Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Repubblica Ceca il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 15/02/2024 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 febbraio 2024 (motivazion contestuale) ha accolto la domanda di consegna avanzata dalla Autorità giudiziaria dell Repubblica Ceca (Corte Distrettuale di Praga) nei confronti di COGNOME NOMENOME in quanto destinatar di mandato di arresto europeo “esecutivo” emesso il 2 febbraio 2024 in relazione alla condann ad anni tre di reclusione inflitta con sentenza del 12 settembre 2023 per i reati di furto, utilizzo di mezzi di pagamento, violazione di domicilio e truffa (fatti commessi tra il 18 g e il 22 febbraio 2019).
Il consegnando, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione dell’art. 18 ter della I.n. 69 del 2005, per la mancata conoscenza del procedimento relativo alla sentenza straniera fondamento del MAE.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 18 bis I.n. 69 in quanto, pur risultando pacificamente che NOME risiede in Italia da oltre cinque anni, la Corte territoriale ha dis consegna sulla base della circostanza che “non sussiste il requisito della presenza legale in I (e ciò in quanto qui è stato condannato per fatti risalenti, al più tardi, al 2018 per i scontato integralmente la pena).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata precisa che nel MAE l’Autorità della Repubblica Ceca ha indicato che NOME poteva presentare richiesta di nuo processo o ricorso in appello entro nove giorni dalla notifica della decisione per cui è richi consegna e tale facoltà è stata in effetti esercitata dal consegnando 1’8 febbraio 2024 proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Praga. Trova quindi applicazione principio in base al quale «in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, in forza degli 6, comma 1-bis, lett. d), e 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69, la natura contumacial giudizio svoltosi nello Stato emittente non costituisce causa di possibile rifiuto della con laddove l’ordinamento di tale Stato estero consenta alla persona condannata “in absentia” d chiedere, una volta venuta a conoscenza della relativa decisione, un nuovo processo che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche a mezzo dell’allegazione di nuov prove, alla riforma della condanna in sua presenza» (Sez. 6, n. 23253 del 13/06/2022, Ouled Amor Rejeb, Rv. 283320 – 01).
Il secondo motivo è invece fondato.
3.1. E’ pacifico che NOME NOME in Italia da oltre cinque anni. L’art. 18 bis, comma 69 del 2005, stabilisce che “quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini de esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la cort appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimament effettivamente NOME o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio it sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”.
Il comma 2 bis di tale disposizione introdotto dal d.lgs. n. 10 del 2021 ha, a seguito modifiche apportatevi dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023, espressamente previsto che «Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano del richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misur sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserim
sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dim del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europ è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, ling culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio it ogni altro elemento rilevante».
3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello – pur dando atto che il consegnando risied Italia da oltre cinque anni, dove ha svolto e svolge attualmente regolare attività lavorati ultimo quale cuoco con contratto a tempo indeterminato), che il predetto ha avviato u relazione affettiva con persona anch’essa residente in Italia e che è stato titolare di r contratti di locazione di immobili siti a Trieste – ha escluso la possibilità di appl disposizione sulla base del difetto della “legale presenza in Italia” (e ciò in ragione delle co subìte – invero molteplici – e dei procedimenti penali pendenti).
Peraltro, alla luce della sopra riportata disciplina normativa, ciò che rileva ai fini di la sussistenza del requisito della legittima (e non legale) residenza o dimora in Italia non può essere la sola esistenza di precedenti penali o carichi pendenti, bensì, in primo luogo, l’interessato abbia un titolo legittimo per la presenza nel territorio dello Stato. Elemento che nel caso di specie sussiste, atteso che NOME è cittadino di Paese UE, per il quale vale quindi il di circolazione e stabilimento nei Paesi della Unione, svolge in Italia regolare attività la e a carico del predetto non risulta emesso provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio dello Stato.
Pertanto, la motivazione sul punto – fondata esclusivamente sui precedenti penali a cari – non risulta congrua, essendo necessario un esame complessivo che valuti tutti gli elemen contemplati nell’art. 18 bis, comma 2 bis, I.n. 69 cit.
Deve trovare quindi applicazione il principio in base al quale «in tema di mandato di arre europeo, a seguito delle modifiche apportate all’art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, da 18-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale dell richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indi specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazi mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindac della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023 – dep. 2024, Bettini, Rv. 285601)
4. Si impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste affinchè valuti se nei confronti di NOME sussistano o i presupposti per l’operatività della disciplina di cui all’art. 18 bis I.n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d appello di Trieste.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 21 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore