Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46818 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46818 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 25/10/1969
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 settembre 2022, la Corte di appello di Palermo, confermava, in punto di affermazione di responsabilità, quella emessa, in esito a giudizio abbreviato, nei riguardi di NOME COGNOME dal Giudice per le indagin preliminari della stessa città in data 20 novembre 2020.
Quanto alla dosimetria della pena, riconosceva sussistente il vincolo della continuazione tra i reati giudicati in quella sede e quelli oggetto della sente della Corte di appello di Palermo in data 8 novembre 2011, irrevocabile il 6 marzo 2013 e, conseguentemente, rideterminava nei riguardi di NOME la pena unica complessiva in quella di tredici anni e quattro mesi di reclusione.
La sentenza di appello era depositata il 6 marzo 2023 e Martines, con atto trasmesso in data 24 aprile 2023 (e, dunque, prima della scadenza del termine per impugnare), rinunciava all’impugnazione di detta sentenza.
Con successiva istanza, diretta alla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, NOME invocava l’ulteriore riduzione di un sesto del pena inflitta, a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022.
Con il provvedimento in preambolo, il Giudice adito respingeva l’istanza, sul presupposto che non ricorresse nessuna delle condizioni per l’operatività dell ulteriore riduzione premiale invocata, poiché la rinuncia all’impugnazione aveva riguardato non già la sentenza di primo grado, bensì quella d’appello e, dunque, oggetto della rinuncia era il ricorso per cassazione.
Avverso detta ordinanza ricorre COGNOME per mezzo del difensore di fiducia, avv. COGNOME e deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si censura la mancata applicazione dell’ulteriore riduzione della pena, invece spettante all’imputato, stante «il legame sussistente tra la manca proposizione dell’impugnazione e l’irrevocabilità della sentenza» e si pone rilievo che il dispiegarsi della disposizione in parola, di natura sostanziale e c tale soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole, è subordin alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato, non impugnato, come verificatosi nel caso di specie. L’imputato ha, dunque, evitato la celebrazione d successivo grado di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in punto di mancata motivazione della disparità di trattamento rispetto ad altro coimputato, cui il beneficio è stato riconosciuto.
Lamenta il ricorrente che a fronte di identica posizione processuale, altr Giudice dell’esecuzione ha riconosciuto l’ulteriore riduzione di pena nei riguard del coimputato NOME COGNOME con ordinanza che è allegata al ricorso ai fini del sua autosufficienza.
Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 30 ottobre 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilit del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev’essere rigettato.
Il Collegio intende dare continuità al principio affermato da questa Corte, che si condivide e ribadisce, secondo cui «La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all’appello, pos che l’operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell’impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa» (Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285583).
Si è, al riguardo, precisato che la condizione processuale che ne consente l’applicazione è costituita dall’irrevocabilità della sentenza per manca impugnazione ed essa, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunci antecedentemente. E si è concluso che alla mancata impugnazione non può equipararsi la rinuncia all’impugnazione già proposta, poiché essa – non determinando l’effetto pienamente deflattivo perseguito dal riformatore – non è stata ritenuta condizione adeguata ad assicurare all’imputato rinunciante conseguimento del beneficio in esame.
Con Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME COGNOME, Rv 285820, si ampliata l’operatività della norma, stabilendosi che il beneficio dell’ulter riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., può trovar applicazione, previa rinuncia all’appello, anche ai procedimenti penali pendenti i
fase di impugnazione antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in melius della pena».
In ogni caso, come ha correttamente osservato dal Giudice dell’esecuzione, la fattispecie che ci occupa è estranea anche all’ipotesi scrutinata dalla sente della Sezione Seconda appena menzionata, venendo qui in rilievo non già la rinuncia all’appello proposto antecedentemente all’entrata in vigore dell riforma cd. Cartabia, bensì la rinuncia al ricorso per cassazione; ipote quest’ultima a fronte della quale – rileva il Collegio – non si determina in al modo l’effetto deflattivo perseguito dalla norma introdotta, che integra presupposto necessario per la fruizione dell’ulteriore riduzione.
Né può giovare al ricorrente l’errore – da ipotizzarsi come meramente eventuale non essendovi certezza sulla completa sovrapponibilità delle due posizioni processuali – in cui sia eventualmente incorso altro Giudic dell’esecuzione che avrebbe concesso la ulteriore riduzione di pena al coimputato NOME
Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere rigettato e il ricorr condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spes processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente