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Riesame sequestro preventivo: termini e atti da inviare

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso, chiarendo le regole procedurali del riesame sequestro preventivo. A differenza delle misure personali, il termine per la trasmissione degli atti non è perentorio e il PM deve inviare solo i documenti su cui si fonda il provvedimento, non tutti gli elementi sopravvenuti. La sentenza ribadisce che la tardiva trasmissione non causa la perdita di efficacia della misura cautelare reale.

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Pubblicato il 24 dicembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Riesame Sequestro Preventivo: Quali Atti e in Quali Termini? La Cassazione Fa Chiarezza

Nel complesso panorama della procedura penale, la distinzione tra misure cautelari reali e personali assume un’importanza cruciale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un’analisi dettagliata delle regole che governano il riesame sequestro preventivo, evidenziando le significative differenze rispetto al riesame delle misure coercitive personali, come la custodia in carcere. Comprendere queste differenze è fondamentale per impostare una difesa efficace.

I Fatti del Caso

Il caso ha origine dal sequestro preventivo di un automezzo, disposto nell’ambito di indagini per reati ambientali. Il proprietario del veicolo, indagato, proponeva ricorso al Tribunale del Riesame, che tuttavia confermava la misura. Contro questa decisione, l’indagato si rivolgeva alla Corte di Cassazione, lamentando vizi procedurali che, a suo dire, avrebbero dovuto portare all’annullamento del sequestro.

I Motivi del Ricorso: Atti Mancanti e Perdita di Efficacia

La difesa si basava su due argomentazioni principali:
1. Mancata trasmissione di atti: Si contestava la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame di un CD-ROM contenente le riprese video dei fatti, invocando la violazione dell’art. 309, comma 5, del codice di procedura penale.
2. Perdita di efficacia della misura: Di conseguenza, si sosteneva che la mancata trasmissione integrale degli atti avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia del sequestro, come previsto per le misure cautelari personali.

L’Analisi della Corte sul riesame sequestro preventivo

La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e cogliendo l’occasione per ribadire principi consolidati in materia.

Differenza tra Misure Reali e Personali: L’Art. 324 vs l’Art. 309 c.p.p.

Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra la disciplina del riesame per le misure personali (art. 309 c.p.p.) e quella per le misure reali (art. 324 c.p.p.). La Corte ha chiarito che l’art. 324 c.p.p. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5. Questo significa che, nel riesame sequestro preventivo, l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di trasmettere esclusivamente “gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame”. Non vi è, invece, l’obbligo di trasmettere “tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini”, come invece previsto per le misure coercitive.

La Natura non Perentoria del Termine di Trasmissione

La seconda censura è stata respinta sulla base di un principio ormai consolidato, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti, che è perentorio nel riesame delle misure personali (e la cui violazione causa l’inefficacia della misura), non si applica al sequestro. Il termine indicato dall’art. 324 c.p.p. ha una natura “meramente ordinatoria”.
L’unico termine che assume carattere perentorio nel procedimento di riesame di un sequestro è quello di dieci giorni, entro il quale il Tribunale deve pronunciare la sua decisione. Solo il superamento di questo termine comporta la perdita di efficacia della misura reale.

Le Motivazioni della Decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché basato su un’errata applicazione delle norme procedurali. La difesa ha tentato di applicare al sequestro preventivo, una misura reale, le garanzie e i termini previsti per le misure personali, che sono governate da una logica e da una disciplina differenti. La Cassazione ha specificato che il ricorrente non lamentava la mancanza degli atti fondamentali su cui si basava il sequestro (come la CNR, che era stata trasmessa), ma solo di un supporto informatico (il CD-ROM) in essa richiamato. Questo non integrava un vizio procedurale rilevante, poiché il provvedimento cautelare era stato adeguatamente motivato sulla base degli atti effettivamente trasmessi.

Conclusioni

Questa sentenza riafferma un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: le strategie difensive devono essere calibrate sulla specifica natura della misura cautelare contestata. Invocare decadenze e inefficacia nel riesame sequestro preventivo basandosi su ritardi nella trasmissione degli atti è una via destinata all’insuccesso. La giurisprudenza è granitica nel ritenere che solo il mancato rispetto del termine di dieci giorni per la decisione del Tribunale possa invalidare il sequestro. Per la difesa, ciò significa concentrare le proprie energie non tanto su presunti vizi procedurali legati alla tempistica della trasmissione, quanto sui vizi sostanziali del provvedimento impugnato, ovvero la mancanza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

Nel riesame di un sequestro preventivo, il Pubblico Ministero deve trasmettere tutti gli atti, inclusi quelli a favore dell’indagato?
No. A differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali, l’art. 324 c.p.p. stabilisce che debbano essere trasmessi al Tribunale del Riesame solo gli atti su cui si fonda il provvedimento di sequestro impugnato.

Il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame in caso di sequestro è perentorio?
No. La giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che il termine per la trasmissione degli atti nel riesame delle misure reali ha natura meramente ordinatoria. La sua violazione non comporta la perdita di efficacia automatica del sequestro.

Qual è l’unico termine perentorio nel procedimento di riesame di un sequestro, la cui violazione causa l’inefficacia della misura?
L’unico termine perentorio è quello di dieci giorni, previsto dalla legge, entro il quale il Tribunale del Riesame deve depositare la propria decisione. Se questa scadenza non viene rispettata, il sequestro perde efficacia.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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