Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8529 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8529 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione emessa dal Tribunale della stessa sede del 3 maggio 2023, con cui NOME è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di cui all’art.186, comma 7, cod. strada, perché guidando in modo dar far presumere l’ebbrezza alcolica, rifiutava di sottoporsi all’accertamento necessario ad accertare lo stato di alterazione psicofisica.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, proponendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità penale, quanto al punto della sentenza impugnata che ha ritenuto integrato il reato con il mero rifiuto, senza considerare che l’imputato si era sottoposto agli esami presso la struttura sanitaria ove era stato ricoverato, e chiedendo, per l’effetto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitan a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello e riproduce un profilo di censura già correttamente disatteso dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato, a pagina 3 della sentenza impugnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto, che la contravvenzione in epigrafe risultava già perfettamente integrata al momento del rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico su strada, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza del reato, che lo stesso sia stato poi effettuato presso la struttura ospedaliera.
Il reato in esame, infatti, in quanto istantaneo, si perfeziona con il mero rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico e anche l’eventuale successivo ripensamento da parte del soggetto interessato è irrilevante, non essendo prevista dalla normativa una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già consumato
il reato. La natura del reato comporta che l’esecuzione dell’alcoltest qualora venga ritardata ed eseguita quando non riveste più alcuna utilità probatoria, trattandosi di un accertamento la cui attendibilità dipende dalla tempestività e modalità con cui lo stesso è effettuato (Sez. 4, 18/09/2006 n. 36580, Rv. 235372; Sez. 4, 08/01/2013-06/02/2013, n. 5909, in Arch. giur. circ. sin. stradali, 2013.
Nel caso di specie, inoltre, non rileva il disposto di cui all’art.186, comma 5, cod. strada, il quale consente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico presso strutture sanitarie di base o ad esse equiparate, in quanto, nel caso che ci occupa, lo stato di agitazione psicomotoria era direttamente riconducibile allo stato di ebbrezza del conducente, confermato peraltro dai prelievi ematici successivi (tasso alcolemico pari a 1,41 g/1).
Ebbene, la Corte territoriale appare avere fatto corretta applicazione dei principi in materia accertando correttamente la sussistenza del reato contestato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18/02/2026
Il Consigl . re / e
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