Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39717 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39717 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilit ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, escludendo la contestata aggravante e riducendo la pena a 4 mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda, la pronuncia con la quale il 23/02/2022 il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art.187, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Saluzzo il 13 giugno 2020.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, deducendo che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ne ha sostanzialmente vanificato la funzione partendo dalla pena di un anno di arresto, pari al massimo edittale.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’omessa attivazione del procedimento previsto dall’art.545 bis cod. proc. pen. e conseguente applicazione della disciplina prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a) d. Igs. 10/10/2022, n.150, che ha inserito nel codice penale l’art. 2 bis, nonostante la difesa avesse documentato il percorso di ravvedimento e di reinserimento sociale intrapreso dall’imputato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Si richiama, quanto all’onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 26533201).
5.2. Occorre inoltre ricordare, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte l sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque , superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di
merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv.25619701).
5.3. Tale specifico obbligo motivazionale risulta, nel caso concreto, adempiuto, posto che il giudice di appello ha messo in evidenza la presenza di quattro condanne per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi a esami etilonnetrici, non trascurando gli elementi favorevoli proposti dalla difesa in merito al percorso di recupero sociale svolto dal ricorrente e riconoscendo, per tale profilo, le circostanze attenuanti generiche. Si tratta di motivazione conforme ai criteri dettati dalla legge per la determinazione della pena, sorretta da adeguata spiegazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della scelta di applicare la misura massima edittale e di riconoscere le circostanze attenuanti generiche al fine di calibrare la pena sulla personalità dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico.
6.1. La Corte territoriale non ha trascurato di prendere in considerazione la disciplina introdotta dalla legge 10 ottobre 2022, n.150 entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ma ha escluso, argomentando dai precedenti penali e dalla già avvenuta revoca di una sanzione sostitutiva in precedenza applicata, la possibilità di formulare una prognosi positiva sul rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni secondo i parametri di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981,, n.689.
6.2. Con tali argomenti, pienamente conformi al dettato normativo, che lega il giudizio discrezionale rimesso al giudice di merito tanto alla funzione rieducativa quanto alla funzione preventiva dell’istituto, la difesa non si confronta, limitandosi a contestare nel merito le ragioni poste a sostegno del giudizio di inidoneità della pena sostitutiva a svolgere la dovuta funzione rieducativa.
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile; all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che( si stima equo determinare in euro 500,00 in ragione della novità della questione in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il giorno 13 settembre 2023 Il cinsigliere estensore Il residente