Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49879 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Messina in data 24 ottobre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale cittadino il 18 gennaio 2022, in relazione al reato ex art. 187, comma 8, D. L. vo 285/92.
Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, con cui lament rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità; vizio motivazionale in ordine al dinego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il motivo scandisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’appello: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata. Quanto all’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest, è ormai pacifico che esso non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenz del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle ind (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomentazion esposte dalla/corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 131 bis, cod. pen., stante la totale assenza di elementi di segno positi (cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le doglianze, inerenti al trattamento sanzionatorio, non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte messinese, che appare logico e privo di errori in diritto. In proposito, va ricordato che graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 2008, Rv. 238851 – 01).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
e estensore
Il Presidente