Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14512 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 07/10/1974 avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanz di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso i provvedimento di sequestro preventivo emesso il 3 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.
La motivazione del provvedimento è incentrata sulla assenza dell’interesse ad impugnare in capo all’istante alla luce del fatto che al momento del proposizione del ricorso il provvedimento risultava ancora non eseguito e che pe tale ragione, in base al disposto dell’art. 324 cod. proc. pen., il dies a quo, a partire dal quale può essere azionato il mezzo di impugnazione, è costituito dal data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro.
Con il ricorso, l’imputato deduce due motivi, in entrambi lamentando violazione di legge (art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen.).
Con il primo si afferma l’illogicità della motivazione laddove si è riten inammissibile la richiesta di riesame “per un difetto di legittimazione” in quant sequestro non era stato ancora eseguito, non sussistendo perciò un interes concreto ed attuale dell’indagato a proporre impugnazione.
Si afferma nel ricorso che la giurisprudenza di legittimità, quando stabili che la legittimazione astratta ad impugnare non sia da sola sufficiente per proposizione dell’impugnazione, chiarisce che il ricorrente debba aver l’interesse concreto ed attuale ad agire, che viene individuato nel diritt restituzione della cosa in sequestro. In altre parole, è necessario stabilire se atti del procedimento, all’atto della discussione del riesame, emerga la pr della titolarità da parte del ricorrente dell’esistenza di un diritto reale oggetto del decreto di sequestro o di una situazione giuridica soggettiva detenzione o titolarità del bene medesimo.
Con il secondo motivo si deduce mancanza della motivazione circa la sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro.
Si afferma che nel caso di specie la motivazione in ordine alle ragioni pericolo per cui, nelle more del giudizio, gli indagati potrebbero modifica disperdere, deteriorare, utilizzare o alienare in via totale il proprio patrimo mancante o apparente giacché si riduce ad una clausola di stile secondo cui ” rischierebbe una dispersione di denaro e di vedere frustrata la confisca previ obbligatoriamente all’esito del giudizio” (pg. 81), frase ripetitiva e convenzio inidonea ad assolvere all’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente considerato che la questione versata nel processo è quella della sussistenza dell’interesse all’impugnazione e del relativo on dimostrativo. Si tratta quindi di una quaestio iuris, e non facti, anche se (erroneamente) dedotta sotto il prisma del vizio di motivazione che, in sé, n può essere posto a fondamento di un ricorso per cassazione in base all’art. 32 comma 1, cod. proc. pen. che ammette la ricorribilità avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. solo per violazione di legge.
Quanto al merito della questione dedotta, deve evidenziarsi come il Tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame, abbia conc
nel senso (duplice) che (i) “i ricorrenti non hanno assolto tale onere” (di p dell’avvenuta esecuzione del sequestro, n.d.r.) e che (ii) l’esecuzione sequestro non risultasse nemmeno dal provvedimento impugnato e dagli atti trasmessi.
Tuttavia, entrambe le riportate asserzioni risultano errate.
Quanto alla prima (che, cioè, fosse onere del ricorrente fornire la pro dell’avvenuta esecuzione), si osserva che da parte del ricorrente può, al pretendersi un onere di allegazione della circostanza, ma non di prov dell’avvenuta esecuzione. In tal senso, non solo vi è la seconda delle pronun indicate dallo stesso Tribunale (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, R 276545 – 01, ove si precisa che “è onere di chi impugna indicare, a pena d inammissibilità, … l’avvenuta esecuzione del sequestro”) ma anche, p recentemente, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, COGNOME, Rv. 280642 -01, ove è stato condivisibilmente evidenziato che non “è possibile porre a carico d ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione o far gravare su d gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell’esecuzione del seques poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente. procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorren produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essen tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai dell’art. 324, III comma, cod. proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali all’esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli a trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorità procedente e, dunqu nello specifico, da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagin
Non vi era, pertanto, alcuno specifico onere probatorio in capo al ricorrent che poteva limitarsi (come effettivamente avvenuto) ad allegare all’organo procedente, la intervenuta esecuzione dell’atto.
In relaziona alla seconda asserzione (che, cioè, dagli atti non risulta all’epoca del ricorso, l’esecuzione del sequestro), osserva la Corte che, a fr della prova quanto meno dell’inizio di esecuzione (si dà atto nel decreto del avvenuta comunicazione del decreto di sequestro all’indagato, al momento della presentazione del ricorso), il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettiv dell’asserzione di parte, dell’avvenuta esecuzione, senza ritenersi soddisfa delle risultanze della nota del Comando dei Carabinieri del 30 ottobre 2024, evidentemente non aggiornata). Si sarebbe così avveduto che il 28 ottobre (i giorno prima del deposito del ricorso introduttivo) aveva preso avvi l’esecuzione a mezzo della notifica del decreto al Banco di Sardegna, con invito
trasferire quanto ‘congelato’ su due conti del ricorrente al Fondo Unico Giust
(il documento risulta ora allegato al ricorso per Cassazione).
In una situazione, come quella che si è concretamente verificata nel caso i scrutinio, di incertezza e di informazioni contrastanti, e soprattutto di ca
degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, imputabile all’ufficio requirente, aveva posto in esecuzione il decreto oggetto di riesame senza tempestiva
comunicazione al Tribunale ai sensi dell’art. 324 co. 3 cod. proc. pen., ‘a seg di quelli già trasmessi, è palesemente erronea l’affermazione, contenuta ne
decisione impugnata, secondo la quale, in difetto di elementi documental attestanti l’avvenuta esecuzione del sequestro, la parte ricorrente sarebb
considerare inottemperante all’onere della prova, segnatamente ai fini del ravvisabilità dell’interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibili
dell’istanza di riesame. E’ evidente il vizio dal quale è inficiata la dec considerato che, in base alla disposizione sopra richiamata, non è onere d
ricorrente in riesame produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, né que che ad esso si riconnettono, essendo tale acquisizione a carico degli uf
giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell’ giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenut ottemperarvi entro il giorno successivo.
Il Tribunale del riesame, prima di dichiarare la carenza di interesse mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio, se la mancanza dei verbali relativi all’esecuzione del sequestro fosse dovuta a mancata esecuzione del provvedimento ovvero all’omessa trasmissione degli “atti su cui si fonda il provvedimento impugnato” (art. 324 co.3., cod. pr pen.), da parte dell’autorità procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001 R 220270).
Quanto appena osservato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell’art. 3 comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio sul punto. L’ulteriore profilo ricorso (sul periculum) risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliar competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 19 febbraio 2025.