Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME.COGNOME. COGNOME I . nato in omissis COGNOME omissis
avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichia
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la =ode di appello di L’Aqu disponeva la consegna di I.G. alle autorità giudiziarie rumene, che l’avevano richiesta con mandato di arresto europeo per la esecuzione della pe per il reato di violenza ai danni di familiari.
La Corte di appello escludeva la sussistenza delle condizioni per il rifiuto consegna ai sensi dell’art. 18-bis I. n. 69 del 2005, posto che il consegnand residente in Italia da più di cinque anni, non risultava effettivamente e stabi
radicato nel territorio italiano (era ospite dal fratello, non aveva una occupazione, la moglie e i figli vivevano in I omissis
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso pe cassazione l’interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 18 comma 2, I. n. 69 del 2005.
La Corte di appello ha omesso di valutare i rilievi difensivi e gli elem prospettati in ordine allo stabile ed effettivo radicanento del ricorrente in in tal senso deponevano il permesso di soggiorno permanente, la patente di guid dal 2019, le buste paga nel 2022, le attestazioni ISEE dal 2019, il reddi cittadinanza (che presuppone la residenza continuat va da oltre dieci anni).
Inoltre, il reato è risalente nel tempo (2018) e proprio la natura del (violenza contro la moglie e i figli) dimostrava l’interruzione a suo tempo rapporti con la famiglia e la rilevanza dei legami in Italia con i fratelli qui r
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 22 I. n. 6 2005 è ammesso solo per violazione di legge, vizio che sussiste anche in presenz di un provvedimento privo di motivazione o con motivazione apparente.
Esaminato il ricorso alla luce di tali limiti, va rilevato che esso articola non deducibili in questa sede e comunque manifestamente infondati.
Va rammentato che l’art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005 prevede l facoltà del rifiuto della consegna “esecutiva” del cittadino di altro Stato me dell’Unione europea “legittimamente ed effettivamente residente o dimorante ne territorio italiano da almeno cinque anni”, sempre che la Corte di appello dispo che l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in It conformemente al diritto interno.
La norma, che è il frutto delle novelle legislat ve del 2019 e del 2021 recepito l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che formata sull’originaria disposizione – che contemplava il rifiuto come obbligato e limitato al solo cittadino italiano – e che aveva portato ad estendere an cittadino comunitario la analoga possibilità.
La novità che ha accompagnato la riforma è stata quella di render “facoltativo” il rifiuto rispetto alla presenza delle condizioni legittimanti (q legittima ed effettiva residenza o dimora nel territo -io italian da almeno cinque anni” e la eseguibilità in Italia della pena e della misira di sicurezza).
Condizioni che già la giurisprudenza aveva individuato, sulla scor dell’esegesi sviluppata dalla Corte U.E. sulla portata della disposizione relat motivo di rifiuto contemplato nella decisione quadro del 2002: tale motivo avev invero, la finalità di “accrescere le opportunità di reinserimento sociale persona ricercata, una volta scontata la pena cui essa è stata condannata, territorio dove la stessa ha un significativo radicamento.
A tal fine la Corte U.E. aveva valorizzato l’esistenza di un radicamento re e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti stati individuati nella legalità della sua presenza In Italia, nell’appr continuità temporale e stabilità della stessa, nella distanza temporal quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, n fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata interessi lavorativi, familiari ed affettivi, nel pagamento eventuale di contributivi e fiscali.
La Corte di giustizia, inoltre, aveva ritenuto che, in assenza di altre condi previste dalla normativa interna, dovesse procedersi ad una valutazio complessiva degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della person questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità d soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economie che essa intrattiene con Stato membro di esecuzione, non potendosi assegnare a nessuna singolarmente una “importanza decisiva” (Corte U.E. Grande Sezione, 17 luglio 2008, C-66/08),
Anche l’attuale disposizione normativa valorizza una nozione di residenza dimora “effettiva” con l’aggiunta di un elemento temporale, già ritenuto dalla Co U.E. conforme al diritto dell’Unione (Corte E.I.’. Grande Sezione, sentenza de ottobre 2009. C-123/08).
Quanto alla facoltà di rifiuto, si è affermato che essa va esercit funzione della opportunità della esecuzione della perla in Italia.
Quindi il parametro di riferimento è soltanto la valutazione de meritevalezza di tutela dell’interesse del condannato ad espiare la pena territorio dello Stato italiano, senza gli automatismi che caratterizzav previgente regime (Sez. 6, n. 4534 del 30/01/2020, Rv. 278113).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha effettuato una valutazione che n risulta né errata né apparente, avendo escluso che, a fronte di elementi forma
consegnando fosse meritevole della esecuzione nello Stato della pena (in tal sen deponevano gli indici ritenuti distonici rispetto ad un effettivo radicamento).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dich inammissibile con conseguente condanna del ricorreite al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti pre!isti dall’art. 22, comma 5, n. 69 dei 2005.
Visto l’art. 52 cligs. 196 del 2003, si dispone, in caso di diffusione del pr provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificati in quanto imposta dalla legge.
Così deciso il 13/06/2023,