Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4619 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4619 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME
CC – 04/12/2025
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, in qualità idi giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME avente ad oggetto ‘la richiesta di emissione di un provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti’ indicate nella istanza stessa.
Il giudice dell’esecuzione riteneva che non ricorressero i presupposti per procedere alla rideterminazione della pena in executivis stante l’esaurimento del rapporto esecutivo a seguito della espiazione della pena, a nulla rilevando che dovesse ancora essere riscossa l’eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata; sarebbe viceversa consentita la rideterminazione della pena seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune delle pene inflitte, situazione non allegata dall’istante.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 80 cod. pen.
Afferma il ricorrente che alcune delle pene di cui alla istanza erano in fase di espiazione e poi richiama alcuni precedenti di questa corte secondo cui il cumulo deve essere calcolato tenendo presente la pena che deriva da nuovo titolo esecutivo in aggiunta al quale va calcolata la porzione di pena di cui al titolo in espiazione successiva alla commissione del fatto nuovo.
Il AVV_NOTAIO procuratore NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 Il ricorrente, con istanza del 13 febbraio 2025, chiedeva al giudice dell’esecuzione di emettere nuovo provvedimento di cumulo rispetto a 15 sentenze di condanna affermando di trovarsi nella condizione dell’art. 80 cod. pen. anche ed in quanto non avrebbe provveduto al pagamento delle multe irrogategli.
Riteneva di potere usufruire della liberazione anticipata rispetto a semestri relativamente ai quali non aveva fatto alcuna istanza, della riduzione di un giorno di detenzione ogni dieci trascorsi in condizioni di sovraffollamento carcerario, ovvero disagiate; nonchØ dell’applicazione del reato continuato.
Tale istanza Ł del tutto generica; l’unico dato che si ricava Ł che la pena ancora da scontare sarebbe quella pecuniaria; a fronte di tale dato, certo, il giudice dell’esecuzione cita un orientamento di questa Corte secondo cui, agli effetti dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l’espiazione della pena detentiva, risultando irrilevante la mancata riscossione della eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275811; conf. Sez. 1, n. 51274 del 03/10/2019, COGNOME, non massimata).
In disparte tale profilo e ogni questione circa il concetto di rapporto esecutivo, a fronte, come detto, di una istanza del tutto generica, il ricorso si pone con analoghi profili di genericità; il ricorrente, inoltre, non ha mai indicato il concreto petitum nØ quale concreto i nteresse, al di là di generiche affermazioni, avrebbe nell’ottenimento di tale rideterminazione; le generiche affermazioni contenute nel ricorso sul punto appaiono collegate esclusivamente alle pene detentive, che parrebbero essere state integralmente espiate, senza che il ricorrente nulla deduca al riguardo.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchØ della somma, ritenuta congrua, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero della colpa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME