Rifiuto Alcol Test: Quando la Fuga dall’Ospedale Costa una Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9603 del 2024 affronta un caso emblematico in materia di circolazione stradale: la condanna per rifiuto alcol test anche in presenza di un’assoluzione per il reato di guida in stato di ebbrezza. La Suprema Corte ha chiarito che sottrarsi agli accertamenti, ad esempio allontanandosi volontariamente dall’ospedale dopo un incidente, costituisce un reato autonomo e distinto, la cui sussistenza non dipende dall’effettiva prova dello stato di alterazione del conducente. Questa decisione ribadisce la severità della legge verso chi ostacola l’operato delle forze dell’ordine.
I Fatti del Caso
Un automobilista, a seguito di un sinistro stradale, veniva condotto presso una struttura sanitaria per i necessari controlli medici. Qui, il personale di polizia lo informava della finalità degli accertamenti, volti a verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti, e della sua facoltà di farsi assistere da un difensore. Nonostante ciò, l’uomo decideva di allontanarsi volontariamente dall’ospedale, di fatto impedendo l’esecuzione dei test. Nei gradi di merito, veniva assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente, ma condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
La Decisione della Cassazione sul Rifiuto Alcol Test
La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta illogicità nella motivazione della Corte d’Appello: come poteva essere condannato per il rifiuto, se era stato assolto per il reato che quel test mirava a provare? La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e fornendo chiarimenti fondamentali sulla natura dei reati contestati.
Il Rifiuto Manifestato con Comportamenti Concludenti
In primo luogo, la Corte ha confermato che il reato di rifiuto non richiede una dichiarazione verbale esplicita. Esso può essere integrato anche da ‘comportamenti concludenti’, ovvero da azioni che manifestano in modo inequivocabile la volontà di sottrarsi all’accertamento. L’allontanamento volontario dall’ospedale, dopo essere stati edotti sulla natura dei controlli, rientra pienamente in questa casistica.
Autonomia del Reato di Rifiuto rispetto alla Guida in Ebbrezza
Il punto cruciale della decisione risiede nel principio dell’autonomia tra le due fattispecie di reato. La Corte ha ribadito che il delitto di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2) e quello di rifiuto alcol test (art. 186, comma 7) sono ontologicamente diversi.
Il primo punisce una condotta (la guida in stato di alterazione), il secondo un’altra (l’impedimento all’accertamento di tale stato). Di conseguenza, l’assoluzione dal primo reato, magari per mancanza di prove sullo stato di ebbrezza, non influisce sulla sussistenza del secondo. La condotta punita è l’ostruzione all’attività di controllo della polizia giudiziaria, a prescindere dal fatto che il soggetto fosse o meno ubriaco.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione giuridica e logica tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La Suprema Corte ha sottolineato che l’assoluzione per la prima ipotesi di reato non preclude in alcun modo la possibilità di ritenere sussistente la seconda. Questo perché le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e puniscono condotte differenti. Il rifiuto è un reato di pericolo astratto che sanziona la disobbedienza all’ordine di sottoporsi a un controllo legittimo, indipendentemente dall’esito che tale controllo avrebbe avuto. La Corte ha inoltre precisato, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, che esiste una ‘incompatibilità ontologica’ che impedisce di applicare al reato di rifiuto l’aggravante di aver causato un incidente, prevista per la guida in ebbrezza. Tuttavia, ciò non esclude che il contesto dell’incidente possa essere valutato come un elemento che denota la volontà del soggetto di sottrarsi ai controlli per nascondere la propria condizione.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti su alcol e droghe è un reato a sé stante, la cui punibilità non dipende dall’effettiva colpevolezza per la guida in stato di alterazione. La decisione serve da monito per tutti gli automobilisti: tentare di eludere i controlli, anche con comportamenti non verbali come la fuga da un ospedale, comporta conseguenze penali certe e immediate. L’ordinamento giuridico punisce severamente non solo la guida pericolosa, ma anche l’ostacolo posto all’accertamento della stessa, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile essere condannati per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcol test anche se si viene assolti dall’accusa di guida in stato di ebbrezza?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di rifiuto è autonomo e distinto rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza. L’assoluzione per il secondo reato non preclude una condanna per il primo, poiché le due norme puniscono condotte diverse.
Allontanarsi dall’ospedale dove si è stati portati per gli accertamenti dopo un incidente è considerato un rifiuto?
Sì. Secondo l’ordinanza, allontanarsi volontariamente dalla struttura sanitaria dopo essere stati informati della finalità dei controlli medici costituisce un rifiuto manifestato tramite ‘comportamenti concludenti’, ovvero azioni che esprimono in modo inequivocabile la volontà di sottrarsi al test.
L’aggravante di aver causato un incidente stradale si applica anche al reato di rifiuto dell’alcol test?
No. La Corte, citando un precedente delle Sezioni Unite, ha stabilito che, a causa della ‘diversità ontologica’ tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a URBINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di appello omesso ogni motivazione in ordine all’assoluzione pronunciata con riferimento al reato di cui al capo A) della rubrica, nel quale si contestava al ricorrente il reato di cui all’art. 186-bis cod. strada in relazione all’art. comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.
Considerato che il giudizio di merito afferente alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di “rifiuto” (capi B e C della rubrica) è sorretto conferente motivazione, del tutto esente da vizi logici: la Corte di appello ha evidenziato come il ricorrente si fosse sottratto agli accertamenti richiesti dal personale operante di polizia, allontanandosi volontariamente dalla struttura sanitaria presso la quale era stato condotto dopo il sinistro stradale occorso, pur essendo stato avvertito della finalità dei controlli medici e della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Ritenuto che, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, il reato di rifiuto è ravvisabile anche nel caso in cui esso si manifesti attraverso comportamenti concludenti (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 – 01).
Ritenuto che l’assoluzione per il reato di guida in strato di ebbrezza aggravato dall’avere provocato un incidente stradale (capo A della rubrica), diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non preclude la possibilità di ritenere sussistente il reato di cui all’art. 186, comma 7 cod. strada, stante l’autonomia di tale ultima fattispecie; invero, l’incompatibilità ontologica dell due ipotesi di reato (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025, secondo la quale la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottopors all’accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella guida in stato di ebbrezza) non esclude che possa configurarsi il reato di rifiuto nella ricorrenza delle circostanze che denotino, come nel caso in esame, la volontà del soggetto agente di sottrarsi agli accertamenti volti a verificare la condizione di ebbrezza alla guida.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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