Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23228 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23228 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 440/2025
CC – 26/03/2025
R.G.N. 777/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 29/04/1950
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con ordinanza emessa il 18 settembre 2024, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile lÕistanza di ricusazione proposta da DÕAlonzo NOME nei confronti del dott. NOME COGNOME quale componente del collegio della Corte di appello di Trieste che ha deciso lÕappello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, che aveva condannato il DÕAlonzo per il reato di cui allÕart. 595 cod. pen.
La Corte territoriale ha rilevato che il DÕAlonzo aveva presentato l’istanza di ricusazione solo dopo la pronuncia della sentenza emessa dal collegio giudicante composto anche dal dott. COGNOME. LÕistanza, pertanto, doveva considerarsi inammissibile, in quanto presentata in relazione a un componente del collegio che aveva giˆ pronunciato sentenza, essendo invece la ricusazione un istituto destinato ad operare in via preventiva, evitando che il giudice che versi in una situazione di incompatibilitˆ possa partecipare alla decisione.
Avverso lÕordinanza della Corte di appello di Bologna, il DÕAlonzo ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Rappresenta che: il giudizio di appello si era svolto in forma Òcartolare, senza la partecipazione delle parti; solo con la lettura del testo della sentenza, la difesa era venuta a sapere che il collegio giudicante era composto anche dal dott. COGNOME che, nel medesimo procedimento, aveva giˆ svolto le funzioni di giudice per l’udienza preliminare, disponendo il rinvio a giudizio dell’imputato.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che non sarebbe affatto vero che l’istituto della ricusazione sia destinato ad operare solo in via preventiva, atteso che la giurisprudenza di legittimitˆ ritiene che, nei casi di provvedimenti emessi , in cui l’interessato non ha la concreta possibilitˆ di presentare preventivamente l’istanza di ricusazione, questa potrebbe essere presentata anche successivamente alla decisione, che, essendo stata emessa violando i principi di imparzialitˆ e terzietˆ del giudice, risulterebbe affetta da nullitˆ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME per la parte civile, ha presentato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che: l’esistenza di una causa di incompatibilitˆ, non incidendo sui requisiti di capacitˆ del giudice, non
determina, in via di principio, la nullitˆ del provvedimento adottato dal giudice incompatibile, ma costituisce motivo di ricusazione, da farsi valere con la specifica procedura prevista dagli artt. 37 e segg. cod. proc. pen.; non ha incidenza sulla capacitˆ del giudice, sempre in via di principio, la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullitˆ generale e assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusiva ragione, per la parte interessata, di ricusazione del giudice non astenutosi (cfr. Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097).
La più recente giurisprudenza, con particolare riferimento alle ipotesi di provvedimento emessi , in relazione ai quali non vi è la possibilitˆ per lÕinteressato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva lÕistanza di ricusazione, ha posto in rilievo la necessitˆ di coordinare i sopra esposti principi con quello, parimenti affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui, una volta proposta dalla parte interessata la dichiarazione di ricusazione, la violazione Ð da parte del giudice nei cui confronti la ricusazione sia stata accolta Ð del divieto, stabilito dall’art. 42 comma 1 cod. proc. pen., di compiere alcun atto del procedimento, comporta la nullitˆ della decisione che il giudice abbia ciononostante pronunciato (o concorso a pronunciare), ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a) del codice di rito, nullitˆ che è destinata a prodursi anche nel caso di violazione dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen., allorchŽ il giudice ricusato non si sia astenuto dal pronunciare sentenza e la ricusazione sia stata (solo) successivamente accolta (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Rv. 249734). Dunque, una volta che la ricusazione sia stata proposta e sia stata accolta, la sentenza pronunciata dal giudice (o col concorso del giudice) che era tenuto ad astenersi è affetta da nullitˆ assoluta e insanabile, rilevabile anche a posteriori nel caso in cui la pronuncia giudiziale che accoglie la ricusazione intervenga in un momento successivo a quello della sentenza pregiudicata, in quanto il rispetto dei principi dell’imparzialitˆ e della terzietˆ del giudice costituisce requisito indefettibile dell’esercizio della funzione giurisdizionale, che trova immediato fondamento costituzionale nell’art. 111, secondo comma, Cost.
La giurisprudenza in esame ha affermato che la lettura coordinata dei principi sopra enunciati porta a escludere che Çpossa rimanere priva di tutela la legittima pretesa della parte di far valere la causa di incompatibilitˆ, che avrebbe imposto al giudice di astenersi dalla decisione idonea a definire il grado del giudizio, allorchŽ la ragione di incompatibilitˆ e la correlata violazione del dovere di astensione, si siano manifestate e siano state rese conoscibili all’interessato soltanto attraverso la pronuncia (e la comunicazione) del provvedimento decisorio, avvenuta “parte
inaudita”, in tal modo pregiudicando definitivamente la facoltˆ di ricusazione del giudice di cui la parte si sarebbe avvalsa se fosse stata posta in grado di conoscerne preventivamente le ragioni motiveÈ. Tale giurisprudenza ha pertanto affermato il principio che Ç i n tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilitˆ a seguito della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilitˆ dell’appello pronunciata da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, è legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilitˆ, stante l’impraticabilitˆ della procedura di ricusazione preventiva di cui all’art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullitˆ assoluta del provvedimentoÈ (Sez. 4, n. 38254 del 01/10/2024, Rodia, Rv. 287065).
Tale giurisprudenza, dunque, ritiene che, nei soli casi di procedure , nei quali non vi è la possibilitˆ per lÕinteressato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva lÕistanza di ricusazione, la pronuncia del provvedimento da parte del giudice incompatibile possa determinare un vizio di nullitˆ, che lÕinteressato pu˜ far valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto per quel provvedimento.
1.2. LÕorientamento giurisprudenziale esposto non appare riferibile al caso in esame.
Secondo tale orientamento, infatti, nei casi in cui non vi sia la possibilitˆ per lÕinteressato di conoscere prima della decisione la composizione del collegio giudicante e di promuovere in via preventiva lÕistanza di ricusazione, lÕeventuale pronuncia della sentenza (o di altro provvedimento) con la partecipazione del giudice incompatibile pu˜ determinare il vizio di nullitˆ della sentenza, da farsi valere con il mezzo di impugnazione previsto per quella sentenza.
Il rimedio da utilizzare, dunque, è quello di impugnare la sentenza pronunciata con la partecipazione del giudice incompatibile e non certo di presentare unÕistanza di ricusazione ÒsuccessivaÓ e svincolata dallÕandamento del procedimento principale. Un rimedio di tal genere non solo non è previsto dal codice di rito, ma è poco compatibile con la natura preventiva dellÕistituto della ricusazione, chiaramente delineata dal codice, anche al fine di coordinarlo con il procedimento principale, in maniera tale che esso possa svolgersi in maniera lineare e ordinata, evitando la pronuncia di decisioni ÒinutiliÓ nonchŽ possibili anomale regressioni del processo.
Va rilevato che, nel caso in esame, il DÕAlonzo aveva percorso proprio la strada tracciata dallÕorientamento giurisprudenziale richiamato, proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello pronunciata dal collegio giudicante al quale aveva partecipato anche il dott. COGNOME, deducendo, quale motivo di ricorso aggiunto, proprio la presunta causa di incompatibilitˆ. Il ricorso, tuttavia, è stato
dichiarato inammissibile, con ordinanza emessa dalla Settima sezione di questa Corte, a seguito della quale la sentenza di condanna era divenuta pure irrevocabile.
Dunque, lÕistanza presentata dal DÕAlonzo alla Corte di appello era inammissibile, perchŽ nel nostro ordinamento non è prevista unÕistanza ÒsuccessivaÓ di ricusazione.
Sotto altro profilo, va rilevato che manca anche un concreto interesse sotteso al ricorso, atteso che il processo risulta giˆ definito con sentenza passata in giudicato.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Il ricorrente, altres’, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, lÕimputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Cos’ deciso, il 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME