Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(etc.? le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO eke &< tes Q) I f hn i ,fia'nc n tro con fin vt 0 cita GLYPH tza lit4A~A. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/202 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli indicata in epig che ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preven disposto dal GIP del Tribunale di Napoli il 9/2/2024, per carenza di interesse.
Deduce la difesa violazione di legge e vizio di motivazione avendo il Tribunale ritenuto c sequestro preventivo non fosse stato eseguito (da qui la carenza di interesse), senza verificar officio se la mancanza dei verbali di esecuzione del sequestro fosse dovuta alla manca apposizione del vincolo o alla mancata trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedim impugnato ex art. 324 co. 3 c.p.p., da parte dell’autorità procedente. 3
Evidenzia altresì la ricorrente di avere indicato in maniera specifica il bene di cui si chie restituzione sicchè anche l’ulteriore argomentazione del Tribunale del riesame doveva riteners illegittima.
In data 5/8/2024 la difesa ha depositato una memoria con la quale ha proposto motiv9; nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via generale è corretto quanto affermato dal Tribunale di Napoli e cioè che l’indagato non interesse a proporre richiesta di riesame se il sequestro non ha avuto esecuzione, poiché in t caso il provvedimento del giudice risulta inidoneo a produrre la lesione della sfera giuri dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata non rende possibile, per stesso, il conseguimento di alcun risultato vantaggioso ( Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Rv dtp 2’·Zi. 275598; Sez.6, n. 3465 del 22/10/2020, , (Rv. 280629; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875).
Va però ricordato che ; nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, ne’ di quelli ad esso connessi, esse tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell’ar comma, cod.proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all’esecuzione devono e allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame d dell’autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell’Ufficio del Pubblico Mini titolare delle indagini (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv. 280642).
Nel caso esaminato sembrerebbe che al momento della presentazione del riesame,i1 sequestro non fosse stato eseguito (il Tribunale richiama la nota della Procura Europea del 16/4/2024 che dà att della non esecuzione del sequestro preventivo) e tuttavia la difesa ha allegato che, prima del pronuncia) erano stati posti in essere nei confronti della ricorrente atti esecutivi e che i verbali del 26/3/2024 e del 15/4/2024 non erano stati trasmessi al riesame.
Dal tenore dell’ordinanza non risulta che il collegio cautelare prima di dichiarare la caren interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, abbia preso in considerazione detti verbali i quali, in quanto connessi al provvedimento impugnato, avrebbero dovuto essere trasmessi al riesame tanto più che la nota Procura Eppo citata nell’ordinanza indicavaCsono in
corso gli adempimenti relativi all’esecuzione dei sequestri preventivi”.
Consegum quanto osservato,che il provvedimento impugnato deve essere annullato, sussistendo, già al tempo della presentazione del ricorso, l’interesse all’impugnazione.
p u t..ro Gli atti devonoTessere trasmessi al Tribunale del Riesame di Napoli che dovrà valutare, nel merito, il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo eseguito nei confronti di COGNOME NOME.
La fondatezza del primo motivo, avente valenza assorbente, rende superflua la disamina del secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 19/9/2024