Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME n. a Rossano il DATA_NASCITA
NOME n. a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Cosenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a S. Caterina Albanese DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 18/12/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso p l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Gup presso il Tribunale di Catanzaro, AVV_NOTAIO, con riferimento al giudizio abbreviato in corso di celebrazione nel proc. n. 380 a carico di COGNOME NOME + NOME, istanza proposta ex art. 37,comma 1 lett. b), cod.proc.pen. in data 20/9/2023 dall’AVV_NOTAIO per avere il giudice ricusa emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati in relazione al delit art. 416bis cod.pen. e altre fattispecie aggravate ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod nell’ambito del medesimo procedimento.
I giudici territoriali ponevano a fondamento della inammissibilità la mancata allegazio all’istanza del verbale dell’udienza in data 18/9/2023 in cui si sarebbe palesata la caus ricusazione, evidenziando per l’effetto l’impossibilità di accertare il rilascio di procure ad hoc da parte dei ricorrenti NOME, COGNOME, NOME nonché l’avvenuta dichiarazione ricusazione con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, come prescritto dall 38, comnna 2, cod.proc.pen. Segnalavano, in ogni caso, la manifesta infondatezza dell’istanza argomentando in ordine alla sostanziale continuità delle valutazioni del Gup al fine del rin a giudizio, evocando la concreta prevedibilità di condanna dell’imputato predicata da Sez. U 38/1995 quale specifico antecedente ermeneutico della “ragionevole previsione di condanna” introdotta dal d. Igs n. 150/22.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 41 e 38 cod.proc.pen. per avere la Corte d’appello deciso procedimento de plano in assenza dei relativi presupposti. Il difensore sostiene che le procur speciali al fine della richiesta di ricusazione erano state rilasciate dagli interessati al con dichiarazione a verbale all’udienza del 18/9/2023, data in cui la richiesta ven formalizzata, mentre per i soli COGNOME e COGNOME erano allegate all’istanza depositata il 20 unitamente al decreto che dispone il giudizio in versione integrale, dal quale emerge fondamento della ricusazione.
Quanto alla mancata allegazione del verbale dell’udienza del 18/9/23 la difesa assume, all’uopo citando precedenti di legittimità, che gli atti endoprocessuali esplicitamente richi nell’istanza non necessitano di fisica allegazione alla stessa. In particolare, secondo i rico anche l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso riconosce che l’indicazione specifica uno o più atti presenti nel fascicolo processuale vale quale allegazione;
2.2 la violazione dell’art. 37 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al d.lgs 15 e connesso vizio della motivazione. Il difensore, dopo aver rimarcato che a norma dell’art. 3
comma 1 lett. b) costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, e quindi causa di ricusazione, l’anticipazione di valutazioni sul merito dell re iudicanda ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto de processo, assume che a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia al giudic dell’udienza preliminare è richiesta una valutazione anticipata sulla responsabilità de imputati al fine del rinvio a giudizio e la stessa giurisprudenza di legittimità si è espres senso che la riforma ha introdotto la più selettiva regola di giudizio della ragione previsione di condanna sicché nel nuovo assetto di sistema il decreto che dispone il giudizi è suscettibile di pregiudicare la fase processuale sulla quale si innesta. Nella specie, secon i ricorrenti, il Gup ha effettuato una valutazione specifica in ordine ai reati associativi integralmente confermato l’ipotesi accusatoria con conseguente concreto rischio di parzialità
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Questa Corte ha reiteratamente precisato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, dunque anche con riguardo all’allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti, chiarendo in particolare che è onere del ricusante la selezione e la conseguent allegazione degli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 6, n. 4856 del 21/1 2015, Rv. 262052 – 01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Rv. 262324 – 01), principio che trova applicazione anche nelle ipotesi in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682 – 03), con il solo limite dell’oggetti impossibilità di allegazione (Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, Rv. 279797-01).
Dirimente al riguardo è la constatazione che il giudice ricusato non ha alcun obbligo d trasmissione del fascicolo processuale al giudice competente a decidere sulla ricusazione, i quale, a sua volta, a norma dell’art. 41, comma 3, cod.proc.pen. è facoltizzato ad assumere “le opportune informazioni” solo allorché decide il merito e, quindi, una volta deli l’ammissibilità della dichiarazione di cui è investito. L’osservanza dei requisiti f normativamente prescritti ha, dunque, implicazioni sostanziali in quanto presidia l completezza e speditezza della valutazione richiesta al giudice della ricusazione.
2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, evidenz che alla rilevata omissione si connette sia l’impossibilità di verificare l’avvenuto rilascio procura speciale al difensore da parte degli imputati NOMECOGNOME COGNOME COGNOME sia d apprezzare l’avvenuto assolvimento dell’onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell’udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione termine di tre giorni previsto dall’art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3684
del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260096 – 01; Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020, Rv. 280307 – 01; Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272770 – 01).
3.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito il secondo motivo, il ricorso dev essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 18 Aprile 2024
Il Pr sidente