Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18616 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. ad Avellino il 17/3/1966
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli in data 20/1/2025
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Napoli rigettava la richiesta di ricusazione del Dott. NOME COGNOME avanzata nell’interesse di NOME NOME Antonio ai sensi degli artt. 37 e 38 cod.proc.pen. sul presupposto che il predetto magistrato, componente della Corte di Appello chiamata a giudicare il proc. 807/24, avesse presieduto il collegio giudicante di primo grado, dichiarando la contumacia dell’imputato ed ammettendo le prove.
1.1 Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 34,37 e 38 cod.proc.pen., 111 Cost. e 6 par. 3 CEDU nonché il travisamento della prova e la contraddittorietà della motivazione.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto l’insussistenza di cause di incompatibilità rilevanti ex art 34 cod.proc.pen. senza considerare adeguatamente che il giudice ricusato aveva presieduto il Tribunale collegiale di S. Angelo dei Lombardi per alcune udienze, prima del trasferimento del processo a carico del ricorrente dinanzi al Tribunale di Avellino, provvedendo a dichiarare la contumacia dell’imputato e ad ammettere le prove richieste delle parti, attività idonee a pregiudicare la terzietà del giudice. Aggiunge che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, l’imparzialità del giudicante deve essere garantita sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo e che nella specie i provvedimenti adottati dal giudice ricusato sono oggetto di specifico gravame da parte della difesa con la conseguenza che il dott. COGNOME dovrà pronunziarsi in ordine a provvedimenti da lui stesso emessi come giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente elude del tutto il confronto con la valutazione d’inammissibilità dell’istanza formulata dalla Corte territoriale a pag. 1 in conseguenza della mancata allegazione della documentazione a sostegno della proposta ricusazione. L’ordinanza impugnata, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, aveva evidenziato la mancata produzione dell’atto di appello comprovante l’asserita impugnazione della declaratoria di contumacia nonché degli atti relativi alla rinnovazione della fase introduttiva effettuata dinanzi al Tribunale di Avellino a seguito della soppressione della sede di S. INDIRIZZO.
La difesa ha ignorato detti rilievi, sebbene incidenti sulla ricevibilità dell’istanza, alla stregua dei principi enunziati da questa Corte secondo cui e’ inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281682 – 03; Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, COGNOME, Rv. 277654 – 01; Sez. 6, n. 2949 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245809 – 01) e anche in sede di ricorso ha addotto l’avvenuta impugnazione dell’ordinanza dichiarativa della contumacia e del provvedimento di ammissione delle prove senza alcuna allegazione a sostegno.
1.1 Inoltre, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ritiene che l’attività cosiddetta “pregiudicante” non può essere ravvisata in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in un altro
procedimento penale coinvolgente lo stesso soggetto, bensì nella valutazione di merito espressa dal giudice sia in ordine alla sussistenza del fatto-reato, sia in ordine alla riconducibilità della responsabilità di tale fatto alla medesima persona (Sez. 6, n. 49111 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 227664 – 01; Sez. 6, n. 4746 del 02/12/1994, dep. 1995, De, Rv. 200561 – 01).
Nella specie la difesa non ha chiarito perché la verifica della posizione processuale dell’imputato e l’emissione dell’ordinanza ammissiva delle prove, ovvero di provvedimenti a carattere ricognitivo e d’impulso processuale, abbiano avuto in concreto carattere pregiudicante pur non involgendo strutturalmente alcun apprezzamento valutativo sul merito della regiudicanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME