Riduzione Pena Rito Abbreviato: la Cassazione nega la retroattività
Con la sentenza n. 4870 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale introdotta dalla Riforma Cartabia: l’applicabilità della nuova riduzione pena rito abbreviato a sentenze divenute definitive prima della sua entrata in vigore. La Corte ha stabilito che il beneficio, consistente in un’ulteriore riduzione di un sesto della pena per chi non impugna la condanna, non è retroattivo.
Il Fatto: la richiesta di uno sconto di pena post-condanna
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato con rito abbreviato. A seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), è stata introdotta una nuova norma (art. 442, comma 2-bis, c.p.p.) che premia con un’ulteriore riduzione di pena l’imputato che accetta la sentenza di primo grado senza proporre appello.
L’imputato, la cui sentenza era già passata in giudicato prima del 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma), ha presentato un’istanza per ottenere tale beneficio. Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) ha dichiarato la domanda inammissibile, sostenendo che la norma non potesse essere applicata a decisioni già definitive e che, in ogni caso, era stata proposta un’impugnazione, seppur tardiva.
I motivi del ricorso in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la norma dovesse essere considerata di natura sostanziale e, quindi, più favorevole (c.d. lex mitior). Secondo questa tesi, il beneficio avrebbe dovuto applicarsi retroattivamente anche alle sentenze già passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della riforma. La difesa ha inoltre argomentato che la presentazione di un appello fuori termine, e quindi palesemente inammissibile, fosse un dato irrilevante.
La decisione della Cassazione sulla riduzione pena rito abbreviato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la decisione del GUP. Gli Ermellini hanno chiarito che il beneficio della riduzione pena rito abbreviato non può essere applicato retroattivamente.
La Corte ha sposato un precedente orientamento (sentenza n. 16054 del 2023), secondo cui la norma in questione ha natura processuale e non sostanziale. Di conseguenza, essa è soggetta al principio del tempus regit actum (la legge regola gli atti compiuti durante la sua vigenza) e non a quello della retroattività della lex mitior.
Le motivazioni: la distinzione tra norma processuale e sostanziale
La motivazione della sentenza si fonda su una distinzione fondamentale. Le norme penali sostanziali, che definiscono i reati e le pene, se più favorevoli, si applicano retroattivamente (principio del favor rei), a meno che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile. Le norme processuali, invece, regolano lo svolgimento del processo e si applicano dal momento della loro entrata in vigore.
Secondo la Cassazione, la condizione per ottenere lo sconto di pena – la mancata impugnazione che rende irrevocabile la sentenza – è un atto processuale. Pertanto, la legge applicabile è quella in vigore nel momento in cui tale condizione si verifica. Se la sentenza è divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, la nuova norma semplicemente non esisteva e non può trovare applicazione.
La Corte ha inoltre escluso profili di incostituzionalità, affermando che la differenza di trattamento tra chi è stato giudicato prima e dopo la riforma è giustificata dalla diversità delle situazioni processuali e non costituisce una disparità ingiusta.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
La pronuncia della Cassazione delinea un confine temporale netto per l’applicazione del nuovo beneficio. In sintesi:
1. Nessuna Retroattività: La riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione nel rito abbreviato non si applica alle sentenze divenute irrevocabili prima del 30 dicembre 2022.
2. Natura Processuale: La norma è considerata di natura processuale, quindi è soggetta al principio tempus regit actum.
3. Irrilevanza dell’Appello Tardivo: Il fatto che sia stato presentato un appello inammissibile perché tardivo non cambia la sostanza; ciò che conta è la data in cui la sentenza è diventata definitiva.
Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, limitando l’applicazione di uno degli istituti premiali più significativi della Riforma Cartabia ai soli procedimenti le cui sentenze sono diventate definitive dopo la sua entrata in vigore.
Quando si applica la riduzione di pena di un sesto prevista dalla Riforma Cartabia per la mancata impugnazione nel rito abbreviato?
Si applica solo alle sentenze di condanna emesse con rito abbreviato che sono diventate irrevocabili dopo l’entrata in vigore della nuova legge, ovvero dopo il 30 dicembre 2022.
La nuova norma sulla riduzione della pena per il rito abbreviato è retroattiva?
No, la norma non è retroattiva. La Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di una norma processuale, soggetta al principio “tempus regit actum”, e non di una norma sostanziale più favorevole (lex mitior) che potrebbe applicarsi retroattivamente.
Cosa succede se un appello viene presentato in ritardo contro una sentenza di rito abbreviato?
La presentazione di un’impugnazione tardiva, che è palesemente inammissibile, è irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio. Ciò che conta è la data in cui la sentenza è diventata definitiva (passata in giudicato). Se questa data è anteriore al 30 dicembre 2022, il beneficio non si applica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GORIZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG 15 · Se cc , e, INDIRIZZOcINDIRIZZOcu fWO ot-0
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 15 marzo 2023 il GUP del Tribunale di Gorizia ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da COGNOME NOME in riferimento a quanto previsto dall’art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. (mancata proposizione della impugnazione avverso sentenza di condanna emessa in rito abbreviato e correlata diminuzione di pena).
1.1 In motivazione si rappresenta che : a) la decisione è divenuta definitiva p della vigenza della disposizione che ha introdotto il beneficio in caso di man proposizione della impugnazione; b) in ogni caso, in data 3 ottobre 2022 è st proposta impugnazione, seppure tardiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Secondo la difesa il dato della proposizione dell’appello fuori termine sare in sostanza, del tutto irrilevante, data la palese inammissibilità dell impugnazione.
Si ripropone, pertanto, la tesi della applicabilità del particolare benef carattere sostanziale e applicabile – in tesi – anche in caso di passag giudicato della decisione antecedente al 30 dicembre 2022.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mot addotti.
3.1 Ed invero il Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espre Sez. I n. 16054 del 10.3.2023, rv 284545 secondo cui la applicabilità della nu disposizione di cui all’art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. si verifica solo lì dove la decisione e’i condanna emessa in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile do l’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, e dunque dopo il 30 dicembre 2022, senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale (decis così massimata: è manifestamente infondata la questione di legittimi costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto co artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in c prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per man impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza diven irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,
che la condizione processuale che ne consente l’applicazione, costitu dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta principio del “tempus regit actum”, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di p grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato d.lgs., pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio retroattività della “lex mitior”, che riguarda le sole disposizioni che defini reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, c quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quel eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionat difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e n essere percepito come ingiusto dal condanNOME che abbia inteso perseguire medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale).
Nel caso in esame, al di là della avvenuta proposizione di una impugnazion tardiva, è pacifico che il passaggio in giudicato si è verificato prima del 30 dic 2022 e da ciò deriva la inapplicabilità della disposizione invocata dalla difes ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente