Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40837 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40837 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/08/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME presentava istanza di ricusazione nei confronti di t componenti del Collegio giudicante della Sesta Sezione penale di questa Corte Presidente NOME COGNOME COGNOME i Consiglieri NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1 II ricorrente osserva che il Presidente COGNOME si era già pronunciato sua istanza di ricusazione del giudice monocratico, il Consigliere COGNOME seconda impugnazione di una differente ordinanza di rigetto di istanza ricusazione e il Consigliere COGNOME era il presidente del Collegio che a dichiarato inammissibile il ricorso presentato nel suo interesse dall’AVV_NOTAIO confermando l’ingiusta condanna pronunciata nei suoi confronti, di cui chiedeva revisione, ed ignorando di pronunciarsi sulle eccezioni di incostituzion sollevate.
1.2 Seguivano varie istanze, sempre presentate personalmente, nelle qual ricorrente presentava istanza di rimessione in relazione al procediment ricusazione avviato nei confronti del collegio giudicante della sesta sezione p con contestuale triplice questione di legittimità costituzionale; eccepiva nul art 178 co. 1 lett. a) cod. proc. pen.; produceva prova di avere depositat istanza di legittimo impedimento, dopo aver manifestato la volontà di present personalmente all’udienza del 30 maggio 2022; produceva copie di archiviazion di denunce a suo carico ed istanza riguardante una questione di legitti Costituzionale, che imponeva la richiesta di un parere consultivo alla CEDU, fine, eventualmente, di modificare l’articolo 25 della Costituzione; chiede cassare la sentenza di condanna annullando la sanzione di 3.000 € in favore d cassa delle ammende stabilita dal AVV_NOTAIO, oltre al pagamento de spese processuali, che avrebbero dovuto essere annullate; depositava ista contenente altri sei motivi di nullità della condanna con traccia audio della parte dell’udienza del 18 febbraio 2019; integrazione istanza di rimession relazione al procedimento di ricusazione avviato nei confronti del coll giudicante della sesta sezione penale con aggiunta di una questione di legitt Costituzionale in relazione alla CEDU; eccepiva che il Presidente di que Collegio aveva un obbligo di astensione ex art. 34 cod. proc. pen. (mail del 5 settembre 2023), essendosi già pronunciata nel proc. pen. 2144/16. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Preliminarmente si deve rilevare che ai sensi dell’art. 40 c.p.p., c 3, “non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere s ricusazione”.
Tale disposizione costituisce l’espressione della discrezionalità del legis nell’individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di costituzionale, dell’imparzialità del giudice e della ragionevole dura
processo, così da evitare che i tempi processuali subiscano ingiusti allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni (vedi, sul punto, Cass., S 13.2.2002, n. 5658, che ha considerato manifestamente infondata la questione legittimità costituzionale della norma in oggetto sollevata con riferimento artt. 3, 24 e 111 Cost.); pertanto, la eccezione secondo la quale il Presid questo Collegio aveva un “obbligo di astensione”, è manifestamente infondata.
Appare opportuno evidenziare, inoltre, che l’istanza medesima è sta presentata personalmente (come consentito), ma che nessun difensore si presentato in udienza, né sono state presentate memorie scritte.
Nel merito dell’istanza, si deve rilevare che NOME COGNOME lamenta che componenti del Collegio giudicante della Sesta sezione penale di questa Corte sono gà espressi in precedenti procedimenti che lo vedevano quale ricorren eccependo quindi la violazione dell’art.34 cod. proc. pen. e 36 lett. g) cod pen.
Cià premesso, si osserva che le situazioni denunciate dal ricorrente ricadono in nessuna delle previsioni degli artt. 34 e seguenti cod. proc. posto che può essere ricusato soltanto il giudice che si sia già pronunciat riferimento alla posizione dell’imputato o indagato nel corso del medes procedimento, e che tale nozione deve essere intesa in senso letterale, esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica, stante la n eccezione delle disposizioni in tema di ricusazione (vedi sul punto Sez.5, n. del 4/11/2022, dep. 10/01/2023, COGNOME, Rv. 284328): non essendosi i giudi di cui si chiede la ricusazione mai pronunciati nel procedimento in oggetto, e ricorrendo (né essendo stata enunciata) alcuna altra causa di ricusazio ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
1.1 Segue l’onere delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p., non a norma dell’art. 44 cod. proc. .pen. ed in ragione dei motivi dedott ravvisandosi carenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 300,00..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di C 300,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023