Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2061 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2061 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 45/2026 sez.
NOME COGNOME
CC Ð 08/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
COGNOME NOME, nato a Cassino il DATA_NASCITA, in proprio e quale legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE, titolare delle quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza in data 18/07/2025 del Tribunale di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti al Tribunale di Frosinone.
Ricorso trattato, secondo quanto dispone lÕart. 611, comma 1, cod. proc. pen., in camera di consiglio non partecipata, in mancanza di richiesta delle parti di presenziare allÕudienza camerale (art. 611, comma 1 , lett. a, cod. proc. pen.).
Con istanza in data 9 giugno 2025 il difensore del ricorrente (in proprio e nella qualitˆ di legale rapp.te di RAGIONE_SOCIALE di capitali) chiedeva il riesame del decreto di sequestro emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale di Frosinone, ricevuti i primi atti in via telematica dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Cassino in data 16 giugno 2025, fissava lÕudienza camerale del 24 giugno 2025, allÕesito della quale emetta motivata ordinanza (in data 25 giugno) con la quale rinnovava la richiesta di trasmissione degli atti in forma completa e leggibile. In data 14 luglio 2025 pervenivano gli atti completi e il Presidente del Tribunale fissava la data dellÕudienza camerale di riesame per il 18 luglio 2025, allÕesito della quale emetteva il provvedimento qui impugnato, che dichiarava inammissibile lÕistanza di riesame proposta nellÕinteresse di NOME COGNOME in proprio, giacchŽ mera reiterazione di altra precedente istanza di riesame giˆ decisa il 15 luglio precedente; con il medesimo provvedimento il Tribunale confermava il decreto di sequestro emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stimando sussistente ed irretrattabile il dei reati per cui si procede ed altres’ consistente il pericolo che i valori e le quote societarie oggetto di sequestro potessero essere utilizzati per la commissione di ulteriori reati o, comunque, essere disperse ove lasciate nella disponibilitˆ dellÕente collettivo.
Ricorre avverso tale ordinanza NOME COGNOME, in proprio e quale legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE poco sopra indicata che, con atto a firma del difensore di fiducia, deduce:
3.1. Inosservanza della norma processuale posta a pena di inefficacia (artt. 324 commi 3 e 5, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.), atteso che la decisione del Tribunale per il riesame sarebbe intervenuta (18/07/2025) ben oltre il termine di dieci giorni dalla data (16/06/2025) della prima ricezione degli atti trasmessi dal Pubblico ministero;
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per mancanza o mera apparenza, non avendo il Tribunale offerto alcuna risposta esaustiva ai motivi che avevano sorretto lÕistanza di riesame, soprattutto in termini di manifesta inconsistenza dellÕipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori contestato, come pure è a dirsi per il reato di truffa, pure contestato in cautela reale.
Il ricorso è inammissibile; giacchŽ il primo motivo è manifestamente infondato nella esposizione dei presupposti di fatto e nella ritenuta violazione del precetto processuale che si assume violato, il secondo motivo, viceversa, è stato proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., ha natura meramente ordinatoria.
1.1. Più volte questa Corte ha affermato che, in tema di riesame di misure cautelari reali, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., per il riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dallÕart. 324, comma 3, cod. proc. pen.. Termine, questÕultimo, che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255581-01; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239698-01; Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277566-01; Sez. 1, n. 34544 del 29/03/2011, COGNOME, Rv. 250778-01; da ultimo, Sez. 2, n. 209 del 04/12/2025, dep. 2026, NOME, n.m.).
1.2. Consegue che, in tema di riesame di misure cautelari reali, lÕunico termine che rileva è quello perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, il quale decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il Tribunale ritenga completa lÕacquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione (Sez. U, n. 26268/2013, cit.).
1.3. Le Sezioni Unite hanno ribadito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790-01).
Si deve pertanto concludere che, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, il termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. ha natura meramente ordinatoria e non è
applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., solo in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale. Il che appare assolutamente ragionevole, tenuto conto dei valori costituzionali da tenere in equilibrio (libertˆ personale, tutela del patrimonio, libertˆ dÕimpresa).
1.4. Nella fattispecie, la decisione qui impugnata è stata emessa in data 18 luglio 2025, a seguito della trasmissione -completa ed intellegibile- degli atti il 14 luglio precedente. La incompletezza (anche per difetto di leggibilitˆ) degli atti era stata da ultimo rilevata dal Tribunale con ordinanza in data 25 giugno 2025, a seguito dellÕudienza del giorno precedente, presente il difensore. La nuova udienza camerale del 18 luglio si è tenuta alla presenza del difensore, che nulla ha eccepito in ordine alla elusione del termine perentorio per la decisione di riesame.
1.5. Il motivo di ricorso, che non ha descritto la cronologia delle fasi procedimentali esitate con la decisione impugnata, è pertanto inammissibile per sua manifesta infondatezza in diritto.
Si è detto in apertura delle ragioni (non proponibilitˆ) della inammissibilitˆ del secondo motivo di ricorso.
2.1. Nella nozione di “violazione di leggeÓ, per cui soltanto pu˜ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietˆ o l’illogicitˆ manifesta della stessa, la quale pu˜ denunciarsi nel giudizio di legittimitˆ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; da ultimo, Sez. 2, n. 210 del Ô4/12/2025, dep. 2026, Corrias). Non pu˜ pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasivitˆ degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilitˆ o di rigetto, quale forma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione.
2.2. Quanto ai criteri di valutazione del Òfumus commissi delictiÓ, quale indefettibile requisito del sequestro preventivo, questa Corte ha affermato che il
giudice del riesame (o dellÕappello cautelare) deve compiere una ponderata valutazione della sua sussistenza o meno, non potendo aversi riguardo alla sola astratta configurabilitˆ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria, con la sottolineatura che, al giudice cautelare, non pu˜ essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilitˆ e che, ai fini dell’integrazione del ÒfumusÓ, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietˆ degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza. Il ÒfumusÓ richiesto per l’adozione del sequestro preventivo è costituito dalla esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso e, a tal fine, è necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilitˆ di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta. Dunque, ci˜ che deve essere in concreto verificato, nell’ambito degli elementi di fatto indicati dall’accusa, è la loro congruitˆ ai fini della legittimitˆ del provvedimento di sequestro; il giudice non deve limitarsi a “prendere atto” della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attivitˆ, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralitˆ dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286366-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 261677-01; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921-01).
2.3. Orbene, nella fattispecie i motivi di ricorso, oltre a recare in rubrica la chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato e non censurabile in questa sede di legittimitˆ (per vero vi è ermetica indicazione anche della violazione di legge, che per˜ resta inesplicitata nel successivo svolgimento del motivo), si sviluppano pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasivitˆ della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunale ha malinteso il contenuto della impugnazione e non ha colto gli elementi antagonisti alla prova dÕaccusa offerti con i motivi di riesame.
2.4. Il Tribunale di Frosinone, con lÕordinanza qui impugnata, ha viceversa affrontato tutti i temi di doglianza sviluppati con i motivi di riesame, fornendo per ciascuno di essi congrua e conferente argomentazione della non decisivitˆ degli stessi. Del resto, il ricorrente neppure sembra essersi avveduto delle ragioni (preclusione di una nuova istanza dopo che la precedente era stata giˆ rigettata con ordinanza del 15 luglio precedente) della inammissibilitˆ del riesame di NOME COGNOME (in proprio), dacchŽ con i motivi di ricorso non ne aggredisce la . Il ricorso proposto, in proprio, da NOME COGNOME è pertanto inammissibile anche per sua assoluta aspecificitˆ.
Alla dichiarata inammissibilitˆ del ricorso consegue, per il disposto dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchŽ -ravvisandosi colpa nella proposizione della impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in data 8 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME