Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18451 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 18/12/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza adottata a seguito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio non partecipata del 18 dicembre 2023 e depositata il successivo 19, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile, per tardività e -comunque- per manifesta infondatezza, l’istanza d ricusazione, depositata in data 16 ottobre 2023, proposta da NOME COGNOME, nei confront delle componenti del collegio giudicante di primo grado (Tribunale di Vibo Valentia, proc n. 2239/2014 R.G.N.R. Pm Catanzaro), che nel processo a carico dello stesso ricorrente e di altri numerosi imputati, all’udienza del 2 settembre 2023, avrebbe manifestato grave inimicizia verso l’imputato ed anticipato indebitamente il giudizio, non consentendo all’a COGNOME di rassegnare le proprie conclusioni in favore del De COGNOME e ritenendole comunque superflue in ragione di quelle già rassegnate dal codifensore; tale condizione pregiudicant si sarebbe poi concretizzata all’udienza del 16 ottobre successivo, allorquando la difes produceva copia di un esposto proposto al RAGIONE_SOCIALE con il quale si denunciavano le condizioni di grave pregiudizio nei confronti dell’imputato e del
sua difesa e il collegio, ciononostante, riteneva di non doversi astenere.
1.1. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura:
inosservanza RAGIONE_SOCIALE norma processuale (artt. 38, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver riten inammissibile, per tardività, l’istanza prodotta all’udienza del 16 ottobre 2023, rispetto conoscibilità RAGIONE_SOCIALE causa di ricusazione, dovuta al comportamento tenuto con la direzione dell’udienza del 2 settembre 2023, ma evidenziatosi a seguito RAGIONE_SOCIALE conoscenza dell’avvenuto deposito di un esposto proposto innanzi al CSM ed al conseguente invito alla astensione, non accolto dal collegio giudicante; tale ultimo atto (inveratosi all’udienza 16 ottobre 2023) doveva pertanto costituire dies a quo per il calcolo del termine perentorio indicato al comma 2 dell’art. 38 del codice di rito.
1.2. L’istanza aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, assunta dal collegio giudicante che, ostacolando il libero esercizio delle facoltà difensive (nella contrazione tempi da dedicare alle conclusioni), avrebbe manifestato, oltre che grave inimicizia pregiudizio verso l’imputato, destinato ineluttabilmente alla condanna. Si verte, dunque in ipotesi di ricusazione anche “per aver il giudice procedente manifestato il propr convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto dell’imputazione nell’esercizio delle proprie funzioni, nel corso dello stesso procedimento penale” (art. comma 1, cod. proc. pen., come modificato da Corte cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO p.resso questa Corte, in data 21 febbraio 2024, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, per mani infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
l’operato del collegio. in udienza. Giacché .la manifestazione del, ritenuto pregiudizio inimicale si era già compiutamente realizzata il 2 settembre precedente e l’esposto successivo non rappresenta altro che una facoltà riconosciuta dall’ordinamento ai cittadin giudicabili, che non esprime ex se alcuna manifestazione di reciproca inimicizia (sul tema degli atti delle parti in grado di manifestare grave inimicizia o pregiudizio si vedano Se n. 2273 del 17/12/2022, dep. 2003, Rv. 223467; Sez. 6, n. 22540 del 13/3/2018, Rv. 273270).
1.3. A tanto deve aggiungersi anche che la contrazione dei tempi destinati alla discussione, ove ritenuta illegittima e lesiva del diritto di difesa, può formare oggetto di mot impugnazione (Sez. 2, n. 21496 del 19/04/2019, Rv. 276328 – 01: L’intervento de/giudice che, durante l’esame di un testimone da parte del difensore dell’imputato, non ammetta domande ritenendole irrilevanti o non pertinenti, ovvero ponga domande diverse, non costituisce indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento e non può, quindi, dar luogo a ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen., trattandos espressione del potere processuale di direzione dell’istruttoria, il cui corretto eserci censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione), senza che debba necessariamente manifestare la ritenuta inimicizia grave del giudice verso la parte.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, secondo le modalità e l’ammontare indicato all’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836); in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, che anzi doveva ritener prevedibile, prevista in fatto e perseguita con callidità, consegue anche la condanna versamento di una somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.