Ricusazione Persona Offesa: Quando il Danneggiato non Può Scegliere il Giudice
Nel complesso panorama della procedura penale, la distinzione tra i vari soggetti processuali è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale in tema di ricusazione persona offesa, chiarendo i limiti dei poteri del soggetto danneggiato dal reato. Questo intervento giurisprudenziale sottolinea che, sebbene la vittima abbia un ruolo nel processo, non detiene tutte le prerogative tipiche delle “parti” processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto, qualificatosi come persona offesa in un procedimento penale, di ricusare il Giudice per le Indagini Preliminari. La persona offesa riteneva che il magistrato non fosse imparziale. La Corte d’Appello competente, tuttavia, aveva dichiarato l’istanza inammissibile.
Non soddisfatto della decisione, il soggetto danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’errata valutazione della Corte territoriale. Il ricorso è stato presentato personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Decisione sulla Ricusazione Persona Offesa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali che regolano l’istituto della ricusazione. I giudici supremi hanno stabilito che la facoltà di presentare una dichiarazione di ricusazione è riservata esclusivamente alle “parti” del processo, una categoria giuridica ben definita in cui la persona offesa non rientra.
Di conseguenza, essendo il ricorso proposto da un soggetto non legittimato, l’impugnazione è stata respinta senza neppure entrare nel merito delle doglianze. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è netta e si articola su un punto centrale: la natura eccezionale delle norme sulla ricusazione. I giudici hanno chiarito che:
1. Titolarità Esclusiva delle Parti: La legge processuale penale conferisce il potere di ricusare un giudice solo ai soggetti che rivestono la qualifica formale di “parte” (ad esempio, il pubblico ministero, l’imputato, la parte civile). La persona offesa dal reato, finché non si costituisce parte civile, non è considerata tale ai fini di questo specifico istituto.
2. Divieto di Interpretazione Estensiva: Le norme che disciplinano la ricusazione sono di natura eccezionale. Questo significa che non possono essere applicate al di fuori dei casi e dei soggetti espressamente previsti dalla legge. Estenderne l’applicazione alla persona offesa costituirebbe un’interpretazione analogica non consentita in questa materia.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità Originaria: L’inammissibilità dell’istanza originaria (la richiesta di ricusazione) si trasmette all’impugnazione. Per questo motivo, la Corte ha potuto decidere con una procedura semplificata (de plano), senza fissare un’udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, infine, è una conseguenza automatica prevista dall’art. 616 c.p.p. per i casi di inammissibilità del ricorso, quando non si ravvisi un’assenza di colpa da parte del ricorrente.
Conclusioni
Questa pronuncia della Corte di Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Si ribadisce che i ruoli e i poteri all’interno del processo penale sono rigidamente definiti dalla legge. Sebbene la figura della vittima del reato abbia acquisito sempre maggiore importanza, le sue prerogative processuali hanno confini precisi. La possibilità di contestare l’imparzialità di un giudice attraverso l’istituto della ricusazione resta una facoltà esclusiva delle parti processuali in senso stretto. Per la persona offesa, la via per esercitare pienamente i diritti processuali, inclusa la ricusazione, rimane quella della costituzione di parte civile.
Una persona offesa da un reato può chiedere la ricusazione di un giudice?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la facoltà di presentare una dichiarazione di ricusazione è riservata esclusivamente alle “parti” processuali in senso tecnico. La persona offesa, in quanto tale, non rientra in questa categoria e non è quindi legittimata a proporre tale istanza.
Perché il ricorso della persona offesa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di ricusazione originaria proveniva da un soggetto non legittimato dalla legge a farlo. Le norme sulla ricusazione sono considerate eccezionali e non suscettibili di interpretazione estensiva, pertanto non possono essere applicate alla persona offesa.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (cinquecento euro) in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che dimostrino una mancanza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6203 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CI
Fece/
Ai(
LW2.) O
NOME
NOME COGNOME
p.
9
L oCac,19 ),07,t3
COGNOME
VENEZIALE NOME
avverso l’ordinanza del 09/08/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso proposto, senza il ministero di difensore abilitato patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dalla persona offesa COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione dal predetto formulata nei confronti dottor NOME COGNOME Gip del Tribunale di Isernia, nel procedimento a carico delle persone indicate in epigrafe, è inammissibile.
Invero, a prescindere dalla questione relativa alla proponibilità o meno n procedimento di ricusazione del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente della parte (in senso positivo, Sez. 5, ord. n. 4509 del 20/10/2023, Bos Rv. 285337 – 01; contra, Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734 01), è pacifico che la dichiarazione di ricusazione può essere propos esclusivamente dalle “parti”, fra le quali non rientra la persona offesa dal r che tale qualifica non riveste in senso tecnico, dal momento che le disposizio sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibi di interpretazione estensiva (da ultimo, v. Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanz Rv. 286537 – 01).
Rilevato che la causa originaria dell’inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell’ introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla stessa consegue ai sensi’dell’art. 616 cod. proc (disciplina applicabile anche al procedimento di ricusazione: Sez. 1, 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836 – 01) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per effetto dell’art. 44 cod. proc. pen. e ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione di legittimità della somma – giudicata congrua – di euro cinquecento in favore della cassa dell ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025