Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10912 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10912 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina del 17 febbraio 2025, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada;
rilevato che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, sottolineando l’insufficienza del mero rifiuto per integrare il reato, nonché il carattere “meramente sintomatico” (p. 2 ricorso) degli elementi riscontrati dal personale di polizia giudiziaria intervenuto;
ritenuto che il motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte d’appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati e con consolidati principi di diritto: la Corte, infatti, ha osserva richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che la ricorrente, l’atto del controllo su strada, presentava chiari segni di stato di ebrezza alcolica (non si reggeva in piedi, aveva pupille dilatate, occhi lucidi e rossi, alito vinoso: p. 3 sentenza impugnata); ella, quindi, alla legittima richiesta della polizia giudiziaria, oppose un netto rifiuto, sufficiente ad integrare la condotta incriminata;
ritenuto, infatti, che il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening,” e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle struttur sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali, restando fuori dalla fattispecie il solo rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo (Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282302 – 01; Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280953 – 01);
considerato, inoltre, che la rilevata presenza di sintomi dello stato di ebrezza alcolica viene in rilievo, ai fini dell’art. 186, comma 7, cod. strada, non come prova del tasso – che a causa del rifiuto non viene rilevato – ma come presupposto per procedere al controllo ai sensi dei commi 3 e seguenti della stessa disposizione;
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti (nella specie, la gravità della condotta, avendo la ricorrente causato un sinistro, dopo essersi messa alla guida con patente sospesa); infatti, la valutazione sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01);
considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, COGNOME, cit.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026