Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 18 dicembre 2023, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza con la quale era stata chiesta la ricus proposta nei confronti del giudice per l’udienza preliminare del Tribunal Catanzaro.
1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME osservando che dall’esame dell’ordinanza impugnata emergeva che la Corte di appello aveva errato n rertrodatare il termine per il deposito dell’istanza al 18 settembre 2023 in ih quella data il giudice per l’udienza preliminare si era riservato di dec ordine all’invito all’astensione, sciogliendo la riserva soltanto in data 29 s 2023.
1.2 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pe quanto nel decreto che dispone il giudizio sono senza dubbio ravvisabili i conno strutturali e funzionali di un procedimento che definisce la regiudicanda c dichiarazione di ricusazione si riferisce, trattandosi di provvedimento che c irreversibilmente una fase, sciogliendo la fondamentale alternativa decis rispetto alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e determinando tal modo, le condizioni necessarie per il transito del processo verso una nuo diversa fase; alla luce della cd. riforma Cartabia, il decreto che dispone il non è una valutazione di tipo prognostico, come asserito dalla Corte di appello n ordinanza impugnata, ma ha piena idoneità a pregiudicare la fase processuale sul quale si innesta, provenendo la sostanza delle valutazioni che ne sottend l’emissione da un giudice riconosciuto “parziale” rispetto a quello spec procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 II ricorso è inammissibile.
1.1 Richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude che il difenso possa “attendere” l’esito della procedura di astensione prima di presenta dichiarazione di ricusazione (v. tra le altre Sez. 6, n. 49080 del 03/12 COGNOME, Rv. 258364; Sez. 5, n. 33422 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 241385 Sez. 2, n. 9166 del 19/02/2008, COGNOME, Rv. 239553; Sez. 4, n. 2057 29/08/1996, COGNOME, Rv. 206105), in quanto il termine per la dichiarazione ricusazione decorre autonomamente, e non è collegato all’esito negativo di u eventuale sollecitazione all’astensione rivolta al giudice che versi nella situazione di incompatibilità (affermare il contrario comporterebbe la conseguen che il difensore possa presentare in qualsiasi momento una richiesta di invito astensione del giudice per essere, in caso di mancato accoglimento dell’inv rimesso in termini per presentare istanza di ricusazione, in violazione del te previsto dall’art. 38 comma 1 cod .proc. pen.), si deve anche ribadire che la
ha l’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l’udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente” così (Sez.U., n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 – 01).
Pertanto, correttamente nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l’istanza di ricusazione presentata presso la cancelleria in data 2 ottobre 2023 fosse da ritenere tardivamente proposta, a fronte dell’udienza tenutasi in data 18 settembre 2023.
2.Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2024