Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 588 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 588 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano il 2/11/2020 aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per aver rifiutato, circolando sulla pubblica via alla guida dell’autovettura Opel Antra, di sottoporsi ad accertamenti mediante etilometro. Fatto commesso in Milano il 14 agosto 2018.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell’art. 606, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 disp.att. cod. proc. pen. per nullità deg atti derivante dall’omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell’atto. La difesa aveva tempestivamente eccepito l’omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore ma la Corte territoriale ha rigettato il motivo ritenendo che l’avviso non fosse dovuto, in contrasto con plurime pronunce di segno opposto della Corte di legittimità.
Con un secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1 lett.c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 186, comma 7, cod. strada nonché manifesta illogicità della motivazione. La difesa aveva evidenziato come non vi fosse alcuna prova che l’imputato si fosse volutamente sottratto all’effettuazione del test alcolemico, posto che il NOME aveva tentato di soffiare senza riuscirvi a causa delle precarie condizioni fisiche in cui versava ovvero a causa di un malfunzionamento dello strumento. La Corte territoriale, con motivazione illogica, ha ritenuto la deduzione del tutto generica in quanto la difesa non aveva provato la precarietà delle condizioni psicofisiche dell’imputato. Si assume che l’onere della prova della colpevolezza grava sull’accusa, dovendosi ritenere che nel caso in esame la Corte territoriale abbia invertito l’onere probatorio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che, nel caso in esame, dalla lettura delle sentenze di merito emerge che solo nella comunicazione di notizia di reato si sia fatta menzione del fatto che la persona fosse stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore, deducendo
l’appellante che di tale avviso si sarebbe dovuto dare conto nel verbale redatto nell’immediatezza del fatto.
4.1. Ma la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso in esame, ai fini della regolarità del procedimento, l’avvertimento previsto dall’art.114 disp. att. cod. proc. pen. non fosse necessario.
4.2. La difesa ritiene che, invece, i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare la nullità della procedura, alla luce di alcune pronunce della Corte di legittimità che avevano ritenuto applicabile la disposizione di cui sopra oltre che in caso di accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro anche nella diversa ipotesi di reato concretata dal rifiuto opposto a tale accertamento.
4.3. Nella sentenza impugnata si è, peraltro, fatta corretta applicazione della più recente giurisprudenza della Corte di legittimità che, ormai costantemente e con posizione che esclude l’attualità di un contrasto ai sensi dell’art.610, comma 2, cod. proc. pen., nega la sussistenza dell’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art.114 disp. att. cod proc. pen. in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento in quanto la presenza del difensore è considerata funzionale a garantire che l’attuazione dell’alcoltest, in quanto non ripetibile, sia condotta nel rispetto dei diritti della person sottoposta alle indagini (Sez. 4, n.16816 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281072 01; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, COGNOME, Rv. 279920 – 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 280028 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
5.1. Con riguardo alla prova della condotta tipica del reato, nella sentenza si è ritenuto accertato, sulla base degli elementi forniti dall’accusa, che l’imputato fosse stato sottoposto a controllo in quanto aveva impegnato un incrocio con andatura incerta alle ore 1:05 del 14 agosto 2018. Verificato che dall’abitacolo proveniva un forte odore di alcol, gli agenti avevano invitato il conducente a sottoporsi ad analisi dell’aria espirata ma il NOME aveva appoggiato la lingua sul foro del boccaglio senza immettere aria all’interno e, in un successivo tentativo, aveva gonfiato le gote senza immettere aria all’interno.
5.2. Le conformi pronunce di merito sono rispettose dell’orientamento interpretativo espresso dalla Corte di legittimità a proposito del comportamento elusivo e della sua equiparabilità alla condotta di rifiuto di sottoporsi ag accertamenti alcolimetrici (Sez. 4, n.3202 del 12/12/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278025 – 01; Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Avondo, Rv. 262162 – 01).
5.3. La Corte territoriale ha, inoltre, precisato che il NOME, con la sua condotta, ha tentato di sottrarsi all’obbligo di sottoporsi alla verifica etilometric evidenziando come lo stesso appellante non avesse contestato sotto tale profilo
la correttezza dell’assunto accusatorio. Avendo l’accusa fornito la prova della sussistenza di un comportamento tale da integrare la condotta tipica del reato di cui all’art.186, comma 7, cod. strada, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che sarebbe spettato alla difesa fornire la prova delle allegate condizioni psicofisiche della persona, tali da giustificare l’incapacità di soffiare all’interno d boccaglio, al fine di dimostrare che tale condotta non fosse assistita dalla volontà di sottrarsi all’accertamento.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la sentenza contenga un errore di diritto, da correggere ai sensi dell’art.619 cod. proc. pen. in quanto non idoneo a incidere sul dispositivo, nel punto in cui vi si afferma che ai sensi dell’art. 43 comma 4; cod. pen. la contravvenzione sarebbe punibile anche per colpa cosicché la violazione ascrivibile consisterebbe nel comportamento contrario alla «regola cautelare di mettersi alla guida in perfette condizioni psicofisiche».
6.1. L’elemento soggettivo della contravvenzione prevista dall’art.186, comma 7, cod. strada costituisce eccezione al generale principio della punibilità delle contravvenzioni indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, la deroga derivando dalla formulazione legislativa della fattispecie e dalle concrete modalità di realizzazione del fatto tipico, tali da non poter non essere sorrette dall’intenzionalità dolosa.
6.2. La Corte ha, in prima battuta, evidenziato la volontà del NOME di sfuggire, con la sua condotta, all’obbligo di sottoporsi all’accertamento alcolemico, ritenendo che tale condotta denotasse la precisa volontà del soggetto di evitare la conclusione delle verifiche etilometriche. Tale punto della decisione indica correttamente l’avvenuta verifica dell’elemento psicologico che sorregge la condotta di rifiuto, nella specie connotata da un. chiaro atteggiamento volitivo dell’agente. L’erronea affermazione di cui sopra risulta, dunque, neutralizzata e assorbita dal ragionamento probatorio operato dalla Corte d’appello in prima battuta, cosicché la fallacità della seconda argomentazione è inidonea a disarticolare il complessivo ragionamento probatorio che ha sorretto la decisione censurata.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Pre idente