Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in GABON avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 33 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza e rideterminazione della pena con l’applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 10/05/2023, ha rideterminato la pena complessiva per i reati, per i quali è intervenuta condanna, uniti dal vincolo della continuazione, in anno uno
e mesi 9 di reclusione.
L’imputato, all’esito del giudizio di primo grado, è stai:o ritenuto colpevole dei reati di cui all’art.73 comma 1 D.P.R. 309/90 e art. 495 cod. pen., e condannato alla pena di anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 18.000 di multa oltre pene accessorie di legge, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati e considerato più grave il reato di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, operata la riduzione per il rito abbreviato prescelto.
La Corte di appello ha diversamente qualificato la condotta di cui al capo 1), ai sensi dell’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, e, ritenuto più grave il reato di cui all’articolo 495 cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anno uno e mesi 9 di reclusione, partendo da una pena base di anno uno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
2.Fall Mbai, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino.
2.1. Con unico motivo deduce violazione di legge con riferimento all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello disposto la riduzione di pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo, ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Essendo dovuta la riduzione in ragione della scelta processuale operata dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata o che, in ogni caso, la stessa Corte potrebbe procedere alla rettifica della pena inflitta nella misura finale di anno uno e mesi due di reclusione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza e rideternninazione della pena con l’applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo l’insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 – dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), ed unanimemente seguito (Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019, R., Rv. 277741, N. 18742 del 2018 Rv. 272991, N. 792 del 2018 Rv. 271829, N. 52292 del 2016 Rv. 268747, N. 21049 del 2004 Rv. 229233, N. 18797 del 2018 Rv. 272857, N. 44891 del 2015 Rv. 265481), la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio
I
se ritiene superfluo l’esame di merito e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. Nel caso in esame, l’errore commesso dalla Corte di appello, nel non applicare la diminuzione di un terzo della pena in ragione del rito abbreviato prescelto dall’imputato, non involge alcuna valutazione di merito, ben potendo, pertanto, ritenersi compresa nei limiti cognitivi della Corte di cassazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rideterminazione della pena nella misura nella misura di un anno e mesi due di reclusione, ai sensi dell’art. 620 lett.1) cod.proc.pen., applicando alla pena finale, così come determinata dalla Corte di appello ( nella misura di anno uno e mesi nove di reclusione) la riduzione di un terzo, prevista dall’art. 442, comma 2, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrpgata che ridetermina in anno uno e mesi due di reclusione.
Così deciso il 10/06/2024.