Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30281 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto la riduzione ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. relativamente alla pena inflitta con sentenza emessa dallo stesso giudice il 5 luglio 2022, confermata dalla Corte di appello di Roma, definitiva il 3 luglio 2023.
Il giudice ha ritenuto applicabile la disposizione invocata alle sole sentenze divenute irrevocabili in data successiva all’entrata in vigore della legge di riforma che l’ha introdotta (art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e solo in caso di rinuncia all’impugnazione della sentenza di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, non anche nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, essendo scopo della norma di nuova introduzione quello di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito i vizi di violazione di legge e motivazione manifestamente illogica chiedendo l’annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La violazione di legge è stata riferita agli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla natura sostanziale di quest’ultima laddove riconnette alla mancata proposizione dell’impugnazione gli effetti favorevoli sul trattamento sanzionatorio complessivo inflitto al condannato.
Ha evidenziato come, giusta risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite, la riduzione di pena di cui all’art. 442 cod. proc. pen. produce effetti sostanziali e deve, pertanto, soggiacere al principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU con conseguente retroattività e divieto di ultrattività della norma più severa.
La manifesta illogicità della motivazione risiederebbe nell’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui la riduzione di cui all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. deriverebbe dalla sola mancata proposizione dell’appello e non anche del ricorso per cassazione, tenuto conto del fatto che la norma compie riferimento alla nozione di «impugnazione» e non di «appello».
Conseguentemente, ogni caso di rinuncia all’impugnazione comporta l’applicazione della riduzione, non solo quella avente ad oggetto l’appello.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 442 cod. proc. pen., in tema di rito abbreviato, è stato modificato dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 che ha introdotto il comma 2 -bis, in base al quale «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitl:a è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», che vi provvede ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
La disposizione è contenuta nell’articolo che disciplina la decisione del giudizio celebrato con il rito alternativo e, segnatamente, nel comma immediatamente successivo ai criteri di quantificazione della pena inflitta all’esito del procedimento di primo grado.
La previsione della riduzione della pena a seguito della mancata proposizione dell’impugnazione, pertanto, non può che essere riferita alla sola sentenza di primo grado.
E’ stato affermato che «il presupposto a regime, per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena nel rito speciale, è l’irrevocabilità della decisione d primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato (quando è ammessa l’impugnazione personale) e del difensore. La riforma delineata dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha, infatti, lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale celebrato con rito alternativo, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado e senza dare luogo ai gradi successivi (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando la loro introduzione, alla luce della valutazione rimessa alla parte privata, non sia giustificata da un preminente interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, l’imputato otterrà, in sede esecutiva, l’ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata».
In tal senso Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023, Bartolomeo, Rv. 285683, in motivazione.
La sentenza, qui interamente condivisa, ha concluso affermando il principio di diritto secondo cui «la riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all’appello, posto che l’operatività della
predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell’impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa».
Il principio è stato ribadito da questa stessa Sezione con Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583.
Tali essendo i principi che regolamentano gli aspetti della materia che rilevano in questa sede, il ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione non si presta a censure.
Infatti, nel caso di specie, non si verte in tema di mancata proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, bensì di rinuncia alla proposizione del ricorso per cassazione.
D’altronde, quand’anche si intendesse richiamare e fare applicazione dell’indirizzo minoritario di questa Corte secondo cui «in tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all’appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in “melius” della pena» (Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285820) la disposizione di favore non troverebbe comunque applicazione.
Nel caso in esame, infatti, il termine per la proposizione dell’appello, secondo quanto riportato dallo stesso ricorrente, è spirato il 17 novembre 2022, ossia ben prima dell’entrata in vigore della riforma che ha introdotto il comma 2bis dell’ar.t 442 cod. proc. pen., sicchè la fattispecie complessa che determina il perfezionamento del diritto alla riduzione costituita dalla pronuncia della sentenza di primo grado e dallo spirare del termine per la proposizione dell’appello si è integralmente perfezionata prima dell’entrata in vigore della legge di riforma successivamente alla quale si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per effetto della rinuncia alla proposizione del ricorso per cassazione.
Peraltro, un problema di GLYPH retroattività della disciplina (latamente) sanzionatoria favorevole potrebbe porsi, data la citata ratio della norma e la sua collocazione sistematica, nel solo caso di sentenza di primo grado pronunciata prima dell’entrata in vigore della riforma ma divenuta irrevocabile successivamente per effetto della mancata proposizione dell’appello.
Si tratta di ipotesi del tutto diversa da quella qui in rilievo e rispetto a quale già questa Corte ha affermato l’applicabilità della riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, COGNOME, Rv. 284545 e Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394)
3 GLYPH
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/05/2024