Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9627 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Shkoder (Albania) il 09/06/1979
avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME soggetto titolare di doppia cittadinanza, albanese ed italiana, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano in epigrafe indicata, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per la sua consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso il 26 novembre 2024 dal Tribunale di Stoccarda di quello Stato, per l’esercizio dell’azione penale in relazione al delitto di traffico di sosta stupefacenti.
2. Il suo ricorso consta di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005, per non avere la Corte d’appello ravvisato il motivo di rifiuto facoltativo della consegna ivi previst trattandosi di reato che deve ritenersi commesso, almeno in parte, nel territorio italiano: egli, infatti, vive in Italia con moglie e figli dal 1998 e si è rec Germania solo per brevissimo tempo, non essendo perciò plausibile che si sia lì procurato le sostanze stupefacenti vendute od offerte in vendita, nel ristretto lasso temporale dal 29 marzo all’8 aprile 2020, in cui si sarebbero verificate le condotte indicate nel mandato d’arresto.
3. Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto, è generico, risolvendosi nella riproposizione dell’analoga doglianza già rassegnata alla Corte d’appello e da questa disattesa con stringente motivazione logica, con la quale esso non si misura criticamente.
In ogni caso, come puntualmente rilevato dai giudici del merito, la situazione di fatto sulla quale la difesa ricorrente fonda l’addotta violazione di legge – ovvero che NOME sia partito dall’Italia portandosi appresso le sostanze stupefacenti commerciate in Germania – è puramente asserita e congetturale, non essendo confortata da alcun dato probatorio ed essendo, anzi, smentita dalle circostanze della commissione del reato illustrate nel mandato d’arresto, che non sono sindacabili dal giudice dello Stato di esecuzione.
A questo aggiungasi, come anche in questo caso correttamente osservato nel provvedimento impugnato, che il motivo facoltativo di rifiuto in discussione sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, COGNOME, Rv. 283600; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197): circostanza, questa, sicuramente non esistente nel caso in esame.
Per queste ragioni, dunque, la censura difensiva è pure manifestamente infondata.
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, leg n. 69/2005. GLYPH
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