Riduzione Pena e Rinuncia all’Appello: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza n. 22804/2024 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale in materia di riti alternativi e benefici di pena: la riduzione pena rinuncia appello è applicabile? La risposta, netta e motivata, chiarisce la differenza fondamentale tra non impugnare una sentenza e ritirare un’impugnazione già proposta, con importanti conseguenze per gli imputati che scelgono il giudizio abbreviato.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, a una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. Contro questa sentenza, l’imputato aveva inizialmente proposto appello. In un secondo momento, tuttavia, decideva di rinunciare all’impugnazione presentata, rendendo così definitiva la condanna.
Successivamente, l’imputato si rivolgeva al giudice dell’esecuzione chiedendo l’applicazione dello sconto di pena di un sesto previsto dall’articolo 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma premia l’imputato che non impugna la sentenza di condanna emessa in abbreviato. L’istanza veniva però respinta dal GUP del Tribunale di Gorizia, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Questione Giuridica: Il Dilemma della Riduzione Pena Rinuncia Appello
Il nucleo del ricorso si basava sulla tesi che la rinuncia all’appello dovesse essere equiparata alla mancata impugnazione, facendo così scattare il diritto alla riduzione di pena. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se il beneficio premiale potesse essere concesso anche a chi, pur avendo inizialmente esercitato il proprio diritto di impugnazione, lo avesse poi abbandonato.
La difesa sosteneva che l’effetto finale – la definitività della sentenza di primo grado – fosse identico in entrambi i casi, giustificando un trattamento paritario. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sposato una linea interpretativa molto più rigorosa e letterale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la tesi difensiva in “palese contrasto” con la norma e con la giurisprudenza consolidata. I giudici hanno chiarito che l’articolo 442, comma 2-bis, c.p.p. è inequivocabile: la riduzione di pena di un sesto è una conseguenza diretta della “radicale mancanza dell’impugnazione”.
Il legislatore ha inteso premiare la scelta processuale che porta a una rapida definizione del processo, evitando il congestionamento dei gradi di giudizio successivi. Questa finalità viene soddisfatta solo quando l’imputato accetta fin da subito la sentenza, senza attivare il meccanismo dell’appello.
La rinuncia, al contrario, è un atto successivo che interviene quando l’impugnazione è già stata proposta. Non è, quindi, assimilabile alla “mancata impugnazione”. La Corte ha richiamato specifici precedenti (Cass. n. 49255/2023 e n. 51180/2023) che hanno già stabilito questo principio, sottolineando come l’operatività della diminuzione di pena sia legata a una condizione ben precisa che, nel caso di specie, non si è verificata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: i benefici processuali sono strettamente legati al rispetto delle condizioni previste dalla legge. Nel contesto della riduzione pena rinuncia appello, la scelta di impugnare la sentenza, anche se seguita da un ripensamento, preclude definitivamente l’accesso allo sconto di un sesto. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: imputati e difensori devono valutare attentamente e fin da subito se accettare la sentenza di primo grado, poiché la via dell’appello, una volta intrapresa, non consente più di beneficiare di questo specifico vantaggio.
Chi rinuncia all’appello dopo averlo proposto ha diritto allo sconto di pena previsto dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che lo sconto di pena di un sesto è previsto solo per la radicale mancata impugnazione della sentenza, non per la rinuncia a un’impugnazione già presentata.
Qual è la differenza tra ‘mancata impugnazione’ e ‘rinuncia all’appello’ secondo la Corte?
La ‘mancata impugnazione’ è la totale assenza dell’atto di appello, che determina la rapida definitività della sentenza. La ‘rinuncia all’appello’ è un atto successivo alla presentazione dell’impugnazione e, secondo la Corte, non è giuridicamente equiparabile alla sua totale assenza ai fini del beneficio.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile su questo punto?
La presentazione di un ricorso giudicato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a GORIZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del GIP TRIBUNALE di GORIZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2024, con la quale il GUP presso il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di riduzione della pena ex art. 442 comma 2bis c.p.p. in relazione alla sentenza di condanna emessa a suo carico, a seguito di giudizio abbreviato, in data 14.3.2023, esecutiva il 2.10.2023, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 1.000.00 di multa;
Ritenuto che il ricorso sostiene che la rinuncia all’appello già proposto avverso sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato comporti la riduzione di 1/6 della pena ma questa tesi è in palese contrasto con il dato normativo e con l’oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all’appello, posto che l’operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell’impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa” (cfr. sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023; sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
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