Riduzione Pena per Mancata Impugnazione: Quando la Rinuncia è Decisiva
L’introduzione della riduzione pena per mancata impugnazione, prevista dall’art. 442, comma 2-bis del codice di procedura penale, ha suscitato notevoli questioni interpretative, soprattutto riguardo la sua applicabilità ai procedimenti già in corso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la necessità di una rinuncia esplicita all’appello già proposto per poter accedere al beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Appello e una Richiesta di Sconto
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione di legge per il mancato riconoscimento della riduzione di un sesto della pena. Tale beneficio è stato introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) per chi accetta la sentenza di condanna emessa in un giudizio abbreviato senza proporre appello.
La particolarità del caso risiede nel fatto che l’appello era stato proposto prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. La difesa sosteneva che, data la natura sostanziale e più favorevole della norma, questa dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene sintetica, è estremamente chiara nel delineare i presupposti per l’applicazione del beneficio premiale.
Le motivazioni della Cassazione sulla riduzione pena per mancata impugnazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dei requisiti per ottenere lo sconto di pena. La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la natura sostanziale della disposizione e la sua potenziale applicazione retroattiva in melius, ha sottolineato un passaggio logico-giuridico insuperabile.
I giudici hanno affermato che, se è vero che il beneficio trova applicazione anche nei procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma, ciò è subordinato a una condizione precisa: la rinuncia all’appello già proposto. La norma premia la ‘non impugnazione’ o, in caso di impugnazione già presentata, la sua rimozione attraverso un atto formale di rinuncia.
Nel caso specifico, l’imputato non aveva mai rinunciato al proprio appello. Di conseguenza, è venuto a mancare il presupposto fondamentale per l’applicazione della norma. La Corte ha stabilito che non è sufficiente la pendenza del procedimento, ma è necessario un comportamento attivo da parte dell’imputato che dimostri la sua volontà di accettare la sentenza, rinunciando a contestarla ulteriormente. Senza questa rinuncia, la richiesta di riduzione della pena non può essere accolta.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre un importante chiarimento pratico: la riduzione pena per mancata impugnazione non è un automatismo per i procedimenti pendenti. Sebbene la norma abbia portata retroattiva favorevole, per poterne beneficiare è imprescindibile che l’imputato, qualora abbia già presentato appello, vi rinunci formalmente. La decisione ribadisce che i benefici processuali sono strettamente legati al rispetto delle condizioni previste dalla legge, che in questo caso consistono in una scelta processuale chiara e inequivocabile. Gli operatori del diritto e gli imputati devono quindi prestare massima attenzione a questo requisito per evitare di vedersi preclusa la possibilità di ottenere un significativo sconto di pena.
La riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione si applica anche ai processi che erano già in corso prima dell’entrata in vigore della riforma?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la norma ha natura sostanziale e può essere applicata retroattivamente (
in melius), quindi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
Qual è la condizione indispensabile per ottenere lo sconto di pena se l’appello è già stato presentato?
Per ottenere la riduzione di un sesto della pena, se l’appello è già stato depositato, è necessario che l’imputato vi rinunci formalmente. La semplice pendenza del ricorso non è sufficiente se non è accompagnata da un atto di rinuncia.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nonostante l’imputato avesse richiesto il beneficio della riduzione della pena, non aveva mai formalizzato la rinuncia al ricorso in appello che aveva già proposto. Mancando questo requisito essenziale, la sua richiesta è stata ritenuta manifestamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 04/01/1999
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
è
N. 2362g/24 SELLAK
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato, dal momento che, se è vero che in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, trova applicazione, previa rinuncia all’appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285820) nel caso di specie non vi è stata alcuna rinuncia al già proposto appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024