Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1599 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1599 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
avverso il decreto del 16/12/2025 del GIUDICE DI PACE di Torino vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
vista la memoria difensiva del 3 gennaio 2026.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 16 dicembre 2025 il Giudice di Pace di Torino ha respinto la domanda di riesame del trattenimento (già convalidato una prima volta il 4 luglio 2025 e successivamente in data 17 ottobre 2025, dopo la declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale) introdotta da XXXXXXXXXXXXX.
In motivazione si evidenzia che : a) non sono insorte evidenze obiettive di tipo sanitario tali da concretizzare una ipotesi di incompatibilità con il trattenimento; b) non può darsi rilievo alla questione della prospettata incompetenza della Commissione Territoriale di Bologna ad esaminare la domanda di asilo, sia in ragione del fatto che il sindacato del giudice del trattenimento non può spingersi a riesaminare un profilo procedurale sia in ragione del fatto che il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna Ł stato notificato e non impugnato.
Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXXXX.
Il ricorso articola un unico motivo con piø deduzioni in punto di erronea applicazione della disciplina regolatrice, con particolare riferimento al diniego di verifica della questione relativa alla competenza territoriale della Commissione Territoriale di Bologna.
Secondo la difesa erra il Giudice di Pace a ritenere non esaminabile la doglianza relativa alla incompetenza per territorio della Commissione di Bologna, essendovi obbligo di valutare in modo ampio, in sede di trattenimento, tutti gli antecedenti causali e dunque anche la legittimità dei provvedimenti amministrativi antecedenti.
La doglianza viene ulteriormente coltivata con la memoria difensiva depositata in prossimità della udienza di trattazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Non vi Ł dubbio alcuno circa il fatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di convalida o proroga del trattenimento – così come in sede di riesame ai sensi dell’art. dell’art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE – il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l’acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (tra le molte, Sez. I n. 15754 del 22.04.2025, Rv 287842).
Tuttavia nel caso in esame il Giudice di Pace ha precisato che l’aspetto in rito – che viene riproposto in sede di verifica della permanenza del trattenimento – non solo Ł opinabile ma soprattutto non Ł piø deducibile nel procedimento correlato, data la regolare notifica e l’assenza di impugnazione.
Ciò determina la infondatezza della doglianza, non potendo l’istituto del riesame tradursi in una surrettizia impugnazione di decisioni emesse in procedimenti amministrativi correlati, non impugnate.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.