Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14526 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14526 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Cagliari il 27/01/1979 avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 14/11/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo adottato dal Gip del Tribunale di Cagliari in data 03/10/2024 nei confronti di COGNOME NOME, indagata del delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen, avente ad oggetto conti correnti, libretti postali ed immobili fino alla concorrenza di euro 13.225,00 in quanto, non essendo ancora stato eseguito il sequestro, l’indagata non aveva interesse all’impugnazione.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME
50)
NOME la quale denuncia:
2.1. violazione di legge (artt. 324, comma 3, cod. proc. pen., 591, comma 1 lett. a), 373, 357 cod. proc. pen. e 100 cod. proc. pen.) deducendo che, a prescindere dalla esecuzione del sequestro, l’indagato destinatario del provvedimento di sequestro ha sempre interesse a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero ad eseguirlo tanto più che, nel caso di specie, per effetto del provvedimento era stato disposto il “blocco” del conto corrente della ricorrente precludendo alla stessa di accedervi e di prelevare le somme ivi accreditate dall’INPS per l’assegno familiare della figlia.
2.2. Con un secondo motivo la Caddeo eccepisce la carenza di motivazione in relazione al periculum in mora posto che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità anche nell’ipotesi, come quella di specie, di sequestro finalizzato alla confisca è necessario che il giudice indichi le ragioni che giustificano l’anticipazione degli effetti ablativi prima della definizione d giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto e per difetto di allegazione del concreto interesse alla impugnazione.
1.1. In punto di interesse ad impugnare occorre sottolineare che il tenore dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. che prevede: “La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro” e quello dell’art. 322 cod. proc. pen. che recita: “Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.
La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento” portano a ritenere che la richiesta di riesame presuppone l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro.
1.2. Al dato testuale può pure aggiungersi che, mentre l’art. 309, comma 2, cod. proc. pen., in materia di misure cautelari personali, disciplina l’eventualità della richiesta di riesame nel caso (per il latitante) di un provvedimento emesso e notificato al domiciliatario del latitante (art. 165 cod. proc. pen.), ma non ancora eseguito, analoga previsione, qualora il destinatario del sequestro preventivo
venga comunque a conoscenza dell’esistenza del provvedimento cautelare, non è contemplata dall’art. 324 del codice di rito.
Al riguardo si è pure osservato che l’indicazione testuale del dies a quo del termine per impugnare (ex art. 324, comma 1, cod. proc. pen. dalla data di esecuzione o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro), oltre a disciplinare i tempi dell’ impugnazione, ne delimita anche la concreta proponibilità, giacché l’individuazione di tale termine iniziale, il legislatore ha inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall’autorità giudiziaria (Sez. 6, del 26/01/2017, Rv. 269875).
1.3. La questione è stata menzionata, seppure in via indiretta, dalle Sezioni Unite “Marseglia” (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Rv. 234213) chiamate a valutare diverse questioni tra le quali “da quale momento decorra per il difensore il termine per presentare la richiesta di riesame della misura cautelare reale”, quesito al quale si è data la seguente risposta: “ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro)”.
Si legge, peraltro, in un inciso della predetta sentenza: “Insomma in un sistema nel quale viene valorizzato il rapporto sostanziale o fattuale di un soggetto con la cosa, ai fini dell’attribuzione del diritto all’impugnazione, è coerente che questo diritto possa farsi valere, da tutti i soggetti cui è attribuito, con una decorrenza riferita all’apprensione materiale della cosa (o alla conoscenza di questa situazione fattuale) e non alla conoscenza formale”.
Va detto anche che in merito alla inammissibilità dell’istanza di riesame reale per carenza di interesse nel caso di sequestro non ancora eseguito, si registrano alcune oscillazioni nella giurisprudenza della Corte.
2.1. Con un primo filone di decisioni, si è ritenuto che sia inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241; Sez.5, n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542; Sez. 3, n.17839 del 05/12/2018, Rv. 275598; meno recentemente Sez. 2, n.29022 del 30/06/2010; Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, Rv. 194681). Ciò in quanto è proprio la morfologia delle misure cautelari reali -che impongono un vincolo
giuridico sul bene- a rendere indispensabile l’effetto di restituzione, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, da cui la sussistenza della relazione con la cosa sottoposta a vincolo. In questo senso, Sez. 3, n. 17839 (cit.) ha chiarito, ancora una volta, che l’interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento, che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
2.2. Di contrario avviso Sez. 3, n. 31958/24, in data 7/5/2024, non massimata, in conformità a Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339 sostiene che il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al blocco dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione. Ciò è legato al fatto che, allorquando l’indisponibilità delle somme derivi dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla polizia giudiziaria, attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibi all’indagato, dia esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stess riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a quelli deri dall’esecuzione del provvedimento giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorché presenti, non più disponibili da parte dell’indagato che ne era il titolare. In tal senso si collocano anche Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Rv. 272657 che ha affermato “In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. blocchi effettuati dall’istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro” ( cfr. anche Sez. 1, n. 6551 del 29/11/1999, Rv. 215210). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. In posizione intermedia (facendo dipendere la ricorrenza dell’interesse da ciò che è oggetto di sequestro) Sez. 6, n. 45869, del 14/10/2022, non mass., che ha approfondito le diverse caratteristiche dei sequestri, a seconda della loro natura e da quanto oggetto di apprensione.
3. Il collegio intende aderire alla prima impostazione, peraltro non contraddetta dalla sentenza della Sez. 5, n. 43389 del 16/10/2023, Rv. 285234 richiamata nel
ricorso secondo cui “è ammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo anche prima che lo stesso venga eseguito, sussistendo l’interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero o la parte civile a determinare il concreto pregiudizio mediante l’apposizione del vincolo” posto che detta pronunzia distingue l’ipotesi di sequestro conservativo da quella del sequestro preventivo in via diretta o per equivalente; situazione che, proprio per la diversa struttura e presupposti applicativi delle misure ablative, necessariamente presuppone non solo la prova dell’avvenuta esecuzione, ma anche la specificazione dei beni oggetto di sequestro di cui si chiede la restituzione, la relazione tra il bene e il soggetto ricorrente, nonché la specificazione se l’ablazione del bene sia avvenuta in via diretta o per equivalente e ciò in quanto il diverso titolo di ablazione postula diversi presupposti applicativi.
La soluzione ermeneutica scelta dal collegio trova conforto nella sentenza delle Sezioni Unite ( sent. n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397) in cui, a proposito della sopravvenuta carenza di interesse, si è affermato che è necessario “prediligere tra le varie scelte possibili l’interpretazione che più si armonizza co sistema” ed, in particolare, col principio generale espresso dal comma 4 dell’art. 568 del codice di rito, in forza del quale la richiesta di riesame deve “sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro”.
Il dictum delle Sezioni Unite è dunque categorico nell’ancorare l’interesse concreto ed attuale – indispensabile ai fini della presentazione di una valida ed ammissibile impugnazione – alla sussistenza/persistenza di una “menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa” che sia però effettiva e tangibile. Dal che si ricava, quale naturale corollario, che un interesse concreto ed attuale all’impugnazione non può ravvisarsi allorquando nessuna menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa si sia ancora prodotta per non essere stato eseguito il provvedimento ablativo. Provvedimento che, fra l’altro, potrebbe anche non trovare materiale esecuzione per mancanza fisica della res da assoggettare al vincolo.
4. Nella presente fattispecie processuale, peraltro, la ricorrente, al di là dell affermazioni assertive contenute nel corpo argomentativo del ricorso, non è riuscita ad allegare dati documentali attestanti l’intervenuta esecuzione del decreto di sequestro in data antecedente la proposizione dell’istanza di riesame ovvero il disposto “blocco” atipico dei conti correnti, cosicchè in concreto appare
indimostrata la menomazione della situazione giuridica soggettiva sulla cosa.
Indeducibile è il motivo relativo al periculum in mora,
avendo il Tribunale preliminarmente, dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame, per carenza
di interesse.
5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 7 marzo 2025