Ricusazione Giudice: La Specificità dei Motivi è Essenziale
L’istituto della ricusazione giudice rappresenta una garanzia fondamentale per l’imparzialità del giudizio. Tuttavia, per essere accolta, l’istanza deve basarsi su motivi concreti e specifici, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento ha dichiarato inammissibile un ricorso proprio a causa della genericità delle contestazioni, ribadendo un principio cardine della procedura penale: non basta il semplice dissenso verso una scelta del magistrato, ma occorre indicare con precisione la violazione di legge.
I Fatti del Caso: Un’Istanza di Ricusazione Contestata
La vicenda trae origine dalla decisione di due imputati di presentare un’istanza di ricusazione nei confronti di un magistrato della Corte di Appello di Palermo. La Corte territoriale, dopo aver esaminato la richiesta, la dichiarava inammissibile. Ritenendo ingiusta tale decisione, i due imputati decidevano di impugnare l’ordinanza, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.
L’Appello alla Cassazione e il Principio della Ricusazione Giudice
Nel loro ricorso, gli imputati lamentavano la violazione di diverse norme del codice di procedura penale, sostenendo che la Corte di Appello avesse errato nel rigettare la loro istanza. Tuttavia, l’analisi della Corte di Cassazione ha messo in luce una debolezza fondamentale dell’impugnazione: la sua assoluta genericità. I ricorrenti, infatti, si erano limitati a valorizzare una scelta processuale del giudice ricusato e a formulare supposizioni sulle cause che l’avevano determinata, senza però mai indicare quale specifica causa di ricusazione, tra quelle tassativamente previste dalla legge, si fosse concretizzata. Mancava, in altre parole, la necessaria puntualizzazione delle ragioni che avrebbero dovuto giustificare la sostituzione del magistrato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come la genericità della doglianza le impedisse di comprendere se il vaglio operato dalla Corte di Appello fosse viziato o meno. I giudici supremi hanno sottolineato che non è sufficiente esprimere un malcontento o una critica verso l’operato di un giudice. È indispensabile collegare tale critica a una delle ipotesi legali che minano l’imparzialità del giudicante.
Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che una “mera scelta processuale” non può, di per sé, costituire un motivo valido di ricusazione. Gli imputati avrebbero dovuto spiegare perché quella specifica scelta rivelasse un pregiudizio o una delle altre situazioni previste dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale. L’incapacità di fornire questa specificazione ha reso l’intero ricorso indeterminato e, di conseguenza, non meritevole di un esame nel merito.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Tale decisione comporta non solo la conferma del provvedimento della Corte di Appello, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’istituto della ricusazione è uno strumento serio a tutela del giusto processo e non può essere utilizzato in modo pretestuoso o con argomentazioni vaghe. Chi intende avvalersene ha l’onere di articolare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e ancorato alle previsioni normative, pena l’inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
È sufficiente criticare una scelta processuale di un giudice per chiederne la ricusazione?
No. Secondo la Corte, una mera scelta processuale del giudice non costituisce, di per sé, una valida causa di ricusazione. È necessario dimostrare che tale scelta rientra in uno dei motivi specificamente previsti dalla legge.
Cosa succede se un’istanza di ricusazione del giudice è formulata in modo generico?
Se l’istanza è generica, indeterminata e non specifica chiaramente le ragioni legali della richiesta, viene dichiarata inammissibile. Ciò significa che non viene nemmeno esaminata nel merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31268 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME AGRIGENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione nei confronti della AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui i ricorrenti denunziano inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) quanto agli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen. generico e indetermiNOME circa l’individuazione delle cause di ricusazione; invero i ricorrenti, in termini del tutto privi della necessaria specificità, sembrerebbe valorizzare, quale causa di ricusazione, una mera scelta processuale del Giudice ricusato (contrariamente a quanto sancito da Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258867; Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557) ed effettuare supposizioni sulle cause che l’avevano determinata, senza la dovuta puntualizzazione delle ragioni per cui ciò costituirebbe una causa di ricusazione e senza indicare neanche di quale causa di ricusazione si tratti. Ne consegue che questa Corte è nell’impossibilità, data, appunto, la genericità della doglianza, di comprendere se il vaglio della Corte di appello sia viziato nei termini pretesi dagli imputati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.