Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13587 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato in Germania il 21/11/1973, avverso l’ordinanza emessa il 14/11/2024 dal Tribunale di Cagliari, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Cagliari;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 14 novembre 2024, il Tribunale di Cagliari, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile, per difetto di concreto interesse alla restituzione dei conti correnti in sequestro, l’impugnazione proposta dal difensore dell’indagato ed ha per l’effetto confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 3 ottobre 2024.
Ricorre per cassazione avverso la richiamata ordinanza il difensore dell’indagato NOME COGNOME soggetto cui le cose sono state sequestrate, deducendo:
2.1. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’impugnazione svolta con la richiesta di riesame (art. 324 cod. proc. pen.), essendo la motivazione adottata in sede di riesame del tutto apparente e totalmente travisante dei motivi che accompagnavano la richiesta di riesame; in particolare, mentre il Tribunale della revisione cautelare reale ha ritenuto che l’istanza di riesame avesse ad oggetto solo i conti correnti indicati nel decreto emesso dal G.i.p. in data 3 ottobre 2024, peraltro ipotizzando erroneamente che non fossero ancora in sequestro, il detto decreto era stato impugnato nella interezza del suo contenuto ablativo (immobili, somme di denaro e conti corrente) ed afferiva a conti correnti certamente già sottratti alla disponibilità dell’istante; l’omessa risposta alla domanda di giustizia costituisce violazione di legge (art. 125, comma 3, cod.
proc. pen.) deducibile con ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al periculum in mora che deve sostenere anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ manifestamente infondato in diritto e per difetto di allegazione del concreto interesse alla impugnazione.
1.1. L’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., così testualmente dispone: ‘La richiesta di riesame Ł presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro’.
Di tenore altrettanto chiaro Ł la disposizione che si legge all’art. 322 cod. proc. pen., che così recita: ‘1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324. 2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.’
Al chiaro dato testuale può pure aggiungersi che, mentre l’art. 309 cod. proc. pen., in materia di misure cautelari personali, disciplina l’eventualità della richiesta di riesame nel caso (per il latitante) di un provvedimento non ancora eseguito, una previsione dagli effetti similari, qualora comunque il destinatario del sequestro preventivo venga a conoscenza dell’esistenza del provvedimento cautelare, non Ł contemplata dall’art. 324 dello stesso codice.
Si Ł pure osservato che l’indicazione testuale del dies a quo del termine per impugnare (art. 324, comma 1, cod. proc. pen. “… dalla data di esecuzione o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”) oltre a disciplinare i tempi dell’impugnazione, ne delimita anche la concreta proponibilità, giacchØ “con l’individuazione di tale termine iniziale, il legislatore ha inteso evidenziare come soltanto a partire da tale momento possano validamente attivarsi gli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento avverso il provvedimento ablativo assunto dall’A.G.” (Sez. 6, del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875-01). La questione Ł stata menzionata, seppure in via indiretta, dalle Sezioni Unite ‘Marseglia’ (Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Rv. 234213-01) chiamate a valutare diverse questioni tra le quali «da quale momento decorra per il difensore il termine per presentare la richiesta di riesame della misura cautelare reale», quesito al quale hanno offerto la seguente risposta: ‘ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che Ł unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro’.
Si legge, peraltro in un inciso della predetta sentenza: «Insomma in un sistema nel quale viene valorizzato il rapporto sostanziale o fattuale di un soggetto con la cosa, ai fini dell’attribuzione del diritto all’impugnazione, Ł coerente che questo diritto possa farsi valere, da tutti i soggetti cui Ł attribuito, con una decorrenza riferita all’apprensione materiale della cosa (o alla conoscenza di questa situazione fattuale) e non alla conoscenza formale».
1.2. Difetta, inoltre, l’allegazione documentale dell’interesse a ricorrere sul punto della dichiarata inammissibilità dell’istanza di riesame reale, atteso che, quanto all’immobile, risulta in atti che l’istanza di riesame fu proposta il 4 novembre 2024, mentre il sequestro fu eseguito solo il 7 novembre successivo. Nulla Ł viceversa allegato, a dimostrazione di quanto solo asserito, quanto all’esecuzione del decreto di sequestro dei conti correnti.
1.2.1. Sul punto si registrano ‘in astratto’ alcune oscillazioni nella giurisprudenza della Corte. Con un primo filone di decisioni, si Ł ritenuto che sia inammissibile la richiesta di riesame avverso il
decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non Ł ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269875-01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098-01; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241-01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282542-01; Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, COGNOME, Rv. 275598-01; meno recentemente, Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248144-01; Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, COGNOME, Rv. 194681-01). Ciò in quanto Ł proprio la morfologia delle misure cautelari reali -che impongono un vincolo giuridico sul bene- a rendere indispensabile l’effetto di restituzione, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, da cui la sussistenza della relazione con la cosa sottoposta a vincolo. In questo senso, Sez. 3, n. 17839/2019 ha chiarito, ancora una volta, che l’interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento, che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poichØ il mezzo di impugnazione Ł volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata.
1.2.2. Di contrario avviso Sez. 3, n. 31958/24 in data 07/05/2024, RAGIONE_SOCIALE non mass., in conformità a Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282339-01, secondo cui il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorchØ formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare Ł diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione. In tal senso si collocano anche Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, COGNOME Rv. 272657-01 che ha affermato che «In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell’istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. “blocchi” effettuati dall’istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro» e Sez. 1, n. 6551 del 29/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215210-01.
In posizione intermedia (facendo dipendere la ricorrenza dell’interesse da ciò che Ł oggetto di sequestro) Sez. 6, n. 45869, del 14/10/2022, COGNOME, non mass., che ha approfondito le diverse caratteristiche dei sequestri.
1.3. Orbene, pur volendo seguire la giurisprudenza che ‘supera’ il dettato normativo che individua nella esecuzione il presupposto della impugnazione, deve comunque darsi atto che, nella presente fattispecie processuale, il ricorrente, al di là delle affermazioni assertive contenute nel corpo argomentativo del ricorso, non Ł riuscito ancor oggi ad allegare dati documentali attestanti l’intervenuto ‘blocco’ dei conti correnti in data antecedente la proposizione dell’istanza di riesame.
1.4. Consegue il difetto di interesse concreto all’impugnazione.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità della predetta colpa, desumibile dal tenore delle rilevate cause d’inammissibilità – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME