Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 32373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ridotto la pena inflitta nei confronti NOME con la sentenza n. 15969 del 2024, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico motivo la violazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen. e Cost.
2.1. In particolare, la difesa ha evidenziato che con la sentenza sopra indicat emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione e mesi due di reclusione ed eur 20.000,00 di multa; che la sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 marzo 2025, non avendo né l’imputato, né il difensore proposto impugnazione.
Ciò posto, la difesa ha dedotto che con l’ordinanza impugnata, adottata de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale e senza consentire alla difesa di interloquire sulla corretta applicazione dei criteri di calcolo pe riduzione della pena, il Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., ha disposto la riduzione della pena nella misura di un sest rideterminandola in anni tre, mesi cinque e giorni 20 di reclusione ed euro 16.667,00 di multa.
La difesa ha evidenziato che sebbene la riduzione di un sesto prevista dall’art 442, comma 2-bis cod. proc. pen., possa apparire un’operazione meramente aritmetica, il procedimento di esecuzione deve svolgersi nel rispetto de contraddittorio, in quanto la concreta applicazione della riduzione richied valutazioni e verifiche tecniche; di conseguenza, la natura automatica della riduzione non esime il giudice dell’esecuzione dal rispetto delle garanzi procedurali di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
Nella fattispecie, la mancata fissazione dell’udienza camerale ha impedito di verificare la correttezza del computo dei giorni di detenzione, di controllar l’esatta indicazione della pena finale dopo la riduzione ed accertare la corret applicazione della riduzione sulla pena pecuniaria e interloquire sulle modalità di arrotondamento dei decimali nel calcolo della multa.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere riqualificato come opposizione, per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Va rilevato che l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che «l giud dell’esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all’applicazione del riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».
Come affermato da questa Corte, l’art. 676 cod. proc. pen. richiamando, al comma primo, l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., determina l’attrazione del procedimento con il quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad intervenire, anche ai fini dell’applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell’ambito della disciplina regolatrice di cui all’art. 667, co 4, cod. proc. pen. , prevedendosi, avverso il provvedimento adottato inaudita altera parte, l’opposizione davanti allo stesso giudice quale strumento di u eventuale impugnazione (Sez. 1, Ordinanza n. 22537 del 23/05/2025 Rv. 288147 – 01).
Nella fattispecie il ricorrente anziché proporre opposizione, ha proposto il ricors per cassazione avverso l’ordinanza che ha applicato la riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., adottata secondo procedimento di cui all’art. sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen..
Infatti solo qualora fossero state contestualmente avanzate richieste ulterior (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l’applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell’esecuzi avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025, Pmt, Rv. 288150 – 01), con la conseguente esperibilità, quale rimedio impugnatorio, del ricorso per cassazione.
In forza del principio di conservazione sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’impugnazione proposta deve, pertanto, essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., (tra gli altr Sez. 1, Ordinanza n. 24526 del 2024, Sez. 5, n. 503 del 3 n Presidente 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv.
259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2025.