La procedura penale impone regole rigide per garantire la difesa delle persone sottoposte a misure cautelari. Il tempestivo riesame per indagato latitante rappresenta uno strumento essenziale di garanzia. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il Giudice per le indagini preliminari disponeva la custodia cautelare in carcere verso un soggetto non rintracciabile. L’autorità giudiziaria dichiarava l’indagato formalmente latitante e nominava un difensore d’ufficio.
La cancelleria trasmetteva al difensore d’ufficio unicamente l’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare e del decreto di latitanza. A distanza di tempo, l’indagato nominava un avvocato di fiducia e proponeva istanza di riesame. Il Tribunale della Libertà dichiarava inammissibile la richiesta per tardività. Secondo i giudici territoriali, il termine perentorio di dieci giorni decorreva dalla prima notifica telematica dell’avviso inviata al difensore d’ufficio.
Notifica dell’avviso e notifica integrale del provvedimento
Il codice di procedura penale distingue chiaramente la notifica di un semplice avviso dalla consegna del testo integrale di un’ordinanza. La dichiarazione di latitanza prevede il deposito degli atti in cancelleria e la notifica del relativo avviso al difensore. Questo adempimento informa della pendenza del provvedimento ma non equivale alla notificazione dell’ordinanza stessa.
La legge stabilisce che le notificazioni all’indagato latitante avvengono mediante consegna di copia del provvedimento al suo difensore. Solo la consegna materiale del testo completo consente una difesa effettiva. L’avviso di deposito non contiene le motivazioni dettagliate della misura restrittiva. Di conseguenza, la mera ricezione dell’avviso non fa scattare i termini ordinari di impugnazione a carico del destinatario irreperibile.
Le motivazioni della Cassazione sul riesame per indagato latitante
I giudici di legittimità hanno ribadito che il termine per il riesame per indagato latitante decorre unicamente dalla notifica eseguita mediante consegna di copia dell’ordinanza al difensore. Quando tale consegna integrale manca, il termine comincia a decorrere soltanto dal giorno dell’esecuzione materiale della misura cautelare.
La Corte ha chiarito il principio della tutela del termine più favorevole. La legge stabilisce che, dinanzi a scadenze differenti per l’imputato e per il suo difensore, vale per entrambi il termine che scade per ultimo. L’avviso di deposito comunicato al difensore d’ufficio non surroga la notifica dell’ordinanza cautelare. Non essendosi perfezionata la consegna dell’atto ai sensi dell’art. 165 del codice di rito, il termine di dieci giorni per richiedere il riesame non è mai iniziato a decorrere. Il Tribunale del riesame ha quindi errato nel dichiarare tardiva l’impugnazione.
Le conclusioni pratiche sulla tutela difensiva del latitante
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e ha trasmesso gli atti al Tribunale territoriale per la trattazione del merito. L’indagato ottiene così il pieno diritto all’esame della propria richiesta cautelare.
La pronuncia fissa un principio operativo determinante per i professionisti del diritto e per i cittadini. La semplice comunicazione di deposito non priva la persona latitante della facoltà di contestare la custodia in carcere. Fino all’esecuzione della misura o alla notifica completa dell’ordinanza nelle mani del difensore, la porta del riesame resta aperta.
La notifica dell’avviso di deposito fa decorrere i termini di riesame per il latitante?
La notifica del semplice avviso di deposito non fa decorrere i termini per impugnare la misura. La legge richiede la consegna della copia integrale dell’ordinanza al difensore.
Cosa accade se manca la consegna formale dell’ordinanza custodiale al difensore?
I termini per proporre istanza di riesame restano aperti e inizieranno a decorrere soltanto dal giorno dell’effettivo arresto o esecuzione della misura.
Il difensore di fiducia può presentare riesame se il difensore d’ufficio non lo ha fatto?
Il nuovo difensore può presentare istanza di riesame se i termini non sono ancora decorsi per l’indagato e se la precedente difesa non ha già impugnato la stessa misura.