Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9254 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9254 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato in Ucraina il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato in Moldavia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lanusei del 20/11/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Lanusei e trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lanusei respingeva la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME e COGNOME NOME avverso il decreto di convalida, disposto in data 9 settembre 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, in relazione ad una imbarcazione, ad alcuni beni conr‹ – ati all’interno di essa (in particolare, biancheria) oltre a beni personali degli indagati, oggetto di sequestro probatorio effettuato dalla Squadra Mobile di Nuoro il giorno precedente.
1.1. Detto sequestro era stato disposto a seguito dell’avvenuto sbarco in località Piscina di Venere sita nel comune di Baunei (provincia di Ogliastra) di 26 migranti, di cui uno minorenne; per tale ragione venivano inviate due motovedette della RAGIONE_SOCIALE Porto, di cui una procedeva al recupero dei migranti, mentre l’altra intercettava a poche miglia di distanza una imbarcazione a vela, condotta dagli indagati COGNOME e COGNOME di nazionalità ucraina, di proprietà di COGNOME NOME (non indagato), che veniva scortata presso il porto di Calagonone l sito nella provincia di Nuoro, dove si disponeva il suo sequestro unitamente ad oggetti rinvenuti al suo interno (in particolare, biancheria) ed a beni personali degli indagati (computer, schede sim, telefoni cellulari, carte di credito e denaro contante).
1.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza, convalidava il sequestro evidenziando che esso aveva ad oggetto beni costituenti corpo del reato di cui occorreva disporre, a fini investigativi, per accertare le modalità di consumazione dell’illecito di favoreggiamento della immigrazione clandestina punito dall’art. 12, comma 3, del d. Igs n. 286/1998.
1.3. Gli indagati proponevano richiesta di riesame al Tribunale di Nuoro che, con ordinanza del 22 ottobre 2025, declinava la propria competenza trasmettendo gli atti al Tribunale di Lanusei ritenuto competente per il reato per cui si procede, tenuto conto che i migranti erano stati fatti sbarcare nel territorio di quest’ultimo e che la Procura della Repubblica presso tale Tribunale aveva già iscritto il relativo procedimento penale.
1.4. Il Tribunale di Lanusei, con la ordinanza sopra indicata, riteneva infondata la richiesta di riesame respingendo anche la eccezione di incompetenza territoriale sollevata, con apposita memoria, dalla difesa.
Avverso detta ordinanza l’indagato NOME COGNOME e COGNOME NOME (quale proprietario della imbarcazione sequestrata) hanno proposto ricorsi per cassazione affidati a tre motivi comuni, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 324, comma 5, del codice di rito rispetto alla ritenuta competenza del Tribunale di Lanusei, in realtà insussistente poiché detta competenza appartiene a quello di Nuoro quale Tribunale di capoluogo di provincia ove ha sede l’ufficio che ha disposto il sequestro.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 253, 355 e 125 del codice di rito per la mancanza di motivazione sia del provvedimento di sequestro sia del decreto di convalida dello stesso poiché il Pubblico ministero si è limitato a parafrasare le norme del codice di procedura penale senza argomentare e spiegare, in modo specifico, circa la necessità dell’attività investigativa da compiere sui beni sequestrati.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., della violazione degli artt. 324 e 253 del codice di rito ed osservano che il Tribunale di Lanusei è incorso nel vizio di eccesso di motivazione indicando le esigenze di carattere probatorio che giustificavano il sequestro, ma che non erano state indicate dal Pubblico ministero travalicando, in tal modo, la sua funzione di controllo.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi la incompetenza funzionale del Tribunale di Lanusei con trasmissione degli atti a quello di Nuoro.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, istanza di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi è fondato ed assorbente.
Invero, come dedotto dai ricorrenti che avevano anche depositato apposita memoria sul punto al Tribunale di Lanusei, l’art. 324, comma 5, del codice di rito prevede espressamente che sulla richiesta di riesame decide il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
2.1. Orbene, poiché nel caso in esame la convalida del sequestro è stata disposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro sulla richiesta di riesame doveva pronunciarsi il medesimo Tribunale di Nuoro al quale, peraltro, NOME COGNOME e COGNOME NOME si erano già rivolti per chiedere la revoca del provvedimento di cui si tratta.
2.2. Ne consegue che la tesi del Tribunale di Lanusei, secondo cui la competenza per il riesame non può essere diversa da quella del giudice della cognizione, si pone in evidente ed insanabile contrasto con il chiaro tenore letterale della disposizione sopra richiamata.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Nuoro, funzionalmente competente a decidere sulla richiesta di riesame della convalida del sequestro probatorio in oggetto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Nuoro per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026.