Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FRATTAMAGGIORE il 22/09/1998
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli art.591, comma 1 lett.c) e 581 cod. proc. pen. della impugnazione avanzata dal ricorrente nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto la responsabilità del prevenuto per il reato di traffico di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale e lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa.
Premesso che la motivazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord era stata depositata entro il termine assegnato (giorni trenta), che il termine per proporre appello era scaduto in data 6 marzo 2024 e che entro detto temine non era stata proposta impugnazione, la Corte dava atto che il cancelliere aveva apposto la formula esecutiva e l’estratto esecutivo era già stato trasmesso all’ufficio del PM; dichiarava, pertanto, che la impugnazione era stata tardivamente proposta in data 2 aprile 2024 e ne dichiarava la inammissibilità disponendo l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME per violazione di legge, assumendo che il giudice di appello non avrebbe dovuto dichiarare la esecutività del provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto disporne la trasmissione al giudice di primo grado affinché provvedesse ad applicare la ulteriore riduzione di un sesto della pena, ai sensi dell’art.442 comma 2 bis cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile. Al riguardo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all’appello, posto che l’operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell’impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa (Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023, Rv. 285683 – 01; Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Rv. 285583 – 01).
3.1. Alla base di tale indirizzo interpretativo vi è la considerazione che «il premio, assicurato dall’ulteriore riduzione di pena di un sesto, “remunera” (…) la mancata instaurazione del giudizio di impugnazione, non semplici esiti accelerati di quest’ultimo» (Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023, cit.) con la conseguenza che non
può essere equiparata la ipotesi di mancanza di impugnazione che esclude anche la prospettiva della instaurazione del rapporto processuale, a quella di ma imp
gnazione successivamente rinunciata, che impone al giudice del gravame una de- claratoria di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art.591 commal lett
cod. proc. pen.
3.2. Deve pertanto ribadirsi che «è, dunque, la radicale mancanza dell’impu- gnazione – e soltanto essa – che, determinando l’effetto deflattivo perseguito,
tegra il presupposto necessario per fruire della riduzione ulteriore della pena c templata dal comma 2-bis della norma» (Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, cit.).
Va pertanto escluso che la impugnazione tardiva, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice di appello, possa equipa
rarsi alla mancata proposizione della stessa impugnazione ai fini della riduzione pena di un sesto, prevista dall’art. 442, comma 2-bis in quanto, anche in ques
ipotesi, l’impugnazione risulta avanzata e il giudice è stato tenuto., a rileva inammissibilità ai sensi dell’art.591, comma 1 lett.c) in riferimento all’art.581
proc.pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrent condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nella misura che si stima eq come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente