Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 31754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 31754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 9/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in data 25/6/2024 della ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 23/5/2024, ha disposto la consegna allo Stato richiedente (Francia) di COGNOME NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA colpito da mandato di arresto europeo emesso il 26/4/2024 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsiglia che lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione perché responsabile del reato di tentata rapina aggravata.
Ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore,
deducendo con il primo motivo l’ “incompatibilità” della normativa francese con il diritto unioniale, chiedendo la rimessione alla Corte di giustizia ex art. 267 comma, 1 TFUE delle seguenti questioni : a) se l’art. 6 T.U.E. deve essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale sia annoverato tra i diritti sanciti dalla Carta di Nizza ed i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzional comuni agli Stati membri dell’Unione europea, che esso riconosce come principi generali del diritto dell’Unione e che la decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri, obbliga a rispettare; b) se, in caso affermativo, il diritto dell’imputato alla difesa tecnica in un processo criminale possa ritenersi comunque rispettato qualora la sentenza di condanna sia stata pronunziata nei confronti di un imputato assente e non assistito da alcun difensore, di sua fiducia o nominato dal giudice procedente, sebbene soggetta al diritto potestativo dell’imputato stesso, una volta consegnato, di ottenere la ripetizione del giudizio con le garanzie difensive; c) se, di conseguenza, l’art. 4-bis della decisione quadro del Consiglio UE 2002/584/GAI, introdotto dalla decisione quadro del Consiglio UE 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che lo Stato richiesto della consegna abbia la facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, anche quando sussistano le condizioni di cui al par. 1, lett. d), dello stesso art. 4-bis, ma l’interessato non sia stato assistito da un difensore, nominato di sua fiducia o di ufficio dal giudice procedente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deduce violazione di legge “ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione all’art.”. Sostiene il ricorrente che avendo invocato l’applicazione del motivo di rifiuto di cui all’art. 18 bis L. 69/2005 sarebbe implicito il riconoscimento della sentenza straniera ai sensi e per gli effetti di cui al D.Igs. 161/2010 (cita in tal senso Sez. 6 del 14/5/2020 n. 15245).
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge avendo la Corte di merito valutato la sussistenza dei presupposti per rifiutare la consegna previsti dalla norma dell’art. 18 bis, co. 2, L. 69/2005 e cioè il radicamento del ricorrente in Italia e, tuttavia, escluso di poter rifiutare la consegna a causa del mancato riconoscimento della sentenza straniera in Italia, condizione non prevista ai fini del rifiuto della consegna.
In data 25/7/2024 il difensore AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato una
memoria difensiva con la quale ha insistito nei motivi d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione in data 25 giugno 2024 con riguardo all’ordinanza della Corte di appello di Roma, in data 23/5/2024 che aveva disposto la consegna, sul rilievo che, non essendo il consegnando stato adeguatamente informato sul contenuto del mandato di arresto europeo, lo stesso non aveva potuto validamente prestare il consenso alla consegna.
La sentenza impugnata ha superato tale rilievo ed ha chiarito che i fatti di cui al mandato di arresto europeo costituiscono reato anche nell’ordinamento italiano e sono sussumibili nella fattispecie di cui agli artt. 56/628 cod. pen., quindi occorre dare seguito ad un mandato di arresto europeo “a fini esecutivi”.
Fatta questa precisazione rileva il collegio che il profilo oggi lamentato con primo motivo e cioè il rinvio pregiudiziale, non è consentito perché coperto da giudicato interno.
L’art. 628, co. 2, cod. proc. pen. prevede, infatti, che “In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3”.
Nel caso in esame la sentenza rescindente si è pronunciata sul motivo con cui il ricorrente chiedeva il rinvio pregiudiziale, ritenendolo manifestamente infondato, oltre che aspecifico (cfr. pag. 4 della sentenza rescindente) pertanto la censura, qui riproposta, deve ritenersi indeducibile.
Il secondo motivo e il terzo motivo, tra loro connessi, sono fondati.
La Corte di appello ha escluso che potesse trovare applicazione il disposto dell’art. 18 bis, co.2, L. 69/2005 non avendo il prevenuto, “inteso manifestare richiesta di riconoscimento della sentenza in Italia”.
Invero, l’art. 18 bis, co. 2, L. 69/2005, come modificato dal D.L. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 103/2023 prevede che : “Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul
territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”
Il comma 2 bis dell’art. 18 bis, prevede che “Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione”.
Tanto premesso rileva il collegio che la sentenza impugnata non ha superato la anomalia della sequenza processuale segnalata dalla sentenza rescindente (cfr. pag. 4), poiché la Corte territoriale ha escluso di poter applicare l’art. 18 bis, co. 2, L. 69/2005 (“Motivi di rifiuto facoltativo della consegna”), pur ritenendo provato che il radicamento stabile del consegnando in Italia da oltre cinque anni e dimostrata la ricorrenza dei riferimenti risocializzanti richiesti dall’art. 18 bi co. 2-bis, L. 69/2005, considerando ostativo al rifiuto facoltativo della consegna, il mancato riconoscimento, da parte del prevenuto, della sentenza straniera.
Invero, tale riconoscimento, come osservato dal ricorrente, non costituisce condizione ai fini del rifiuto della consegna e deve ritenersi implicito nel caso, come quello esaminato, in cui venga invocata l’applicazione del motivo di rifiuto alla consegna.
Questa Corte ha affermato “in tema di mandato d’arresto europeo cosiddetto “esecutivo”, la persona richiesta in consegna, invocando l’applicazione del motivo di rifiuto di cui al richiamato art. 18 bis, lett. c), presta implicitamente il pro consenso al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 161 del 2010″ (Sez. 6 n. 15345/2020, Rv. 278877; Sez. 6, n. 7801/2018, Rv. 272388).
Sulla base delle su esposte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché proceda, alle necessarie verifiche riconnesse all’applicazione del quadro normativo di riferimento,
uniformandosi al principio di diritto in questa sede statuito.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.
Così deciso il 1/8/2024