Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37949 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
I
NOME
avverso l’ordinanza del 12/04/2024 del Tribunale di Santa Maria Capu; -tere
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere respingeva il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 324 cod.proc.p da COGNOME AVV_NOTAIO e per l’effetto confermava l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALE indagi preliminari del Tribunale di Napoli Nord di convalida del decreto di seques preventivo e di emissione del sequestro preventivo ex art. 321 comma 3 bi cod.proc.pen. dell’automezzo TARGA_VEICOLO, di proprietà dell’indagato nell’ambi di indagini svolte in relazione al reato di cui all’art. 256 d.lgs n. 152 del
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia l’indagato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei l di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
A
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in ordine all’inosservanza di cui all’art. 309 comma 5 cod.proc.pen. in relazione alla mancata trasmissione del CD ROM contenente le riprese video dei fatti.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione sulla eccezione formulata all’udienza di perdita di efficacia della misura cautelare reato per mancata trasmissione degli atti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va, in primo luogo, chiarito che, in materia di riesame avverso ai provvedimenti cautelari reali, l’autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al tribunale cautelare “gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame”, ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., norma che non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che, con riferimento al riesame RAGIONE_SOCIALE misure coercitive, prescrive, invece, la trasmissione, oltre che degli atti presentati a norma dell’art. 291 cod.proc.pen., anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
In assenza di un siffatto rinvio normativo, va, dunque, ribadito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Trani Rv. 269497; Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022 Rv. 283141 – 01). Già per queste ragioni risulta manifestamente infondata la censura che deduce l’inosservanza dell’art. 309 comma 5 cod.proc.pen. che non è richiamata dall’art. 324 comma 3, cod.proc.pen.
In ogni caso va rilevato che il ricorrente non lamenta la mancanza di trasmissione degli atti rilevanti su cui si fonda il provvedimento del sequestro, ma la mancata trasmissione del supporto informatico che è richiamato nella C.N.R. che, come lo stesso ricorrente dice, è stata trasmessa al Tribunale del riesame e su cui si fonda il provvedimento cautelare, come si desume chiaramente dalla lettura del provvedimento che contiene un preciso riepilogo dell’attività di p.g. compendiata “negli atti del procedimento” (cfr. pag. 2) trasmessi al Tribunale.
5. In secondo luogo, va rammentato che le Sezioni Unite hanno, riaffermato il principio secondo il quale, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in 21<i
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caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255581; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239698 – 01; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, COGNOME, non massimata sul punto), sicché unico termine che rileva è quello perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutiv dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582).
Successivamente le Sezioni Unite hanno ribadito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790). Da cui la conferma dei principi già enunciati dalle S.U. RAGIONE_SOCIALE secondo il quale, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria. Anche il secondo motivo risulta, pertanto, manifestamente infondato.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 03/10/2024