Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34062 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34062  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Grosseto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del Tribunale di Latina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta  la  requisitoria  scritta  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  Sostituto chiedendo
AVV_NOTAIO, che ha concluso l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/01/2025, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Latina in data 18/11/2024, in quanto, non essendo ancora stato eseguito il sequestro, l’indagato non aveva interesse all’impugnazione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 324 cod.proc.pen.
Lamenta che il Tribunale del riesame aveva valutato erroneamente la non avvenuta esecuzione del sequestro del 18/11/2024, omettendo di rilevare che la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza aveva notificato a COGNOME NOME ed alla RAGIONE_SOCIALE il decreto di sequestro in data 5/12/2024 e che non aveva immediatamente redatto il verbale di esecuzione; in data 9/12/2024 le Banche (Mediolanum e Relaxing Banca di Cered. Coop. di Paliano) congelavano le somme di denaro giacenti per l’importo di euro 45.179,38; il verbale di esecuzione del sequestro era stato, poi, notificato il 17.1.2025, il giorno seguente l’udienza di trattazione del riesame; deduce che non era onere della difesa allegare i verbali di esecuzione, peraltro, non ancora formati dalla Guardia di Finanza, essendo il Pm onerato di tutti gli atti necessari alla decisione sulla impugnazione cautelare.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
In punto di interesse ad impugnare occorre sottolineare che il testo dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. prevede: “La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro” e quello dell’art. 322 cod. proc. pen. che recita: “Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento”
Il  dato  testuale  porta  a  ritenere  che  la  richiesta  di  riesame  presuppone l’avvenuta  esecuzione  del  provvedimento  di  sequestro.  Si  è  osservato  che
l’indicazione testuale del dies a quo del termine per impugnare (ex art. 324, comma 1, cod. proc. pen. dalla data di esecuzione o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro), oltre a disciplinare i tempi dell’ impugnazione, ne delimita anche la concreta proponibilità, giacché con l’individuazione di tale termine iniziale, il legislatore ha inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall’autorità giudiziaria (Sez. 6, del 26/01/2017, Rv. 269875). La questione è stata affrontata, seppure in via indiretta, dalle Sezioni Unite “Marseglia” (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Rv. 234213), chiamate a valutare diverse questioni tra le quali “da quale momento decorra per il difensore il termine per presentare la richiesta di riesame della misura cautelare reale”, quesito al quale si è data la seguente risposta: “ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro”.
Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez.2, n. 14526 del 07/03/2025, Rv. 287823 01; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241; Sez.5, n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542; Sez. 3, n.17839 del 05/12/2018, Rv. 275598; meno recentemente Sez. 2, n.29022 del 30/06/2010; Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, Rv. 194681). Ciò in quanto è proprio la morfologia delle misure cautelari reali -che impongono un vincolo giuridico sul benea rendere indispensabile l’effetto di restituzione, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, da cui la sussistenza della relazione con la cosa sottoposta a vincolo. In questo senso, Sez. 3, n. 17839 (cit.) ha chiarito, ancora una volta, che l’interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento, che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
Si è, però, chiarito che (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339; Sez. 3, n. 31958/24, in data 7/5/2024, non massimata) che il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui  apprensione  il  provvedimento  cautelare  è  diretto  già  nel  momento  in  cui l’istituto  bancario  proceda  autonomamente  al  blocco  dell’operatività  del  conto
stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione. Ciò è legato al fatto che, allorquando l’indisponibilità delle somme derivi dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla polizia giudiziaria, attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato, dia esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli derivanti dall’esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorché presenti, non più disponibili da parte dell’indagato che ne era il titolare.
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella specie, risulta pacifico che al momento della proposizione dell’istanza di riesame e di decisione della stessa il sequestro preventivo non aveva avuto formale esecuzione: la circostanza veniva rilevata dal Tribunale del riesame a seguito dell’esame degli atti trasmessi dall’autorità procedente ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod.proc.pen. e lo stesso ricorrente produce verbale di sequestro del redatto in data 17/1/2025 e, dunque, successivamente alla data di emissione dell’ordinanza impugnata.
Nè il ricorrente aveva dedotto in sede di riesame (nè nell’atto di impugnazione, nè in sede di memoria difensiva o nel verbale di udienza) il concreto interesse alla impugnazione, determinato, pur a fronte dell’assenza di formale esecuzione della misura reale, dal ‘congelamento della somma di denaro’ e dal “blocco” dei conti correnti, effettuato in via autonoma dalle Banche interessate, pur avendo uno specifico onere di allegazione in tal senso. (Cfr per l’affermazione del principio, Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 – 01, che ha precisato che “è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, la prospettazione di avere un proprio interesse all’impugnazione, strettamente collegato alla restituzione del bene. La sussistenza dell’interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna; nonchè in senso conforme Sez.3 n. 13283 del 25/02/2021, Rv.281241 – 01.).
Correttamente, quindi, il Tribunale rilevava l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse all’impugnazione.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME