Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 472 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 472 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FLORIDA( ARGENTINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, riguardante l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada, è inammissibile;
considerato che le argomentazioni a sostegno della impugnazione sollecitano una diversa interpretazione delle risultanze in atti;
considerato che la motivazione addotta dalla Corte di merito a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato è del tutto congrua e idonea a sostenere il decisum (si legge in motivazione che il ricorrente, all’atto del controllo su strada, manifestava indici sintomatici dell’assunzione di alcol, che legittimavano l’invito rivolto dagli operanti di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro; essendo i verbalizzanti sprovvisti dell’apparecchiatura portatile, li stessi richiedevano l’intervento di altra pattuglia munita strumentazione idonea; nelle more il conducente si allontanava a piedi, con ciò dimostrando il suo rifiuto).
Considerato che il rifiuto agli accertamenti volti a verificare lo stato d ebbrezza può, come nel caso in esame, realizzarsi anche attraverso comportamenti elusivi (cfr. Sez. 4, n. 3202 del 12/12/2019, dep. 27/01/2020, Rv. 278025);
ritenuto che non si individua in atti la prospettata violazione dell’art. 186, commi 3, 4 e 5 cod. strada, prevedendo la norma che la polizia stradale sottoponga i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso l’utilizzo di apparecchi portatili (la momentanea indisponibilità di tal apparecchiature al momento del controllo, come argomentato dalla Corte di merito, non esclude che gli operanti possano richiedere l’ausilio di altre pattuglie dotate della strumentazione necessaria).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presisiente