Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35799 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35799 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 31 marzo 2025 della Corte d’appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letti i motivi aggiunti depositati dall’AVV_NOTAIO il 25 luglio 2025;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione sono due ordinanze (dell’8 e del 15 marzo 2025), tra loro sovrapponibili, con le quali la Corte d’appello di Perugia ha
Rib dichiarato inammissibili (ritenendole intempestive) le richieste di ricusazion proposte dall’odierno ricorrente (1’8 e il 12 marzo 2025) nei confronti della AVV_NOTAIO.ssa NOME, assegnataria del proc. n. 3351/21 RGNR (n. 309/24 NUMERO_DOCUMENTO) pendente dinanzi al Tribunale di Perugia.
Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce la tempestività della richiesta di ricusazione presentata 1’8 marzo 2025, perché solo in tale data si sarebbero chiaramente manifestate quelle conAVV_NOTAIOe (la non ammissione della prova a discarico dell’imputato e l’omesso esame dei profili di incompetenza e dell’istanza di assoluzione immediata ex art. 129 cod. proc. pen. dal capo di accusa di truffa processuale) che, secondo la prospettazione difensiva, apparivano sintomatiche dei lamentati preconcetti fondanti la richiesta. ConAVV_NOTAIOe, che, invece, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non erano compiutamente apparse all’udienza del 20 dicembre 2024, quando il silenzio del giudice in ordine all’istanza formulata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pe lasciava fondatamente ritenere che alla successiva udienza dell’8 marzo 2025, il Tribunale avrebbe espresso il proprio favorevole convincimento.
Il 28 luglio 2025, la difesa ha depositato motivi aggiunti con i quali h ulteriormente argomentato richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno della deAVV_NOTAIOa tempestività del ricorso e della fondatezza dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigorosamente formale, sia per quanto attiene al termine, che riguardo alle modalità di presentazione della relativa richiesta (artt. 30, commi 3 e 4, e 38 comma 1 e 2, cod. proc. pen.); un procedimento che, nel disegno normativo, rimane del tutto indipendente rispetto a quello introAVV_NOTAIOo in conseguenza di un’eventuale parallela richiesta di astensione (da intendersi, all’evidenza, i termini di sollecitazione alla proposizione della relativa dichiarazione da parte de giudice). Due iter procedimentali che trovano i loro punti di interferenza sol nell’eventuale anteriorità della rispettiva definizione (art. 39 cod. proc. pen. conseguentemente, nella decorrenza del relativo termine, che, nell’ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l’invito della parte ad astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota l’eventuale decisione di rigetto ad opera dell’organo competente alla
valutazione della dichiarazione avanzata dal giudice, potendosi configurare, in tal caso, in capo alla parte, una legittima aspettativa a vedere riconosciuta la propria prospettazione (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260095).
Ebbene, la situazione fondante la ritenuta ricusazione era nota già il 15 novembre 2024, al momento della formulazione dell’invito ad astenersi e in tale data l’istanza non veniva – immediatamente – accolta, essendosi il giudice riservato di decidere all’udienza successiva; e tanto già di per sé potrebbe legittimare il decorso del termine.
Ciononostante, anche a voler valutare la riserva e il conseguente rinvio della relativa decisione alla successiva udienza del 20 dicembre 2024 (alla quale era presente tanto lo COGNOME, quanto il suo difensore), l’istanza avanzata dalla difesa veniva esplicitamente dettata, con decorso, quantomeno da tale data, del termine di tre giorni di cui al citato art. 38 e conseguente inammissibili dell’istanza di ricusazione presentata solo l’8 marzo 2025.
Né alcuna rilevanza può avere l’invocato silenzio del giudice in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., circostanza che, proprio nell’ottica del ricorrente, al contrario, avrebbe dovuto rappresentare ulterior conferma della tesi sostenuta.
Ma la prospettazione difensiva è anche manifestamente infondata, rappresentando, la difesa, solo eventuali profili d’impugnazione dei provvedimenti aAVV_NOTAIOati dal giudice ricusato e non già cause di ricusazione del giudice stesso: non un’indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione (ipotizzabile solo quando l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercita nella specifica fase procedimentale: ex multis, Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 264985); non una grave inimicizia (da riscontrare non già in asserite violazioni di legge o in scelte processuali, asseritannente opinabili, operate da giudice nella gestione del procedimento, ma nell’esistenza e nella gestione di rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive: Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, COGNOME, Rv. 246557), circostanza in concreto insussistente ponendosi le conAVV_NOTAIOe evocate da parte ricorrente, comunque, all’interno di una fisiologica dialettica processuale, risolvibile attraverso gli ord strumenti d’impugnazione.
Il ricorso, pertanto deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11 settembre 2025
Il Consigliere esten
Il Presidente