Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2065 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2065 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 46/2026 sez.
NOME COGNOME
CC – 08/01/2026
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Cassino il DATA_NASCITA, in proprio e quale legale rapp.te della società RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza in data 15/07/2025 del Tribunale di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti al Tribunale di Frosinone.
Ricorso trattato, secondo quanto dispone l’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in camera di consiglio non partecipata, in mancanza di richiesta delle parti di presenziare all’udienza camerale (art. 611, comma 1 bis, lett. a, cod. proc. pen.).
RITENUTO IN FATTO
Con istanza in data 9 giugno 2025 il difensore del ricorrente chiedeva il riesame del decreto di sequestro emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale di Frosinone, ricevuti gli atti dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Cassino (in data 16 giugno 2025), fissava l’udienza camerale del 24 giugno 2025, all’esito della quale, preso atto della incompletezza ed intellegibilità degli atti trasmessi dal Pubblico ministero, il Tribunale, con ordinanza in data 25 giugno 2025 rinnovava la richiesta di trasmissione degli atti; che pervenuti completi in data 10 luglio 2025 consentivano la fissazione di nuova udienza camerale per il 15 luglio 2025, ove -con il provvedimento qui impugnato- il tribunale ha confermato il decreto di sequestro emesso nei confronti del COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE, stimando sussistente ed irretrattabile il fumus commissi delicti dei reati per cui si procede ed altresì consistente il pericolo che i valori e le quote societarie oggetto di sequestro potessero essere disperse ove lasciate nella disponibilità dell’indagato ovvero favorire la commissione di nuove fattispecie omogenee. Il periculum in mora non è comunque oggetto di censura, né un tale deficit risulta dedotto nella sede di riesame.
Ricorre avverso tale ordinanza NOME COGNOME, in proprio e quale legale rapp.te della società poco sopra indicata che, con atto a firma del difensore di fiducia, deduce:
3.1. Inosservanza della norma processuale posta a pena di inefficacia (artt. 324 commi 3 e 5, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.), atteso che la decisione del Tribunale per il riesame sarebbe intervenuta (15/07/2025) ben oltre il termine di dieci giorni dalla data (16/06/2025) della ricezione degli atti trasmessi dal Pubblico ministero;
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per mancanza o mera apparenza, non avendo il Tribunale offerto alcuna risposta esaustiva ai motivi che avevano sorretto l’istanza di riesame, soprattutto in termini di manifesta inconsistenza dell’ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori contestato, come pure è a dirsi per il reato di truffa, pure contestato in cautela reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile; giacché il primo motivo è manifestamente infondato nella esposizione dei presupposti di fatto e nella ritenuta violazione del precetto processuale che si assume violato, il secondo motivo, viceversa, è stato proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., ha natura meramente ordinatoria.
1.1. Più volte questa Corte ha affermato che, in tema di riesame di misure cautelari reali, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per il riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen.. Termine, quest’ultimo, che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255581-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239698-01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277566-01; Sez. 1, n. 34544 del 29/03/2011, COGNOME, Rv. 250778-01; da ultimo, Sez. 2, n. 209 del 04/12/2025, dep. 2026, NOME, n.m.).
1.2. Consegue che, in tema di riesame di misure cautelari reali, l’unico termine che rileva è quello perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, il quale decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il Tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. U, n. 26268/2013, cit.).
1.3. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790-01).
Si deve pertanto concludere che, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, il termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. ha natura meramente ordinatoria e non è
applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., solo in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale. Il che appare assolutamente ragionevole, tenuto conto dei valori costituzionali da tenere in equilibrio (libertà personale, tutela del patrimonio, libertà d’impresa).
1.4. Nella fattispecie, la decisione qui impugnata è stata emessa in data 15 luglio 2025, a seguito della trasmissione -completa ed intellegibile- degli atti il 10 luglio precedente. La incompletezza (anche per difetto di leggibilità) degli atti era stata da ultimo rilevata dal Tribunale con ordinanza in data 25 giugno 2025, a seguito dell’udienza del giorno precedente, presente il difensore. La nuova udienza camerale del 15 luglio si è tenuta alla presenza del difensore, che nulla ha eccepito in ordine alla elusione del termine perentorio per la decisione di riesame.
1.5. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile per sua manifesta infondatezza in diritto.
Si è detto in apertura delle ragioni (non proponibilità) della inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
2.1. Nella nozione di “violazione di legge’, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; da ultimo, Sez. 2, n. 210 del ‘4/12/2025, dep. 2026, Corrias). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilità o di rigetto, quale forma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione.
2.2. Quanto ai criteri di valutazione del ‘fumus commissi delicti’, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, questa Corte ha affermato che il giudice del riesame (o dell’appello cautelare) deve compiere una ponderata
valutazione della sua sussistenza o meno, non potendo aversi riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, con la sottolineatura che, al giudice cautelare, non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell’integrazione del ‘fumus’, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza. Il ‘fumus’ richiesto per l’adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso e, a tal fine, è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta. Dunque, ciò che deve essere in concreto verificato, nell’ambito degli elementi di fatto indicati dall’accusa, è la loro congruità ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro; il giudice non deve limitarsi a “prendere atto” della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921-01).
2.3. Orbene, nella fattispecie i motivi di ricorso, oltre a recare in rubrica la chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato e non censurabile in questa sede di legittimità (per vero vi è ermetica indicazione anche della violazione di legge, che però resta inesplicitata nel successivo svolgimento del motivo), si sviluppano pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasività della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunale ha malinteso il contenuto della impugnazione e non ha colto gli elementi antagonisti alla prova d’accusa offerti con i motivi di riesame.
2.4. Il Tribunale di Frosinone, con l’ordinanza qui impugnata, ha viceversa affrontato tutti i temi di doglianza sviluppati con i motivi di riesame, fornendo per ciascuno di essi congrua e conferente argomentazione della non decisività degli stessi.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME