Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5366 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 21/10/1997
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE.
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per aver condotto l’autovettura Fiat 500 senza essere in possesso, perché mai conseguita, della patente di guida e per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti intesi a verificare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, fondata sugli atti irripetibili acquisiti al processo, per come precisato dal Tribunale, i Carabinieri Stazione di Ferentino avevano riscontrato nell’imputato, al momento dell’intervento, segni di alterazione da sostanze stupefacenti (molto loquace, parlava senza sosta, faceva movimenti rapidi) e lo avevano dunque invitato a sottoporsi a narcotest presso un nosocomio in quanto non era possibile effettuare test in loco, ottenendone il rifiuto. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il fatto n fosse qualificabile come particolarmente tenue ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., valorizzando a tale fine la condotta dell’imputato, tale da aver posto in pericolo l’incolumità altrui e degli occasionali fruitori della viabilità stradal valutando come congrua la pena indicata avuto riguardo alla intensità del dolo e alla pericolosità della condotta stessa e ritenendo l’imputato non meritevole delle generiche in difetto di elementi a tal fine rilevanti.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo, con il quale afferma che la sentenza non sia basata su effettiva motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
La difesa ha omesso di considerare che, correttamente ed adeguatamente, la sentenza impugnata ha ribadito che ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 187 C.d.S., commi 2 e 7, non è richiesto che, per procedere agli accertamenti non invasivi oggetto della condotta di rifiuto, sussista una sintomatologia che lasci sospettare lo stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti, sintomatologia invece necessaria, come nel caso di specie, in cui non si è proceduto con mezzo speditivo, al fine di procedere al prelievo di campioni biologici presso strutture sanitarie (sez. 4, n. 24914 del 19/2/2019, Russo, Rv. 276363-01; n. 12197 del 11/1/2017, COGNOME, Rv. 269394-01, in cui si è precisato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 C.d.S., comma 5, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima, infatti, l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso
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strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sost stupefacenti, come invece accaduto nel caso all’esame, ove gli operanti avevano rilevato una sintomatologia significativa nel senso sospettato, motivata, quan alla sua univocità, in maniera del tutto congrua dal giudice territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2025.