essere trasportato in ambulanza, piuttosto che con mezzo ordinario con il presidio di una stampella, come invece disposto dal giudice ed avallato dal nulla osta della Direzione sanitaria della casa circondariale di omissis in quanto afflitto da “sindrome gottosa acuta”, patologia che determinava un’incapacità assoluta di raggiungere il luogo di svolgimento del processo.
Tale richiesta è stata interpretata dal giudice come rinuncia a comparire per comportamento concludente e si è proceduto in sua assenza illegittimamente a pronunciare sentenza proprio in quella stessa udienza, senza nessuna valutazione in merito all’impedimento dedotto.
La difesa eccepisce, quindi, anche il vizio di carenza di motivazione riguardo all’omessa valutazione dell’impedimento a comparire e delle condizioni di salute dell’imputato.
2.2. Il terzo argomento difensivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 1 cod. proc. pen., per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità che imponevano il proscioglimento del ricorrente.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l’inammissibffità del ricorso con requisitoria scritta.
3.1. La difesa della parte civile ha depositato memoria scritta con cui chied l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, allegando nota-spese per la somma di euro 3.167 oltre accessori di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
I primi due, principali motivi di ricorso sono infondati, secondo quanto emerge dagli atti processuali, ai quali il Collegio ha avuto accesso data la natura del vizio dedotto.
Come è noto, infatti, se viene denunciato un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606 comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processual (tra le altre, v. Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304; vedi anche, da ultimo Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121, nonché Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
2.1. Orbene, il verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al GIP in data 9.5.2024 ha dato att di quanto eccepito dalla difesa con i primi due motivi di ricorso; il medesimo verbale contiene le motivazioni della decisione del giudice di procedere anche in assenza dell’imputato, valutato che il suo rifiuto a lasciarsi tradurre con i mezzi ordinari dis – autovettura di servizio ordinaria e presidio di stampella per contenere le conseguenze della patologia del tipo “sindrome gottosa” – non fosse giustificato, alla luce de documentazione sanitaria e degli atti di polizia giudiziaria formati e trasmessi il gio stesso dell’udienza.
Il giudice ha valutato che tale rifiuto da parte dell’imputato dovesse intendersi come un rinuncia implicita a comparire all’udienza per comportamenti concludenti.
La nota del DAP, Direzione casa circondariale GLYPH omissis idei 9.5.2024, anch’essa presente agli atti processuali, ha confermato la ricostruzione del GIP: l’imputato h rifiutato la traduzione per l’udienza del 9.5.2024, nonostante la modalità prescelta foss stata già adottata per garantire la sua presenza all’udienza precedente, nel cui verbale, infatti, egli viene indicato come presente.
In particolare, la nota della Direzione della casa circondariale reca la seguent comunicazione: “In riferimento all’udienza odierna davanti a codesta autorità giudiziaria, si comunica che il nominato in oggetto, invitato a recarsi all’udienza, si rifiutava in qua a suo dire impossibilitato. Lo stesso veniva sottoposto a visita medica che dava parere favorevole alla traduzione. Invitato a firmare la relativa rinuncia sul registro del mode IPI si rifiutava di sottoscrivere tale rinuncia”.
Alla nota risultano allegate la relazione di servizio del personale incaricato de traduzione e la certificazione medica relativa alle condizioni dell’imputato.
2.2. Alla luce di quanto è emerso dall’esame degli atti processuali, non può configurarsi alcuna nullità processuale per mancata traduzione dell’imputato detenuto.
Il ricorrente non si trovava in una situazione di legittimo impedimento non correttamente valutato dal giudice.
Dalle comunicazioni pervenute prima dell’udienza e delle quali si è già sintetizzato contenuto, le sue condizioni di salute, secondo quanto accertato mediante anche la visita medica effettuata al momento del rifiuto alla traduzione – disposta con forme, peraltro, consuete e già utilizzate proficuamente nella precedente udienza – erano del tutto compatibili con le modalità di traduzione disposte e ritenute tali anche previsio specifi accertamento medico, sia in passato che nella giornata del 9.5.2024.
Si è, dunque, piuttosto, verificata, nel caso di specie, un’ipotesi di rifiuto ingiust dell’imputato a lasciarsi tradurre che determina un comportamento di mero ostacolo al corretto svolgimento del processo; un rifiuto che legittimamente è stato ritenuto corrispondente ad una rinuncia per fatti concludenti alla precedente richiesta di traduzione e di presenziare all’udienza.
Questa Corte regolatrice già in altre occasioni ha avuto modo di esaminare situazioni simili.
Sez. 2, n. 40846 del 9/10/2007, COGNOME, Rv. 237961 ha desunto la sussistenza di un’inequivoca manifestazione di volontà di non presenziare all’udienza dal rifiuto opposto dall’imputato detenuto a salire a bordo dell’autovettura di servizio adibita alla traduzio
Più precisamente la Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza, motivata adducendo l’intrasportabil dell’imputato detenuto, se l’assenza di questi sia dipesa dal suo rifiuto di salire a bo dell’autoveicolo predisposto per la traduzione, sul presupposto, non giustificato da alcun certificato medico, dell’incompatibilità con il suo stato patologico.
In generale, l’imputato detenuto, che si rifiuta di essere tradotto nel luogo dove dev celebrarsi un giudizio a suo carico adducendo un impedimento riconosciuto insussistente o comunque non idoneo a determinare il rinvio del procedimento, non può poi addurre a motivo di nullità del procedimento stesso la mancata o ritardata traduzione, in quanto tale omissione o ritardo sono stati da lui stesso determinati e sono quindi riferibili sua volontà (Sez. 1, n. 5004 del 21/10/1983, COGNOME, Rv. 164515, in una fattispecie in cui è stata ritenuta ritualmente dichiarata la contumacia dell’imputato).
Deve, pertanto, essere ribadito il principio appena citato anche nella fattispecie in esame sicchè l’imputato detenuto, che si rifiuta di essere tradotto con le modalità stabilite giudice nel luogo dove deve celebrarsi un giudizio a suo carico ed in relazione al quale ha chiesto di essere presente, adducendo un impedimento di salute riconosciuto insussistente da un contestuale accertamento medico o comunque non idoneo a determinare il rinvio del procedimento, non può poi addurre a motivo di nullità de
procedimento stesso la mancata o ritardata traduzione, in quanto tale omissione o ritardo sono stati da lui stesso determinati e sono quindi riferibili alla sua volontà.
2.3. Va peraltro ricordato come, con principio reso nell’ambito in parte analogo del concordato in appello, la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto condivisibilmen che l’imputato, rilasciando al difensore procura speciale per definire il giudizio in forme “patteggiate”, acconsente implicitamente a che l’udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito (né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione giudice che procede: Sez. 6, n. 19336 del 15/3/2023, Ariano, Rv. 284623).
Nel caso di specie, il ricorso si rivela generico là dove non spiega se l’imputato, il qu ha conferito procura speciale al difensore per proporre istanza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., abbia chiesto di essere tradotto “per essere sentito” nel cors dell’udienza, giacchè, altrimenti, egli è rappresentato adeguatamente e legittimamente dal suo procuratore speciale, espressamente nominato in vista dell’istanza di patteggiamento.
Peraltro, il ricorrente è stato presente alla prima udienza, quando si sono modificate anche le condizioni del patteggiamento con il suo consenso esplicito.
Il terzo motivo di censura è inammissibile poiché manifestamente infondato e generico.
In tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancat verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso ch l’art. 448, comma 2 -bis, citato limita l’impugnabilità della pronuncia, come poc’anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente: motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o misura di sicurezza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pier Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente sotto il profilo della sussistenza di cause di non punibilità che ne impongano il proscioglimento. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza dì un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità decisione.
Inoltre, in ogni caso, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richies delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’ar 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, NOME COGNOME, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).
Ebbene, il motivo di ricorso è anche privo di specificità al riguardo, poiché non indi elementi favorevoli all’imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati fini di un proscioglimento; esso, comunque, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice, come si è già evidenziato, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, ch ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza d proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Tali argomentazioni appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, ch implicita nella domanda di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Se 5777 del 27/3/1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).
Particolarmente illuminante riguardo al tema dedotto dal ricorrente è il percorso interpretativo tracciato dalle due sentenze delle Sezioni Unite richiamate, COGNOME e COGNOME che hanno enunciato linee ermeneutiche poi seguite nel corso degli anni ed arricchitesi di applicazioni casistiche.
La sentenza COGNOME ha ricostruito l’archetipo dei contenuti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., secondo uno schema di delibazione ad un tempo positiva e negativa.
Positiva, quanto all’accertamento: a) della sussistenza dell’accordo delle part sull’applicazione di una determinata pena; b) della correttezza della qualificazion giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’a terzo comma, Cost.; d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, solo qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del benefici Negativa, quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato.
Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio ne sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbli una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concr proposito. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, d aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza COGNOME in particolare, ha chiarito come l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze operi, sì, anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti tuttavia, in caso di pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., esso deve essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, p non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (così la sentenza Sez. 6, n. 56976 del 2017 in motivazione).
Esattamente quel che è accaduto nel caso del provvedimento impugnato dal ricorrente, in cui il giudice ha descritto brevemente i fatti, ha condiviso la loro qualifica giuridica, ha escluso la sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento dettat dall’art. 129 cod. proc. pen. ed ha valutato la congruità della pena. Tutto secondo i canoni contenutistici essenziali e necessari richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civil ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Savona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
4.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri da identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla leg
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Savona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identific a norma dell’art. 52 del d. Igs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 11 ottobre 2024.